Decreto cautelare 16 maggio 2025
Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 12/06/2025, n. 4450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4450 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04450/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02422/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2025, proposto da:
Centro Garden s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B47271C717, rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzo Giuseppe Rinaldi e Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell’avvocato Crescenzo Giuseppe Rinaldi in Napoli al Corso Umberto I n. 237;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Adriano Licenziati dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di Capo Convenzione della C.U.C. dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, non costituito in giudizio;
nei confronti
ARCHE’ Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina n. 419 del 13 febbraio 2025, avente a oggetto <LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA A VERDE COMUNALE IN VIA CAVALLERIZZI - CUP J54H23000390004 - CIG B47271C717D - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI "SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA ARCHE' SOC. COOP. ARL", P. IVA 05014150659">, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della Società ricorrente, ivi compresa la lex specialis di gara (e in particolare l’art. 6 del disciplinare di gara), ove intesa nel senso di consentire la partecipazione alla gara della Società controinteressata, con conseguente aggiudicazione in suo favore dell’appalto, la comunicazione di aggiudicazione, i verbali di gara (con particolare riferimento a quelli afferenti la valutazione della documentazione amministrativa e l’ammissione alla gara della controinteressata), la nota prot. n. 27242/2025 del 9 maggio 2025, il verbale del 9 maggio 2025, nonché ancora per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con espressa richiesta di subentro nel contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e dell'ARCHE’ Società Cooperativa a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase indiceva la procedura negoziata senza bando, con consultazione degli operatori economici iscritti presso la short list in possesso di qualificazione per la categoria di lavori OS24, class. II, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa dei lavori di completamento dell’area a verde comunale alla via Cavallerizzi, per un importo a base di gara di € 473.656,97.
Vi hanno partecipato la Società ricorrente e la Cooperativa controinteressata.
All’esito delle operazioni della Commissione di gara, l’aggiudicazione è stata disposta in favore di quest’ultima con la determinazione del Dirigente del 6° Settore - Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi tecnologici del Comune di Torre del Greco n. 491 del 13/2/2025.
1.1. Avverso l’aggiudicazione la ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria non possiede i requisiti di partecipazione ex art. 8.2 del disciplinare, difettando per due dei professionisti compresi nel gruppo di lavoro per la progettazione l’iscrizione All’albo professionale da almeno 3 anni.
È correlativamente affermato che difetta la motivazione sull’ammissione alla gara dell’aggiudicataria e che quest’ultima ha reso una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.
In via tuzioristica, viene considerato che l’art. 6 del disciplinare, laddove consente di individuare un soggetto esterno (nella specie, la Costructura Consulting) e di sostituirlo in caso di carenza dei criteri di selezione o di motivi di esclusione, è riferibile all’assenza dei requisiti da parte della Società indicata e non dei requisiti dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro.
Ciò in quanto detta disposizione del disciplinare concerne il mancato possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale della società di progettazione (artt. 8.1, 8,2 e 8.3), palesandosi illegittima, ove intesa a consentire una generalizzata modifica della compagine, comprendendo non la sostituzione del progettista, ossia nella specie della società di progettazione, ma anche del gruppo di lavoro individuato.
Vi si aggiunge che la sostituzione è ammessa prima dell’aggiudicazione, rilevando inoltre che neppure risulta che la società di progettazione abbia reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai predetti artt. 8.1, 8.2 e 8.3.
Infine, è contestata la risposta fornita in riscontro all’istanza di annullamento in autotutela della ricorrente, da parte della Commissione di gara a tal fine convocata dal RUP in data 9/5/2025, comunicata con la nota impugnata.
Viene osservato che:
- non è conferente il richiamo all’All. II.12 del d.lgs. n. 36/2023, attraverso il quale è ritenuto bastevole che alla società di ingegneria sia preposto un direttore tecnico con il requisito dell’iscrizione all’Albo da 10 anni, il quale approva e controfirma gli elaborati tecnici ed è solidalmente responsabile nei confronti della stazione appaltante, anche quando siano nominati altri responsabili o curatori della progettazione in parte;
- in tal senso, è “singolare” che il possesso dei requisiti contestati sia rinvenuto nella presenza all’interno del gruppo di lavoro di “ulteriori professionisti che rispettino il requisito di qualifica (Ingegnere ed architetto) e l'esperienza (triennale) richiesta per il caso concreto, vedasi ad esempio l'Ing. Michele Famiglietti iscritto all'ordine dal 1975 e responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche”.
1.2. Si sono costituiti in giudizio per resistere il Comune e la controinteressata, svolgendo difese.
All’udienza in camera di consiglio dell’11 giugno 2025, per la trattazione dell’istanza cautelare, è stato formulato alle parti l’avviso ex art. 60 c.p.a. e il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 8.2 del disciplinare (REQUISITI GRUPPO DI LAVORO) stabilisce che: “I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione dell’intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente indicate o associate, costituita perlomeno dai seguenti professionisti (le professionalità specificate possono essere possedute anche da uno stesso tecnico): […]
3) professionista responsabile della progettazione illuminotecnica, che sia conforme ai CAM di cui al DM 27 settembre 2017 e DM 10 marzo 2020, con qualifica di Ingegnere o Architetto e con iscrizione al relativo Albo, sez. A o sez. B, da almeno n. 3 anni;
4) professionista responsabile della progettazione esecutiva delle strutture (cancelli), con qualifica di Ingegnere e con iscrizione al relativo Albo, sez. A o sez. B, da almeno n. 3 anni; […]”.
Per queste figure professionali, l’aggiudicataria ha incluso nel gruppo di lavoro, rispettivamente, l’arch. Alessia Aufiero, iscritta all’Ordine di Avellino dal 2/3/2022, e l’ing. Giuseppe Santopietro, iscritto all’Ordine di Avellino dal 7/10/2022.
Emerge che essi siano privi del requisito di iscrizione all’Albo da almeno 3 anni, al momento della scadenza del termine di partecipazione alla gara.
La clausola del disciplinare sanzione l’assenza del requisito con l’esclusione del concorrente, non essendo enucleabile da essa un significato diverso, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 6 del disciplinare, di cui si dirà.
Non è invece ammissibile far salva la carenza dei requisiti del gruppo di lavoro, attraverso l’interpolazione di elementi esterni, eludendo le conseguenze scaturenti dal mancato rispetto della pertinente previsione della legge di gara.
All’allegato II.12 del Codice, valorizzato dalla Commissione nella riunione del 9/5/2025, fa riferimento l’art. 6 del disciplinare, prevedente che l’operatore economico possa “indicare esplicitamente in qualità di incaricato della progettazione esecutiva uno o più soggetti in possesso dei requisiti successivamente precisati. Il professionista indicato non assume il ruolo di concorrente. La carenza in capo ad esso dei pertinenti criteri di selezione o la presenza di motivi obbligatori di esclusione comporta l’obbligo di sostituzione dello stesso da parte dell’operatore economico partecipante alla gara nel termine “perentorio” indicato dalla S.A. Gli operatori economici di cui all’articolo 65 e 66 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni referenziali di cui all’Allegato II.12 del Codice”.
Tali disposizioni non autorizzano a ricercare, nell’organigramma della Società incaricato dall’aggiudicataria della progettazione, le figure professionali che possano effettuare le prestazioni, individuando l’esistenza di un direttore tecnico e di altra figura professionale in possesso dei requisiti.
In particolare, è escluso che la professionalità dell’ing. Famiglietti, quale “professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, con qualifica di Ingegnere o Architetto e con iscrizione al relativo Albo, sez. A, da almeno 5 anni”, possa supplire alla carenza delle professionalità specifiche e distinte, espressamente prescritte a pena di esclusione, atteso che il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è stato richiesto quale autonoma figura professionale (art. 8.2 cit., n. 1), cosicché la sua indicazione occorreva ex se e non può servire a integrare le altre professionalità.
La censurata valutazione, che è stata resa dalla Commissione di gara in riscontro all’istanza di autotutela della ricorrente, si scontra con l’impossibilità per la stessa di effettuare indagini al di là di quanto significato dal concorrente, dovendosi limitare a considerare la sussistenza del requisito prescritto, in base alla disposizione dell’art. 8.2 del disciplinare che viene in rilievo e all’espressa comminatoria di esclusione, ovvero a far ricorso a quanto disposto dal precedente art. 6, valutando i presupposti per consentire la sostituzione.
La legge di gara costituisce la regola che la stazione appaltante ha posto e che la vincola nella sua doverosa attuazione, senza che sia ammissibile integrare, sostituire o attribuire altro significato alla dichiarazione del concorrente.
È pacifico che la Commissione di gara è infatti tenuta al rispetto delle regole di gara e ad assicurarne l’uniforme applicazione nei confronti di tutti i concorrenti (cfr., tra le altre, Cons. Stato - sez. V, 24/5/2024 n. 4659: “ L’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’Amministrazione pone a sé medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della Commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti (Cons. Stato, n. 3180 del 2021; id. n. 7595 del 2019). Né il Collegio ritiene di superare l’altro principio, che del primo costituisce corollario, secondo cui la lex specialis deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima (Cons. Stato, sez. IV, n. 1148 del 2019) ”).
3.- In accoglimento del ricorso va dunque annullata l’impugnata aggiudicazione, impregiudicata la successiva attività demandata alla stazione appaltante, in conseguenza dall’effetto conformativo discendente dalla presente decisione.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del soccombente Comune di Torre del Greco e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari, dichiarandole irripetibili nei confronti della CUC dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, non costituitasi in giudizio, giustificandosene la compensazione per l’intero tra la ricorrente e la controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la determinazione del Dirigente del 6° Settore - Tutela dell’Ambiente, Demanio e Servizi tecnologici del Comune di Torre del Greco n. 491 del 13/2/2025, ai sensi e per gli effetti che ne conseguono, come chiarito in motivazione.
Condanna il Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Crescenzo Giuseppe Rinaldi e Lucio Perone, in solido tra loro, nonché al rimborso del contributo unificato; dichiara irripetibili le spese di giudizio nei confronti della CUC dei Comuni di Torre del Greco e Trecase; compensa per l'intero le spese di giudizio tra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO