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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2061 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 10/07/1993,
e
c.f. nato ad Parte_1 C.F._2
NO (VI) il 16/09/1993, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MAISTRELLO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
1) Il figlio minore (C.F.: ) Persona_1 C.F._3 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre.
2) Il figlio minore starà con ciascun genitore con le modalità che Per_1 seguono e già in atto:
a) Un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera, fino al lunedì mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a scuola;
b) nella settimana in cui starà con la madre il fine settimana, cenerà Per_1 con il padre il mercoledì dalle ore 18:00 fino alla mattina successiva quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari di lavoro degli stessi e gli impegni e gli interessi del figlio.
c) Nel periodo di vacanza scolastica estiva, starà due settimane, Per_1 anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da comunicarsi all'altro entro il 01 Giugno e quando non sarà possibile, comunque nel rispetto dei tempi di permanenza previsti per il periodo scolastico ed estivo.
d) Durante le vacanze di Natale, starà sette giorni consecutivi con Per_1 ciascun genitore, comprendenti di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno;un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01.
e) Carnevale, 25 Aprile, Primo Maggio, 2 Giugno, Primo Novembre, 8
Dicembre ecc., il figlio starà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra di loro, sulla base del calendario scolastico.
f) Durante le vacanze Pasquali, starà ad anni alterni con l'uno o Per_1
l'altro genitore. I genitori concordano che qualsiasi scelta relativa al percorso scolastico, le attività extrascolastiche, la salute e in generale ogni scelta a tutela e/o nell'interesse del figlio, sarà presa di comune accordo tra i genitori.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma mensile di Euro 400,00 da versarsi alla madre entro il giono 10 di ogni mese,
2 aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie previamente concordate e documentate, prendendo a riferimento, al fine della loro identificazione, il facsimile criterio di definizione delle spese straordinarie, allegato al Protocollo del Processo Civile sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
4) L'Assegno Unico versato dall'INPS e/o qualsiasi altro contributo tenesse luogo ad esso, sarà suddiviso a metà tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a fornire in termini tutta la documentazione che fosse necessaria per la determinazione dell'Assegno. Detrazioni fiscali per i figli a carico a beneficio del genitore che sosterrà la spesa nella quota versata.
5) Spese legali a carico di Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 CP_1
e hanno chiesto la regolamentazione
[...] Parte_1 del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla collocazione dello
3 stesso presso l'uno e l'altro genitore e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese a carico di come da accordo tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi Persona_1 tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) spese legali a carico di Controparte_1
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2061 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
, c.f. nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(VI) il 10/07/1993,
e
c.f. nato ad Parte_1 C.F._2
NO (VI) il 16/09/1993, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MAISTRELLO LAURA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
1) Il figlio minore (C.F.: ) Persona_1 C.F._3 venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre.
2) Il figlio minore starà con ciascun genitore con le modalità che Per_1 seguono e già in atto:
a) Un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera, fino al lunedì mattina, quando il bambino sarà riaccompagnato a scuola;
b) nella settimana in cui starà con la madre il fine settimana, cenerà Per_1 con il padre il mercoledì dalle ore 18:00 fino alla mattina successiva quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Il tutto, salvo diverso accordo tra i genitori e compatibilmente con gli orari di lavoro degli stessi e gli impegni e gli interessi del figlio.
c) Nel periodo di vacanza scolastica estiva, starà due settimane, Per_1 anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da comunicarsi all'altro entro il 01 Giugno e quando non sarà possibile, comunque nel rispetto dei tempi di permanenza previsti per il periodo scolastico ed estivo.
d) Durante le vacanze di Natale, starà sette giorni consecutivi con Per_1 ciascun genitore, comprendenti di anno in anno il giorno di Natale e quello di
Capodanno;un anno dal 24/12 al 30/12 e l'anno successivo dal 31/12 al 06/01.
e) Carnevale, 25 Aprile, Primo Maggio, 2 Giugno, Primo Novembre, 8
Dicembre ecc., il figlio starà alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, previo accordo tra di loro, sulla base del calendario scolastico.
f) Durante le vacanze Pasquali, starà ad anni alterni con l'uno o Per_1
l'altro genitore. I genitori concordano che qualsiasi scelta relativa al percorso scolastico, le attività extrascolastiche, la salute e in generale ogni scelta a tutela e/o nell'interesse del figlio, sarà presa di comune accordo tra i genitori.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio versando la somma mensile di Euro 400,00 da versarsi alla madre entro il giono 10 di ogni mese,
2 aggiornabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie previamente concordate e documentate, prendendo a riferimento, al fine della loro identificazione, il facsimile criterio di definizione delle spese straordinarie, allegato al Protocollo del Processo Civile sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Vicenza e dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Vicenza, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%.
4) L'Assegno Unico versato dall'INPS e/o qualsiasi altro contributo tenesse luogo ad esso, sarà suddiviso a metà tra i genitori. Entrambi i genitori si impegnano a fornire in termini tutta la documentazione che fosse necessaria per la determinazione dell'Assegno. Detrazioni fiscali per i figli a carico a beneficio del genitore che sosterrà la spesa nella quota versata.
5) Spese legali a carico di Controparte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 CP_1
e hanno chiesto la regolamentazione
[...] Parte_1 del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla collocazione dello
3 stesso presso l'uno e l'altro genitore e alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Spese a carico di come da accordo tra le parti. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi Persona_1 tra le parti in epigrafe riportati da intendersi qui integralmente trascritti;
b) spese legali a carico di Controparte_1
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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