Ordinanza cautelare 17 ottobre 2022
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/09/2025, n. 16713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16713 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16713/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10445/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10445 del 2022, proposto da
Radio Bruno Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Mario Mossali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico (ora delle Imprese e del Made in Italy) - Ispettorato Territoriale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Radio Gambellara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Luciano Guerrini e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Domenico Siciliano in Roma, via Vodice n. 7;
per l'annullamento
della nota del Ministero dello Sviluppo Economico – D.G.S.C.E.R.P. – Divisione XII – I.T. Veneto Registro ufficiale U.0080896 dello 01/07/2022, con la quale l'I.T. Veneto ha comunicato l'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione allo spostamento dell'impianto radiofonico 87.500 MHz di Via Santa Giuliana n. 4 – Torricella Massimiliana in località Monte Dondolo – Negrar (VR) in favore della Radio Gambellara S.r.l., nonché di ogni altro provvedimento o atto presupposto, coevo o consequenziale, comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Veneto e di Radio Gambellara S.r.l.;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe la Società ricorrente ha contestato l’autorizzazione allo spostamento dell'impianto radiofonico 87.500 MHz di Via Santa Giuliana n. 4 – Torricella Massimiliana in località Monte Dondolo – Negrar (VR) in favore di Radio Gambellara S.r.l.;
- si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Veneto e la predetta Società controinteressata;
Rilevato che:
- con atto sottoscritto dall’Avvocato Mario Mossali depositato in giudizio il 25 luglio 2025, successivamente alla fissazione del ricorso all’udienza straordinaria del 26 settembre 2025 ed alla sua assegnazione al relatore, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “l’installazione effettiva dell’impianto della controinteressata ha consentito di verificare ex post, in buona sostanza, il venire meno del fenomeno interferenziale” , all’origine della proposizione del gravame;
- alla suindicata udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi in modalità da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse al ricorso;
Considerato che:
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, in presenza dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.. (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto, infine, che sussistano giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Giovanni Mercone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO