Sentenza 14 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 15999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15999 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
V N ) I I L ' S 6 I 9 N 3 E 1 5 9 99 /02 6 S I I 8283/01 ' N 8 O I 1 - 1 1 B - 1 N 6 I 6 1 ' REPUBBLICA ITALIANA Ud. 6/5/02 N ( ' Cron. 37514 E L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori: dott. Antonio SAGGIO presidente dott. Giovanni LOSAVIO consigliere dott. Alessandro CRISCUOLO consigliere dott. Vincenzo PROTO consigliere dott. GI MARZIALE cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA Giudice di pace/Pronuncia secondo equità/Impugnazione/Limiti sul ricorso proposto da: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.a. in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Fontanella Borghese n. 72, presso l'avv. Antonio Voltaggio, unitamente all'avv. Vittorio Tanzarella, che la rappresenta difende in virtù di procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
ES RO;
GI Marziale 1045 2002 -intimato - avverso la sentenza del Giudice di pace di Otranto n. 53/01 del 2 aprile 2001. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2002 dal relatore cons. dott. GI Marziale;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Tanzarella;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto che con atto notificato il 15 giugno 2000 il signor SC OL conveniva in giudizio l'Acquedotto Pugliese S.p.a. (d'ora innanzi Società) chiedendone la condanna al rimborso, con interessi e rivalutazione, della somma riscossa a titolo di "revisione prezzi" per i lavori di allaccio della propria abitazione -foguante alla rete idrica;
R che l'attore deduceva che tale richiesta era da ritenersi illegittima, in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 33, terzo comma, legge 416/86 e dell'emanazione, in materia, della nuova disciplina dettata dalla legge 109/94, e che vi aveva ottemperato al solo fine di evitare l'interruzione del servizio;
GI AR che la Società si opponeva all'accoglimento della domanda;
che il giudice adito premesso che la causa, di valore inferiore - ai due milioni di lire, andava decisa secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., e che i principi di equità applicabili nella specie apparivano conformi a quelli di diritto, - accoglieva la cui dichiarava comunque di volersi attenere domanda sul duplice rilevo: a) che il contratto stipulato dalla Società con l'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di allaccio non poteva riverberare i suoi effetti su quello di utenza separatamente stipulato dalla stessa società con l'utente; b) che la normativa in tema di revisione prezzi era stata comunque abrogata;
che la Società chiede la cassazione di tale sentenza con cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria;
che l'intimato, al quale il ricorso è stato notificato il 28 giugno 2001, non resiste. Considerato in diritto che con il primo e il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., nonché della legge 8 agosto 1992, n. 359 e della legge 11 febbraio 1994, n. 109- censura la GI Ma 3 sentenza impugnata sotto un duplice profilo, assumendo: a) che le considerazioni "in diritto" sulla base delle quali la causa era stata decisa (e, in particolare quella relativo alla sopravvenuta abrogazione delle norme in tema di revisione prezzi) erano errate e che, per tale motivo, esse non potevano essere ritenute neppure conformi all'equità; b) che l'affermazione del giudice di volersi comunque attenere alle norme di diritto integrava comunque gli estremi di una violazione di legge, versandosi in ipotesi di equità "necessaria"; che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le sentenze rese dal Giudice di pace in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, debbono considerarsi, per ciò stesso, pronunziate secondo equità, anche quando la regola equitativa applicata al caso concreto sia stata desunta, come nel caso di specie, per conformità a norme di diritto (Cass., sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493; 15 ottobre 1999, n. 716; Cass. 18 gennaio 2001, n. 717; 14 marzo 2001, n. 3673); che, d'altro canto, con il ricorso straordinario per cassazione avverso le sentenze del Giudice di pace adottate secondo equità può essere denunziata solo la violazione di norme costituzionali o comunque di rango superiore quelle ordinarie (Cass., sez. un., GI Marziale 4 716/99, cit.; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105; 15 gennaio 2001, n. 494) ed è quindi evidente che le censure formulate dalla ricorrente, con riferimento alle leggi 359/92 e 109/94, che non hanno certamente tale forza e valore, non possono trovare ingresso in questa sede;
che il primo e il terzo motivo di ricorso non possono quindi essere accolti;
che a non diverse conclusioni deve giungersi per il secondo e il quarto motivo, del pari connessi, con i quali si assume che la motivazione sarebbe non solo "viziata ed incongrua" ma, addirittura, "assente e meramente apparente"; che, invero, il giudice dopo aver interpretato, come in suo potere, il contenuto della domanda, pervenendo alla conclusione (fondata su un apprezzamento di fatto, la cui esattezza non può essere riconsiderata in sede di legittimità) che ne costituisse causa petendi l'ingiustizia, dal punto di vista equitativo, dell'addebito di quella voce di costo all'utente, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, affermando, da un lato: a) che le norme in tema di revisione prezzi erano state abrogate;
b) dall'altro, che il contratto stipulato dalla Società con l'impresa appaltatrice non poteva riverberare i suoi effetti su quelli GI 5 separatamente conclusi dalla stessa Società con i singoli utenti, tanto più che in essi non era stato in alcun modo menzionato o richiamato l'altro rapporto;
che tali argomentazioni (la cui conformità alle norme di legge, - per quanto si è detto, non può essere sindacata in questa sede) sono sufficienti ad individuare il filo logico della decisione adottata ed escludono, conseguentemente, che la motivazione possa essere ritenuta "assolutamente carente" o "apparente"; che non può essere accolto neppure il quinto (e ultimo) motivo di ricorso, con il quale la sentenza viene censurata per aver accolto la domanda anche sulla base di causae petendi (distinzione dei titoli contrattuali) diverse ed ulteriori (incompatibilità con la direttiva comunitaria recepita con la legge n. 52/96 e contrasto con la legge 241/90) rispetto a quelle poste dal De GI a fondamento della propria domanda;
che, invero, tali argomentazioni, svolte solo ad abundantiam, sono, per la loro superfluità, chiaramente prive di ogni incidenza causale sulla decisione adottata e non potrebbero quindi mai condurre, neppure se ne fosse dimostrata la fondatezza, alla cassazione della decisione impugnata;
che il ricorso deve essere pertanto rigettato in ogni sua parte;
GI che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l'intimato svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2002. Il Presidente Man Wh Stensorfrom x N 4 9 9 - , 3 . 1 2 1 . 7 1 E T A R 6 1 - 4 . 1 T 3 L 9 S I U D ( E N C I G P T . A I E I D C E ) Z B L O T L O O G I E R I E R N E D A E E A S S E T N Opile Depositat i Cancelleria P IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 14. NOV. 2002. IL CANCELLIERE 8. GI Marziale 7