Articolo 17 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Articolo 19Articolo 18
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2 settembre 1998
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10 settembre 2002
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6 ottobre 2023
Art. 17. Diritto di difesa
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) 1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale ((puo' essere autorizzato)) a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e' necessaria la sua presenza. ((Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.))
Entrata in vigore il 6 ottobre 2023
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