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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA R.G. 6855/2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
Controparte_5 minorenne
6
Controparte_5 CP_6 minorenne
7 Controparte_7
8
Controparte_8 minorenne
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 24.01.2025 alle ore 14,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre Per_ L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al CP_1 Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,45
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6855/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6855 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
Controparte_5 minorenne
6
Controparte_5 CP_6 minorenne
7 Controparte_7
8
Controparte_8 minorenne
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.04.2024
1) n. 08.03.1988 a Bello Horizonte- Controparte_1
MG-Brasile- cf residente in rua Conego Santana, 483 Belo C.F._1
Horizonte-MG-Brasile CAP 31130-450, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore
2) n. 26.02.2023 a Bello Horizonte- MG-Brasile – cf Controparte_2
residente in rua Conego Santana ,483 Belo Horizonte-MG-Brasile C.F._2 CAP 31130-450,
3) n. il 02.10.1986 a Bello Horizonte- Controparte_3 MGBrasile-cf residente in rua AC AR ,91 Belo Horizonte – C.F._3 MGBrasile CAP 31565-200,
4) n. il 31.03.1988 a Bello Horizonte- MG- Controparte_4 Brasile cf residenza in rua Vita Viana, 180 PE PO – MG- C.F._4
Brasile CAP 33250-524 anch'essa in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori: 5) n. il 07.08.2020 a PE PO -(MG) Controparte_5 Brasile Cf residente in [...] PE PO –MG- C.F._5
Brasile CAP 33250-524 e 6) Nato il 09.07.2014 a PE Controparte_11
PO -MG- Brasile cf residente in [...] PE C.F._6
PO –MG-Brasile CAP 33250-524
7) DA n. 18.11.1983 a Bello Horizonte-MGBrasile Controparte_7 cf residente in rua professor Bicalho, 78 PE PO – MG-Brasile C.F._7 CAP 33250-078 che agisce in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore
8) n. 26.02.2021 a PE PO -MG- Controparte_8 Brasile Cf residente in rua Professor Bicalho, 78 PE PO – C.F._8 MG-Brasile CAP 33250-078;
9) Nata il 06.10.1990 a Bello Horizonte-MG- cf Controparte_9
residente in rua AC AR ,150 Belo Horizonte –MG-Brasile CAP C.F._9
31565-200;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiana dalla nascita, in quanto discendenti da avo italiano che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e quindi conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_10
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano n. a Roncà (VR) il Persona_2
Dott. Giovanni Calasso 3
27.07.1871 figlio di e di il quale si sposava con Persona_3 Persona_4 CP_12
a Roncà (VR) il 5/1/189 senza mai acquisire la cittadinanza straniera né rinunciare a
[...] quella italiana;
-dal matrimonio nasceva a Minas (MG) Brasile in data 1/12/1899 Parte_2 il quale si univa in matrimonio, a Bello Horizonte (MG) in data 1/12/1925 con . Persona_5 Dai predetti coniugi nascevano:
• in data 14/9/1926 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_3 30.05.1946 a Bello Horizonte (MG) si univa in matrimonio con . Persona_6
Dall'unione nasceva:
➢ in data 8.01.1957 a Bello Horizonte (MG) che Persona_7 sposava in data 5/7/1985 a Bello Horizonte (MG) Persona_8
. Detti coniugi davano alla luce:
[...]
✓ in data 8/3/1988 a Bello Horizonte (MG) Controparte_1
la quale il 17/8/2018 sposava a Bello Horizonte De
[...]
VE CH CO e col quale ha dato vita:
❖ il 26.02.2023 a Bello Horizonte-(MG)Brasile - a
[...]
CP_2
• in data 28/10/1952 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_4
3/3/1981 a Bello Horizonte-(MG) sposava e con la quale Persona_9 davano alla luce:
➢ in data18.11.1983 a che Parte_5 unendosi in matrimonio in data 16/4/2018 a PE PO (MG) con dava alla luce: Controparte_13
✓ il 26.02.2021 a PE PO -(MG) Controparte_8
[...]
➢ in data 31.03.1988 a Parte_6 che sposava a PE LE (MG) il 04.04.09 davano Persona_10 alla luce
✓ nato il [...] a [...] Controparte_11
PO -(MG)
✓ nata il [...] a [...] Controparte_5
-(MG)
• in data 7/12/1927 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_7
7.02.1953 a Bello Horizonte (MG) si univa in matrimonio con Controparte_14
e dall'unione nascevano a Bello Horizzonte:
[...]
➢ in data 25/11/1954 si univa in matrimonio a Bello Persona_11
Horizonte in data 19.06.1985 con dando alla Persona_12 luce
✓ nata il [...] a [...]-MG- Controparte_9
Co
➢ in data 06/09/1960 che si univa in matrimonio con Persona_13
il 04.05.1984 a Bello Horizonte-(MG). Dall'unione Persona_14 nasceva a Bello Horizonte-(MG)
✓ Il 02.10.1986 a Controparte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 4
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino n. a Roncà Parte_8
(VR) il 27.07.1871 figlio di e di Persona_3 Persona_4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 5
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 18,45
Lecce-Venezia, 24.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
Controparte_5 minorenne
6
Controparte_5 CP_6 minorenne
7 Controparte_7
8
Controparte_8 minorenne
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Verbale di causa Udienza 24.01.2025 alle ore 14,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. CP_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre Per_ L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al CP_1 Pt_1 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 17,45
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6855/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6855 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5
Controparte_5 minorenne
6
Controparte_5 CP_6 minorenne
7 Controparte_7
8
Controparte_8 minorenne
9 Controparte_9
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_10
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 24.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.04.2024
1) n. 08.03.1988 a Bello Horizonte- Controparte_1
MG-Brasile- cf residente in rua Conego Santana, 483 Belo C.F._1
Horizonte-MG-Brasile CAP 31130-450, in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore
2) n. 26.02.2023 a Bello Horizonte- MG-Brasile – cf Controparte_2
residente in rua Conego Santana ,483 Belo Horizonte-MG-Brasile C.F._2 CAP 31130-450,
3) n. il 02.10.1986 a Bello Horizonte- Controparte_3 MGBrasile-cf residente in rua AC AR ,91 Belo Horizonte – C.F._3 MGBrasile CAP 31565-200,
4) n. il 31.03.1988 a Bello Horizonte- MG- Controparte_4 Brasile cf residenza in rua Vita Viana, 180 PE PO – MG- C.F._4
Brasile CAP 33250-524 anch'essa in proprio e quale genitore esercente la potestà sui minori: 5) n. il 07.08.2020 a PE PO -(MG) Controparte_5 Brasile Cf residente in [...] PE PO –MG- C.F._5
Brasile CAP 33250-524 e 6) Nato il 09.07.2014 a PE Controparte_11
PO -MG- Brasile cf residente in [...] PE C.F._6
PO –MG-Brasile CAP 33250-524
7) DA n. 18.11.1983 a Bello Horizonte-MGBrasile Controparte_7 cf residente in rua professor Bicalho, 78 PE PO – MG-Brasile C.F._7 CAP 33250-078 che agisce in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore
8) n. 26.02.2021 a PE PO -MG- Controparte_8 Brasile Cf residente in rua Professor Bicalho, 78 PE PO – C.F._8 MG-Brasile CAP 33250-078;
9) Nata il 06.10.1990 a Bello Horizonte-MG- cf Controparte_9
residente in rua AC AR ,150 Belo Horizonte –MG-Brasile CAP C.F._9
31565-200;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_10 formulando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiana dalla nascita, in quanto discendenti da avo italiano che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana e quindi conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_10
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano n. a Roncà (VR) il Persona_2
Dott. Giovanni Calasso 3
27.07.1871 figlio di e di il quale si sposava con Persona_3 Persona_4 CP_12
a Roncà (VR) il 5/1/189 senza mai acquisire la cittadinanza straniera né rinunciare a
[...] quella italiana;
-dal matrimonio nasceva a Minas (MG) Brasile in data 1/12/1899 Parte_2 il quale si univa in matrimonio, a Bello Horizonte (MG) in data 1/12/1925 con . Persona_5 Dai predetti coniugi nascevano:
• in data 14/9/1926 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_3 30.05.1946 a Bello Horizonte (MG) si univa in matrimonio con . Persona_6
Dall'unione nasceva:
➢ in data 8.01.1957 a Bello Horizonte (MG) che Persona_7 sposava in data 5/7/1985 a Bello Horizonte (MG) Persona_8
. Detti coniugi davano alla luce:
[...]
✓ in data 8/3/1988 a Bello Horizonte (MG) Controparte_1
la quale il 17/8/2018 sposava a Bello Horizonte De
[...]
VE CH CO e col quale ha dato vita:
❖ il 26.02.2023 a Bello Horizonte-(MG)Brasile - a
[...]
CP_2
• in data 28/10/1952 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_4
3/3/1981 a Bello Horizonte-(MG) sposava e con la quale Persona_9 davano alla luce:
➢ in data18.11.1983 a che Parte_5 unendosi in matrimonio in data 16/4/2018 a PE PO (MG) con dava alla luce: Controparte_13
✓ il 26.02.2021 a PE PO -(MG) Controparte_8
[...]
➢ in data 31.03.1988 a Parte_6 che sposava a PE LE (MG) il 04.04.09 davano Persona_10 alla luce
✓ nato il [...] a [...] Controparte_11
PO -(MG)
✓ nata il [...] a [...] Controparte_5
-(MG)
• in data 7/12/1927 a Bello Horizonte (MG) che in data Parte_7
7.02.1953 a Bello Horizonte (MG) si univa in matrimonio con Controparte_14
e dall'unione nascevano a Bello Horizzonte:
[...]
➢ in data 25/11/1954 si univa in matrimonio a Bello Persona_11
Horizonte in data 19.06.1985 con dando alla Persona_12 luce
✓ nata il [...] a [...]-MG- Controparte_9
Co
➢ in data 06/09/1960 che si univa in matrimonio con Persona_13
il 04.05.1984 a Bello Horizonte-(MG). Dall'unione Persona_14 nasceva a Bello Horizonte-(MG)
✓ Il 02.10.1986 a Controparte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza
Dott. Giovanni Calasso 4
esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia dichiarando di intervenire ha, di fatto, preso visione del presente procedimento;
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_10 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino n. a Roncà Parte_8
(VR) il 27.07.1871 figlio di e di Persona_3 Persona_4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_10 conseguenti.
Dott. Giovanni Calasso 5
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_10 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_10 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 18,45
Lecce-Venezia, 24.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6