Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 30/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 17/2016 R.G. riunito
R.G.3104/2019
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. STUTO ROSALBA che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso e successive atti di causa, rileva la sproporzione delle sanzioni applicate atteso che nella fattispecie non si configura alcun dolo e chiede l'accoglimento del ricorso.
Per l' è presente l'Avv. Marcedone che discute la causa riportandosi agli atti e chiede la CP_1 decisione. E' presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa Persona_1
Per il Concessionario è presente l'Avv. Laura Aredia che discute la causa riportandosi agli atti e chiede la decisone.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,20
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 30/05/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 17/2016 R.G. riunito il n. R.G. 3104/2019 promossa da
ST LB rappresentata e difesa da se stessa
- opponente
Marcedone e Nucciarone Ugo giusta procura in atti.
- opposto in persona del legale rappresentante p.temore, Controparte_3 rappresenatto e difeso dall'Avv. Laura Aredia giusta procura in atti
-opposta
Si dà atto che il presente procedimento è pervenuto al sottoscritto Magistrato Onorario il
7.4.2025
Svolgimento del Processo
Con ricorsi depositati il 07.01.2016 e 14.10.2019, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante proponeva opposizione avverso l'avviso bonario ricevuto con raccomandata n. 65032475561-
3 ricevuta il 30.6.2015 con cui veniva comunicata l'avvenuta iscrizione d'ufficio alla Gestione
Separata-Liberi Professionisti e contestuale pagamento dei contributi previdenziali e dell'avviso di addebito n. 59820160002813871000 notificato in data 1.10.2019 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di €. 3.361,50 a titolo di omesso versamento dei contributi per Gestione Separata: liberi professionisti relativi all'anno 2009, comprensiva di interessi e sanzioni per evasione applicata e ciò a seguito di iscrizione d'ufficio da parte dell' ex art. CP_1
2 co. 26 L. 335/95; pertanto, l'opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa atteso che l' convenuto non poteva richiedere le somme assumendo l'illegittimità dell'iscrizione CP_4
d'ufficio alla gestione separata, in quanto avvocato che, non avendo superato limiti reddituali di volume d'affari determinati dalla cassa di previdenza di appartenenza, era esonerata dal versamento del contributo soggettivo ed avendo versato per l'anno 2009 il contributo integrativo, nonchè l'intervenuta prescrizione, l'illegittimità delle sanzioni applicate. Insisteva nell'accoglimento dell'opposizione
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1 avversarie assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto e dunque la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'istante alla gestione separata nonché l'omessa compilazione, nel quadro CM del modello Unico PF, del modello per la determinazione e la liquidazione ed il versamento dei contributi previdenziali nonché l'occultamento, per omessa denuncia dell'obbligazione contributiva e la sospensione della prescrizione ex art. 2941 co.
8. assumendo la corretta applicazione del regime sanzionatorio e chiedeva il rigetto del ricorso Si costituiva, altresì, il Concessionario che chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva atteso che i motivi di ricorso riguardavano l'Ente Impositore.
Con provvedimento del 13.10 2020, i due procedimenti (R.G. 17/2016 e R.G. 3104/2019) venivano riuniti.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti, autorizzate le parti al deposito di note conclusive, all'udienza odierna è discussa e decisa come da dispositivo di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
L'opposizione è tempestiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99.
In via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva del Concessionario atteso che i motivi di ricorso afferiscono all'Ente impositore.
In punto di diritto il decidente osserva:
L'istante eccepisce l'assenza del presupposto in virtù del quale è stata disposta da parte dell' l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata. CP_1
Giova osservare che ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge numero 335 del 1995, è previsto che “a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita CP_ gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, cui al comma uno dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cui al comma due, lettera a, dell'articolo 49 del medesimo testo con e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971 numero 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività”.
Per la S.C.“… la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti. In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo
(ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla di riferimento” (Cfr. Cass. CP_5
615/2019).
Secondo la Corte “… l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' ” (cfr. Cass. CP_6
sez. Lav. 520/2019).
Anche secondo la giurisprudenza di merito,“Il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l' obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista
l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione gli avvocati, nella disciplina previgente all'introduzione dell'automatismo dell'iscrizione alla , erano soggetti obbligatoriamente all'iscrizione nella gestione CP_5 separata (cfr. Trib. di Bari 2771/19). CP_1
Con ordinanza n. 1827/20, il Supremo Collegio ha ribadito il principio sopra citato, secondo cui “ gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione –
l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un contributo CP_7 integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione CP_1 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della
l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n. 32167/2018; n. 32166/ 2018; n,
32508/2018).
La Corte ha, dunque, precisato (cfr. Ord. n.1000/20) che l'obbligo di cui all' art. 2, comma
26, legge n. 335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall' esercizio abituale (anche se non esclusivo) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione;
tale obbligo viene meno «solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento”.
Pertanto applicando i succitati principi alla fattispecie che ci occupa, sussisteva in capo all'opponente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata atteso che il contributo integrativo, si ribadisce, versato dalla ricorrente alla non escludeva la stessa dall'obbligo CP_7
d'iscrizione alla Gestione Separata posto che la suddetta contribuzione non era correlata ad un obbligo di iscrizione alla cassa professionale e non gli attribuiva una copertura assicurativa.
In ordine alla eccepita prescrizione, è ormai consolidato il principio per cui il termine iniziale decorre dalla scadenza per il versamento del saldo relativo all'anno precedente.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha statuito che "il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1195, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cui l' abbia accertato un maggior reddito" (cfr. Cass. Controparte_3
civ., sez. lav., 3 aprile 2019, n. 9270; Cass. Civ. Lav 23040/19).
L'istituto convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito “l'omessa compilazione del modello nel quadro CM, della dichiarazione persone Fisiche, per la determinazione e liquidazione per il versamento dei contributi previdenziali (come imposto dall'art. 1 del d. l.
n. 462/1997), e ciò al fine di comunicare all' l'esistenza di un obbligo di versamento di CP_1 contributi previdenziali che, in mancanza di denuncia, doveva ritenersi “occultato” e conseguentemente l'applicazione del principio di cui all'art. 2941c.c.
L'eccezione è infondata, infatti alla dichiarazione dei redditi non può attribuirsi né efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., quale atto di riconoscimento del debito (cfr.
Cass. 22.12.2012 n. 2620 e Cass. 12.5.2004 n. 9054), né efficacia sospensiva della prescrizione ex art. 2941 c.c., quale atto di occultamento doloso dell'esistenza del debito, sia per difetto di prova della intenzionalità specifica, sia perché non ne è derivata all'ente creditore un'assoluta impossibilità di agire ma una mera difficoltà di accertamento del credito (cfr.
Cass. 13.10.2014 n. 21567; cfr.Trib. Napoli 4134/19).
Ed ancora “In relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di un libero professionista non iscritto alla propria Cassa professionale, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non vale a determinare la sospensione della prescrizione nei confronti dell' ai sensi CP_1 dell'art. 2941 n. 8) c.c., sia per l'assenza del dolo, ritenendo il professionista in buona fede di non esservi tenuto;
sia per non esservi stato in fatto occultamento, avendo l' attestato nell'avviso bonario che risultava dalla dichiarazione dei CP_1 redditi la produzione di un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni (cfr. Trib. di Padova 3/12/2019).
La giurisprudenza di legittimità, ( cfr. Cass. 1828/20), ha sempre posto in rilievo che
“l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 del 26/05/2015).
Nella fattispecie che ci occupa, a parere di questo decidente, il dolo dell'istante non è rilevabile atteso che la stessa non ha occultato l'ammontare del proprio reddito in sede di dichiarazione né l'istituto ha dato prova che la compilazione del quadro CM (relativo alla contribuzione versata) fosse l'unico documento che avrebbe consentito allo stesso di verificare la produzione del reddito di lavoro autonomo non assoggettato ad altra obbligazione contributiva.
Inoltre, la Corte di Appello di Catania, sent. n. 1127/19, con pronuncia condivisa da questo decidente e che qui si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattandosi di vicenda identica al caso in oggetto, ha ritenuto che “ non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento
CP_ dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' a norma del d.lgs
462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la
Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n.
388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente ) competente in materia di accertamento Controparte_3
e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare una operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro afferente la determinazione dei contributi da versare, l' , dalla CP_1
mera lettura della dichiarazione fiscale, è stato in grado di accertare il proprio credito.
Non vi è prova, dunque, in atti che la ricorrente abbia tenuto una condotta deliberatamente
“dolosa” al fine di tenere all'oscuro il creditore dell'esistenza del suo diritto, atteso che la suddetta ha dichiarato i proventi derivanti dall'esercizio della professione, ha compilato il quadro CM quale contribuente soggetto al regime dei minimi.
Ciò posto nella fattispecie, la scadenza per il pagamento del saldo dei contributi per l'anno
2009 era fissata al 16.06.2010, prorogato ex art. 1 del D.P.C.M. 10.6.2010, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 Giugno 2010, al 6 luglio 2010.
La S.C. ha ritenuto che “la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un'onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto – tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l'adempimento dell'obbligazione contributiva (…)
l'inadempimento dell'obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l' può esercitare il suo diritto di credito…”( Cfr. Cass. 4899/21). CP_1
Nel caso che ci occupa, l'avviso bonario, per stessa ammissione della ricorrente, come documentato, è pervenuto alla stessa il 30.06.2015 (cfr. produzione ) e l'avviso di CP_1 addebito l'1.10.2019.
Pertanto, in applicazione ai principi sopra esposti, l'obbligazione contributiva non è prescritta.
In ordine alla dedotta illegittimità delle sanzioni, si osserva che l'istituto convenuto ha applicato nei confronti dell'istante il regime sanzionatorio per omissione contributiva ex art. 116 co. 8 lett.
b) L. 388/00.
L'art. 116, (rubricato “Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) al comma 10 recita, “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti” con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta.
Il successivo comma 15 lett. a) : “Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria”; l'assunto secondo cui l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta trova fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per “la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8”, in presenza delle suddette incertezze, “l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali”;
Pertanto, la riduzione delle sanzioni civili è strettamente correlata al pagamento dell'obbligazione contributiva nel termine fissato o quando l'ente ne chiede l'adempimento.
Tuttavia nel caso che ci occupa, per le ragioni già esposte da questo decidente, non è dato configurare una ipotesi di evasione atteso che l'opponente non ha occultato l'ammontare dei redditi percepiti avendoli dichiarati all'Agenzia dell'Entrate, “Ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti,
richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente
CP_ all' a norma del d.lgs 462/97.” (cfr. corte di Appello di Catania n. 1127/2019); ed ancora con successiva sentenza la Corte appello Catania, sez. lavoro, n. 39 del 17/01/2020: “In tema di obbligo contributivo del lavoratore autonomo, facendo analogica applicazione dei principi affermati in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, va osservato che la mera mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) configura la fattispecie della omissione – e non già della evasione – contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, essendo il credito dell'istituto previdenziale comunque evincibile dalla documentazione di provenienza dal soggetto obbligato (nella specie, dalla compilazione del quadro CM) – inviata a ente ) competente in materia Controparte_3
di accertamento e liquidazione dei contributi previdenziali – e dovendo dunque escludersi
l'occultamento dell'attività lavorativa e del reddito percepito”).
Inoltre, non vi è stata un'impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito se lo stesso convenuto ha potuto effettuare un'operazione di “incrocio” di banche dati, cioè, le proprie e quelle del Fisco a seguito della presentazione da parte della ricorrente della dichiarazione dei redditi e di aver, quindi, riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione. In definitiva, anche senza la puntuale compilazione del quadro CM, dunque, l' , dalla mera lettura della dichiarazione fiscale, è CP_1
stato in grado di accertare il proprio credito.
Peraltro, anche la S.C. con ordinanza n.7254/21 ha ritenuto di dover escludere che possa stabilirsi un certo automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
Inoltre, l'omesso versamento dei contributi alla gestione separata è da imputarsi a parere di questo giudice alla buona fede della professionista che riteneva l'insussistenza dell'obbligo all'iscrizione alla succitata gestione per quei professionisti aventi una propria cassa di previdenza e che non superavano i limiti reddituali del volume d'affari stabilito dell'ente di previdenza di appartenenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, devono ritenersi non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b), trovando applicazione il regime sanzionatorio ex art. 116 co.
8 lett. a) L. 388/00.
Rigetta per il resto l'opposizione.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
In parziale accoglimento dell'opposizione dichiara non dovute le sanzioni civili nella misura determinata ex art. 116 co. 8 lett. b) L. 388/00 trovando applicazione il regime sanzionatorio ex art. 116 co. 8 lett. a) L. 388/00.
- Rigetta per il resto il ricorso
- Spese Compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15,20
Siracusa 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna