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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15755 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51231 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Martina Colomasi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...], ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1 [...] in data 5 settembre 2014 in Kharkiv (Ucraina) (successivamente trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00751 p. 2 serie C57 anno
2014), dalla cui unione non nascevano figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n.
15576/2023 pubbl. il 27/10/2023 RG n. 24753/2023 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione. Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 28.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
1 Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e dalla sentenza n. 15576/2023 pubbl. il 27/10/2023 RG n. 24753/2023, che aveva dichiarato la loro separazione personale, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51231/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 settembre 2014 in Kharkiv
(Ucraina) tra nata il [...] in [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 00751 p. 2 serie C57 anno 2014);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 51231 dell'anno 2024, vertente t r a
- nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Martina Colomasi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- nato a [...] il [...], ; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUIONI: all'udienza del 28.10.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la signora esponeva di aver contratto matrimonio con il sig. Parte_1 [...] in data 5 settembre 2014 in Kharkiv (Ucraina) (successivamente trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00751 p. 2 serie C57 anno
2014), dalla cui unione non nascevano figli.
Venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi decidevano di separarsi e con sentenza n.
15576/2023 pubbl. il 27/10/2023 RG n. 24753/2023 il Tribunale di Roma pronunciava la loro separazione. Decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 28.10.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la sola parte ricorrente riservava al Collegio per la decisione.
1 Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, attesa l'assenza di determinazioni di natura economica e riguardanti i figli.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale e dalla sentenza n. 15576/2023 pubbl. il 27/10/2023 RG n. 24753/2023, che aveva dichiarato la loro separazione personale, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 51231/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 5 settembre 2014 in Kharkiv
(Ucraina) tra nata il [...] in [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], C.F._1 CP_1
; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (atto n. 00751 p. 2 serie C57 anno 2014);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
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