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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2331/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2331 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. , nato a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_1
12.06.1959, cittadino brasiliano;
2. , nato a [...]/PR (Brasile) in data CP_2 Parte_1
30.04.1990, cittadino brasiliano;
3. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_3
03.09.1993, cittadina brasiliana;
4. , nata a [...]/PR (Brasile) in data 24.02.1995, Parte_2 cittadina brasiliana;
tutti elettivamente domiciliati in Villaricca (NA), viale della Vittoria I traversa n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Castellone (PEC: Email_1 che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
1 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
*** Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la propria discendenza dall'avo, , nato in [...], e, precisamente a Busso Persona_1
(CB) il giorno 30 settembre 1895, successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio , nato il Persona_1 CP_1
17/05/1932;
- Da , al di lui figlio , nato CP_1 Controparte_1 il 12/06/1959 (odierno ricorrente);
- Da , ai di lui figli: Controparte_1
• , nato il [...] (odierno Persona_2 ricorrente);
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Persona_3
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
2 In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, i ricorrenti, a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale, hanno allegato la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente , a Parte_3 causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_4 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2331/2024 così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
3 - dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Silvia Lubrano ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2331 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
1. , nato a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_1
12.06.1959, cittadino brasiliano;
2. , nato a [...]/PR (Brasile) in data CP_2 Parte_1
30.04.1990, cittadino brasiliano;
3. , nata a [...]/PR (Brasile) in data Controparte_3
03.09.1993, cittadina brasiliana;
4. , nata a [...]/PR (Brasile) in data 24.02.1995, Parte_2 cittadina brasiliana;
tutti elettivamente domiciliati in Villaricca (NA), viale della Vittoria I traversa n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonella Castellone (PEC: Email_1 che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
1 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_4 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 15 settembre 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha apposto il proprio visto.
*** Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente documentato la propria discendenza dall'avo, , nato in [...], e, precisamente a Busso Persona_1
(CB) il giorno 30 settembre 1895, successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- Da , al di lui figlio , nato il Persona_1 CP_1
17/05/1932;
- Da , al di lui figlio , nato CP_1 Controparte_1 il 12/06/1959 (odierno ricorrente);
- Da , ai di lui figli: Controparte_1
• , nato il [...] (odierno Persona_2 ricorrente);
• , nato il [...] (odierno ricorrente); Persona_3
• , nata il [...] (odierna ricorrente); Parte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per via materna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo.
2 In altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912 – che prevedevano che la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, salvo casi del tutto marginali, avvenisse per via paterna (art. 1) e che la donna cittadina che si univa in matrimonio con un cittadino straniero perdesse la cittadinanza italiana (art. 10) – e dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
La domanda deve essere dunque vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare la richiesta in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Sennonché, i ricorrenti, a sostegno della proposizione della domanda in sede giurisdizionale, hanno allegato la nota incertezza in ordine alle tempistiche di evasione delle pratiche amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il competente , a Parte_3 causa dell'elevato numero delle domande e delle lunghissime liste di attesa.
Ebbene, l'incertezza in ordine alle tempistiche di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, stante la difficoltà di evasione delle pratiche amministrative da parte delle Autorità Consolari derivante dall'enorme domanda e a fronte, altresì, di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dall'istante) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, il quale ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_4 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione Controparte_4 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2331/2024 così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
3 - dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 15.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Lubrano
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