Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PITTALUGA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIALE LUIGI CADORNA 50 55100
LUCCA presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ) e (c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il predetto difensore
Conclusioni di parte attrice
In via principale: annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento n.
068220230085762382000, per i motivi di cui agli atti, e per l'effetto condannare le convenute, in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di € 3.460,02.
In subordine: accertare e dichiarare l'esatto ammontare delle spese di giustizia dovute dal Dott. e Pt_1 per l'effetto annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento n. 068220230085762382000, e per l'effetto condannare le convenute, in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di € 3.460,02.
In ulteriore subordine: annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento di cui sopra limitatamente per la somma non dovuta, tenendo conto della somme già versate, per i motivi di cui agli atti. pagina 1 di 6
- Si chiede, inoltre, a Codesto Ill'.mo Tribunale, stante la condotta ostativa e non collaborativa di controparte, anche tenuto conto della buona fede dell'attore, che mai ha negato di dover delle somme chiedendo solo che venissero correttamente quantificate, di valutare la condanna ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Conclusioni di parte convenuta
“Previo rigetto dell'istanza cautelare, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice penale nei limiti di quanto dedotto in narrativa;
nel merito, respingere le domande avversarie. Vinte le spese di lite.
In subordine, nella denegata ipotesi di accogliento dell'opposizione, compensare le spese di lite nei confronti del e di . CP_1 CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone alla cartella di pagamento n. 068 2023 00857623 82 000, emessa dall' Parte_1 [...]
, su incarico del – Corte d'Appello di Milano, per Controparte_3 Controparte_1 l'importo complessivo di € 36.462,54, per spese processuali, contributo unificato, diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria, derivanti dalla Sentenza 30/2019 della Corte d'appello di Milano, lamentando, con motivi di opposizione tutti qualificabili ex art. 615 c.p.c., l'eccessività della somma.
Egli lamenta infatti che, nonostante sia stato indagato nell'ambito di una vicenda complessa, ma condannato unicamente per un capo d'imputazione in concorso con due soggetti e per un reato minore, a fronte di un processo contro numerose persone per una lunga serie di reati ben più gravi, “l'ufficio spese di giustizia ha, verosimilmente per semplificarsi il lavoro, preso il totale delle somme spese dalla procura per le intere indagini (che si ricorda essere mastodontiche) e le ha semplicemente divise per tre imputati, senza interrogarsi quali di queste spese davvero fossero riferibili ai singoli imputati.
Diversamente non si spiega come intercettazioni per complessivi 30 giorni possano essere costate oltre 26.000,00 euro, né in che modo delle CTU mediche siano riferibili a un reato di falso”.
Il titolo esecutivo recita infatti a suo carico solo:
pagina 2 di 6 Mentre non risulta condannato – ma nemmeno imputato - per nessuno degli altri numerosi capi d'imputazione.
Preliminarmente è necessario verificare la competenza di questo Giudice.
Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, “è opportuno chiarire, in proposito, che, come anche di recente ribadito dalle Sezioni Unite civili di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 38596 del 06/12/2021, Rv. 663248 – 01, diffusamente in motivazione), tra il giudice penale ed il giudice civile (sia del medesimo che di diversi uffici giudiziari) non si pongono, in nessun caso, questioni di competenza in senso tecnico.
In caso di cartella di pagamento notificata per il recupero di spese di giustizia penali, laddove il debitore metta in discussione la portata della stessa decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui pagamento sia stato condannato e non la sola quantificazione di dette spese operata successivamente dagli organi competenti (anche in relazione alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell'imputato in sede penale), il giudice civile adito in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quindi, non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale, ma semplicemente respingere l'opposizione, rilevando l'inammissibilità delle contestazioni poste a fondamento della stessa, come del resto avviene in tutti i casi di opposizione all'esecuzione minacciata o iniziata in base a titolo di formazione giudiziale, con cui siano proposte questioni attinenti alla correttezza, nonché alla validità ed pagina 3 di 6 all'efficacia della decisione giudiziale costituente titolo esecutivo, le quali possono e devono essere in realtà avanzate esclusivamente nell'ambito del relativo processo di cognizione.” (Cass. 37138/2022)
Nella fattispecie, poi, non si discute della “portata della decisione del giudice penale”, ma, unicamente, di “riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali vi sia stata condanna dell'imputato in sede penale”, ragione per la quale vi è competenza di questo Tribunale e la doglianza è ammissibile, trattandosi di “contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell'imputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva”.
Entrambi gli enti convenuti rilevano “che si tratta di un profilo dell'attività di recupero del credito che appartiene alla competenza di Equitalia Giustizia Spa”.
Se ciò è incontestabile, non può tuttavia dubitarsi della loro legittimazione passiva:
- da un lato, per è sufficiente richiamare l'art. 39 del D. Lgs. 112/99 prevede che “il CP_2 concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite” e nel caso concreto, pur essendo l'ente creditore già presente nel processo, era suo onere chiamare anche chi, per conto dell'ente creditore, ha provveduto alla quantificazione del credito e all'iscrizione delle somme a ruolo. Proprio la giurisprudenza in tema di recupero esattoriale delle spese processuali ribadisce infatti che “l'agente della riscossione può chiamare in giudizio l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, laddove ritenga, ma, se non provvede a tanto, deve ritenersi onerato di acquisire presso lo stesso tutta la documentazione necessaria a sostenere in giudizio l'azione di riscossione e a contestare l'opposizione del debitore, anche quella eventualmente in possesso della amministrazione creditrice”;
- dall'altro, per quanto riguarda il , deve sottolinearsi come Equitalia Giustizia non svolga più CP_1 attività di riscossione, ma si occupi solamente, per conto del stesso e in forza di una CP_1 convenzione, della quantificazione del credito e dell'iscrizione delle somme a ruolo, adempimenti tipici dello stesso ente creditore.
In ogni caso nessuna parte ha formulato istanza di chiamata in causa di Equitalia Giustizia, nei cui confronti non sussiste litisconsorzio necessario. E degli eventuali errori dalla stessa commessi non potranno quindi che rispondere processualmente l'ente creditore e il suo agente per la riscossione.
Nel merito, effettivamente la quantificazione del credito è stata effettuata come sopra indicato (totale delle spese di indagine diviso per tre), mentre l'espressione “oltre al pagamento delle spese processuali” che segue la condanna per il reato di cui al capo L, si riferisce evidentemente alle sole spese relative al predetto capo e solo in relazione a queste vi è titolo esecutivo.
L'onere della prova sul punto è così ripartito: “il debitore potrà, in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., contestare la suddetta “auto-liquidazione” delle spese in via amministrativa e potrà farlo anche limitandosi ad affermare (purché lo faccia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale) che l'importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività (non essendo possibile,
pagina 4 di 6 ovviamente, per elementari ragioni logiche, pretendere in sede di opposizione ad una cartella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una precisa e dettagliata specificazione delle contestazioni relative … sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di auto-liquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della auto-liquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta auto-liquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna”. (Cass. 37138/2022)
Ora, a fronte di queste spese di intercettazioni:
All'opponente risultano addebitate queste:
e a fronte di spese per periti di cui al per un totale di 26.897,06 euro, a lui vengono addebitati:
pagina 5 di 6 Del resto che i fogli notizie al doc. 5 di parte opposta si riferiscano al complesso processo si evince dal fatto che vi si trovano indicati i compensi dei giudici popolari, evidentemente non necessari per il reato per cui è stato condannato l'opponente.
Pertanto da un lato si è eliminato d'ufficio il vincolo di solidarietà in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen., ma dall'altro non si è applicata, evidentemente, la limitazione al capo oggetto di condanna: il foglio notizie, infatti, non si riferisce al solo capo L, in relazione al quale è intuitivo non possano essersi liquidati compensi di CTU.
Pertanto l'opposizione spiegata deve trovare accoglimento.
Con le parole della Suprema Corte, “è opportuno, infine, precisare, anche al fine di evitare equivoci, che l'annullamento della cartella di pagamento opposta nel presente giudizio, dovuta all'impossibilità di verificare la pertinenza del complessivo importo di cui è stato intimato il pagamento al reato (o ai reati) per cui il ha subito effettiva condanna in sede penale, implica esclusivamente l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione, fondata sui fogli notizie generici, nonché della relativa intimazione
(cioè della cartella opposta), ma non esclude, ovviamente, in astratto, laddove ciò risulti ancora possibile (e salve eventuali decadenze), la possibilità di una nuova e corretta iscrizione a ruolo, da parte dell'ente creditore, in relazione alle spese dovute esclusiva-mente per il solo reato (o i soli reati) oggetto della condanna subita dall'opponente stesso (e, sussistendone i presupposti, gli eventuali reati caratterizzati da connessione qualificata con gli stessi).” (Cass. 37138/2022)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, mentre non si ravvisano gli estremi per una condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda principale di parte attrice annulla la cartella impugnata e condanna il alla restituzione di quanto versato da parte attrice in ottemperanza Controparte_1 alla stessa, € 3.460,02 oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalle date dei versamenti al saldo;
- condanna (C.F. ) e in solido tra loro a Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 5.810,00 oltre 15% ex art. 2 Parte_1 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 14/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 6 di 6