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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1728/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1728/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. BACCHETTA DANIELA
ATTORE/I
e
(CF Controparte_1 C.F._2
Avv. PIERONI SILVIA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
e presente l'Avv Giaccaglia in sost.ne dell'Avv D. Bacchetta nessuno per Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHETTA DANIELA (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PIERONI SILVIA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
a) condannare il convenuto per la causale di cui in narrativa al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.100,00 (seimilacento/00), oltre interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze alla domanda e interessi di mora al tasso ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
b) dichiarare inammissibile per difetto di interesse - siccome afferente ad attività cessata - e comunque, in subordine, rigettarla nel merito, l'avversa domanda di “accertamento della salubrità dei locali”;
c) dichiarare la domanda di risarcimento dei danni inammissibile perché, come formulata, è affetta da indeterminatezza di petitum e causa petendi; in subordine, rigettarla nel merito siccome indimostrata e comunque infondata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, comprensivo della fase sommaria e della fase a cognizione piena, maggiorato degli accesso di legge.
Per Controparte_1
Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
In Via Principale:
pagina 2 di 4 -accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione, oltre al risarcimento di tutti i danni relativi al lucro cessante per gli anni futuri di mancato lavoro a fronte della scadenza naturale del contratto, da determinarsi anch'esso in proseguo di trattazione, oltre, infine, alla risoluzione del contratto.
Con vittoria di spese e compensi.
Parte Convenuta si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da è risultata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Già Controparte_1
con ordinanza del 03.05.2024, nella fase cautelare del procedimento di sfratto per morosità, questo stesso giudice si era espresso, rilevando come al conduttore non sia consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent.
261/2008), ovvero, secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord
2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte;
Nel caso di specie, alla lettera c) del contratto di locazione è espressamente previsto che le spese relative a rendere conformi alla normativa vigente gli impianti sono posti a carico del conduttore;
che il canone di locazione per i primi anni è previsto in maniera ridotta, proprio in virtù dei lavori di adeguamento posti a carico del conduttore;
che il conduttore al momento della stipula del contratto ha dichiarato di aver visionato l'immobile e di averlo trovato idoneo al proprio uso;
che la prima contestazione – per come risulta dalla documentazione versata in atti – risulta datata 28.11.2023 e, quindi, dopo che il conduttore era già moroso dal mese di Agosto;
che il contratto prevede la clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di tre canoni consecutivi.
A fronte di ciò, il convenuto, opponendosi allo sfratto, ha solo genericamente eccepito la presenza di infiltrazioni nell'immobile che avrebbero impedito il regolare svolgimento dell'attività del conduttore pagina 3 di 4 senza fornirne un'adeguata prova: si è infatti limitato al solo deposito di foto, peraltro disconosciute dall'attore, e richiedendo l'ammissione di CTU al fine di accertare i danni: CTU che non può trovare accoglimento, in quanto esplorativa ed inidonea a colmare le lacune probatorie della parte sui cui grava l'onere probatorio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione avanzata da in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
Artesana Aperitivi di CH UC e la collegata domanda riconvenzionale;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti stipulato in data 06.06.2022 e registrato il 19/06/2022 al n. 000917 Serie 3T presso l'agenzia delle Entrate di Città di Castello, per colpa del conduttore;
condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Artesana Aperitivi di CH Controparte_1
UC al pagamento di € 6.100,00 oltre interessi in riferimento ai canoni non corrisposti fino alla data di rilascio dell'immobile avvenuto in data 07.06.2024, oltre interessi maturati;
condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Artesana Aperitivi di CH Controparte_1
UC alla rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in € Parte_1
76,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1728/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Avv. BACCHETTA DANIELA
ATTORE/I
e
(CF Controparte_1 C.F._2
Avv. PIERONI SILVIA
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 10 giugno 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
e presente l'Avv Giaccaglia in sost.ne dell'Avv D. Bacchetta nessuno per Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429
c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1728/2024 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. BACCHETTA DANIELA (CF ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
ATTORE/I contro
(CF Controparte_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dall'Avv. PIERONI SILVIA (CF ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo Studio del difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
a) condannare il convenuto per la causale di cui in narrativa al pagamento in favore dell'attore della somma di € 6.100,00 (seimilacento/00), oltre interessi di mora al tasso legale dalle singole scadenze alla domanda e interessi di mora al tasso ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo;
b) dichiarare inammissibile per difetto di interesse - siccome afferente ad attività cessata - e comunque, in subordine, rigettarla nel merito, l'avversa domanda di “accertamento della salubrità dei locali”;
c) dichiarare la domanda di risarcimento dei danni inammissibile perché, come formulata, è affetta da indeterminatezza di petitum e causa petendi; in subordine, rigettarla nel merito siccome indimostrata e comunque infondata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale per il presente giudizio, comprensivo della fase sommaria e della fase a cognizione piena, maggiorato degli accesso di legge.
Per Controparte_1
Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e conclusione: CP_2
In Via Principale:
pagina 2 di 4 -accertare e dichiarare il locatore inadempiente per gli interventi di manutenzione straordinaria e obbligare al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione, oltre al risarcimento di tutti i danni relativi al lucro cessante per gli anni futuri di mancato lavoro a fronte della scadenza naturale del contratto, da determinarsi anch'esso in proseguo di trattazione, oltre, infine, alla risoluzione del contratto.
Con vittoria di spese e compensi.
Parte Convenuta si oppone alle richieste istruttorie avanzate da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da è risultata infondata e deve, pertanto, essere respinta. Già Controparte_1
con ordinanza del 03.05.2024, nella fase cautelare del procedimento di sfratto per morosità, questo stesso giudice si era espresso, rilevando come al conduttore non sia consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent.
261/2008), ovvero, secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord
2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460
c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte;
Nel caso di specie, alla lettera c) del contratto di locazione è espressamente previsto che le spese relative a rendere conformi alla normativa vigente gli impianti sono posti a carico del conduttore;
che il canone di locazione per i primi anni è previsto in maniera ridotta, proprio in virtù dei lavori di adeguamento posti a carico del conduttore;
che il conduttore al momento della stipula del contratto ha dichiarato di aver visionato l'immobile e di averlo trovato idoneo al proprio uso;
che la prima contestazione – per come risulta dalla documentazione versata in atti – risulta datata 28.11.2023 e, quindi, dopo che il conduttore era già moroso dal mese di Agosto;
che il contratto prevede la clausola risolutiva espressa per il mancato pagamento di tre canoni consecutivi.
A fronte di ciò, il convenuto, opponendosi allo sfratto, ha solo genericamente eccepito la presenza di infiltrazioni nell'immobile che avrebbero impedito il regolare svolgimento dell'attività del conduttore pagina 3 di 4 senza fornirne un'adeguata prova: si è infatti limitato al solo deposito di foto, peraltro disconosciute dall'attore, e richiedendo l'ammissione di CTU al fine di accertare i danni: CTU che non può trovare accoglimento, in quanto esplorativa ed inidonea a colmare le lacune probatorie della parte sui cui grava l'onere probatorio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione avanzata da in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
Artesana Aperitivi di CH UC e la collegata domanda riconvenzionale;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti stipulato in data 06.06.2022 e registrato il 19/06/2022 al n. 000917 Serie 3T presso l'agenzia delle Entrate di Città di Castello, per colpa del conduttore;
condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Artesana Aperitivi di CH Controparte_1
UC al pagamento di € 6.100,00 oltre interessi in riferimento ai canoni non corrisposti fino alla data di rilascio dell'immobile avvenuto in data 07.06.2024, oltre interessi maturati;
condanna in qualità di titolare dell'impresa individuale Artesana Aperitivi di CH Controparte_1
UC alla rifusione delle spese di giudizio in favore di , che liquida in € Parte_1
76,00 per spese ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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