Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 986/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Prima Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 986/2016 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.
190 e 352 c.p.c.,
TRA
(già ) Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. VERDOLIVA FRANCESCA CARMELA (c.f.: , dal quale C.F._1
è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA G.MATTEOTTI 21/B 84014 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv.
VALCALCER ENRICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
; Controparte_2
APPELLATA contumace
; Controparte_3
APPELLATA contumace
; Controparte_4
APPELLATA contumace
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6.10.2005.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(oggi ) ha proposto appella avverso Parte_2 Parte_1
la sentenza sopra epigrafata, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione ed aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo relativamente alle cartelle opposte.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, e nel merito per aver ritenuto non ritualmente notificate le cartelle di pagamento.
Pertanto, in accoglimento dell'appello chiedeva la riforma della sentenza di I grado ed in particolare:” dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Nocera inferiore, essendo competenti, rispettivamente, il GIUDICE DI PACE DI SALERNO, IL
GIUDICE DI PACE DI AVELLINO ED IL GIUDICE DI PACE DI COSENZA, per le contravvenzioni elevate nei rispettivi mandamenti, con ogni conseguenza di legge;
dichiarare l'incompetenza per materia e funzione del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, per le opposizioni relative a vizi formali ex art. 617 c.p.c., ivi compresi i vizi di notifica, essendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore in funzione di giudice dell'esecuzione; dichiarare inammissibile l'opposizione avverso vizi formali della cartella e del preavviso di fermo, ivi compresi i vizi di notifica, ex art. 617 c.p.c., poiché proposta nel mancato rispetto dei termini di legge;
dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata ex art. 615 c.p.c., essendo contestata la notifica di atti prodromici;
per l'effetto dichiarare nulla, irrituale, inammissibile e tardiva l'azione in primo grado, per violazione degli artt. 615, 163 c.p.c, e 22 e seguenti della L.
689/1981, come novellata dal D.lgs 150/2011; dichiarare valide ed efficaci le cartelle ed il preavviso, in quanto regolarmente notificate e non prescritte;
in riforma della sentenza impugnata, limitare la pronuncia alle cartelle 10020110059602755000 – CP_3
e 10020110016198342000 –
[...] Controparte_2 CP_4
; 10020110024072715000 -
[...] Controparte_2
10020100072925228000 , dichiarando valide ed efficaci le Controparte_4
cartelle non espressamente impugnate e, per l'effetto, il preavviso di fermo per la parte non impugnata;
dichiarare l'azione inammissibile nei confronti della , Controparte_5
non evocata in giudizio;
in ogni caso riformare la sentenza in ordine al profilo relativo alle
Pagina 2 di 7 spese di lite, come sopra richiesto;
con riserva di controdedurre in seguito alla costituzione in giudizio degli appellati.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità ed infondatezza Controparte_1
dell'atto di appello.
Dopo vari rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Controparte_4 CP_2
e .
[...] Controparte_3
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Inoltre, va rigetta l'eccezione di incompetenza del giudice di Pace, sollevata dall'appellante in primo grado e riproposta in questa sede, atteso che “La competenza del giudice di pace è per materia, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 d.lg. n. 150 del 2011 , nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell' art. 6, comma 5 , del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo” (cfr. Cass. 6790/2024).
Il preavviso di fermo amministrativo, disciplinato dall'articolo 86 comma 2 del d.p.r. n.
602 del 1973, ha la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei suoi beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa vòlta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il
Pagina 3 di 7 quale il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. , introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato.
Inoltre, correttamente il GdP ha ritenuto la propria competenza per territorio, atteso che l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo va qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 cpc con la conseguente competenza territoriale del giudice di pace del luogo di residenza del contribuente in ragione della natura dell'opposizione dal medesimo posto in essere e del combinato disposto degli artt. 615, I comma, cpc;
27 cpc e
480, III comma cpc (cfr. Cass. 17749/2012).
Nel merito si osserva quanto segue.
Come evidenziato dai giudici di legittimità, il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86 comma 2 dpr n. 602/73 (in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale e consistente nell'invito all'obbligato di effettuare il pagamento con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo), rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi in ogni caso di un atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo (Cass. S.U. n. 11087/2010).
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che il preavviso di fermo amministrativo è sì autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti
(Cass. sez. 6° ordinanza n. 701/2014).
Da ultimo la Cassazione ha affermato che l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e
Pagina 4 di 7 come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. S.U. n.
10261 del 27.04.2018).
Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito il principio di diritto in base al quale 'il fermo è comunemente ritenuto una misura afflittiva, volta ad indurre il debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. Il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti può sempre agire per sentir dichiarare illegittimo il fermo e toglierlo di mezzo, senza essere tenuto a sopportarne, sine die, gli effetti.' (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 17/07/2020, n. 15349).
Sempre la S.C. ha affermato in altra pronuncia che 'L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.' (Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 18041 del 04/07/2019).
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente va chiarito che l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a fornire prova della correttezza dell'attività di notifica attraverso l'esibizione degli originali degli atti.
Come riconosciuto in giurisprudenza non sussiste uno specifico onere di produrre in giudizio neppure la copia integrale degli atti della procedura oggetto di notifica, e ciò secondo le conclusioni affermate dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3212 del 7 febbraio 2017.
L'Amministrazione finanziaria non è in grado di produrre i predetti atti, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n.
15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12. nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di
Pagina 5 di 7 avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza;
cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che"in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione".
Nel caso di specie, ha prodotto in primo grado copia degli avvisi di Parte_2
ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo e, dunque, ha dimostrato di aver correttamente notificato le cartelle in oggetto.
Quanto alla dedotta mancata notifica del verbale contenente le contravvenzioni al codice della strada, essa è inammissibile, atteso che il , stante la prova della notifica CP_1
delle cartelle di pagamento avrebbe dovuto entro 30 gg. dalla medesima fare opposizione ex lege 689/81.
Pertanto, l'appello va accolto, con il conseguente rigetto delle domande proposte in primo grado dall'opponente.
Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esso va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 18837 del 2010; Cass. n. 6259 del 2014), poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016)
Pertanto, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di
[...]
e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del CP_1
valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di I grado, rigetta tutte le domande proposte da;
Controparte_1
Pagina 6 di 7 2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 [...]
che si liquidano, per il primo grado in euro 671,00 per Parte_1
compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; e per il grado di appello in euro
189,80 per spese vive ed euro 1278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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