Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato il dispositivo della seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 647/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi
Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Trevia. Parte_1
Ricorrente
Contro
, rapp.to e difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver, dopo il conseguimento del diploma di maturità magistrale, svolto attività di insegnante a tempo determinato presso vari istituti scolastici;
-d'essere stata successivamente inserita nella cosiddetta “Graduatoria a Esaurimento”
(G.A.E.), essendo ella una docente che, oltre al requisito della abilitazione all'insegnamento, aveva maturato oltre 360 giorni di insegnamento;
-alle “Graduatorie a Esaurimento” erano iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento; esse erano strutturate su base provinciale, con aggiornamento a cadenza triennale, essendo, altresì, utilizzate per l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente utilizzati, nel rispetto di quanto previsto
-d'aver, unitamente a molti altri insegnanti, proposto ricorso collettivo dinnanzi il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del D.M. 495/2016, recante disposizioni relativamente all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui, pur prevedendosi l'inclusione a pieno titolo di docenti che avevano conseguito il titolo abilitativo entro l'8 luglio 2016, non si contemplava la possibilità di presentare la domanda di reinserimento in graduatoria ai docenti già inseriti nelle
Graduatorie a Esaurimento;
-il TAR Lazio accoglieva l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordinava l'inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, ferma e impregiudicata ogni decisione collegiale in sede di merito (documento n. 3);
-d'essere, pertanto, stata inserita con riserva dal , Controparte_1
nella Controparte_2
“Graduatoria ad Esaurimento” (GAE) della CU della Infanzia e IM della
Provincia di CP_2
-il le comunicava l'individuazione, per l'assunzione a tempo Controparte_1
indeterminato, della classe di concorso CU IM della Provincia di per la CP_2
sede di Vallecrosia Piani;
-d'aver preso servizio in data 1 settembre 2020;
-d'essere stata convocata in data 11 settembre 2020 presso l'Istituto Comprensivo Andrea
Doria per sottoscrivere con il Dirigente dell' , Controparte_2
Dott. un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (avente Persona_1
Codice Contratto IM00000000010224Z1000001) in qualità di docente di ruolom con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020, per 24 ore settimanali di lezione (documento n. 4);
-d'essere stata dopo alcuni giorni nuovamente convocata in Vallecrosia Piani, presso l'Istituto Comprensivo Andrea Doria, ove le veniva fatto sottoscrivere un (altro) contratto individuale di lavoro: sempre con il medesimo Dirigente dell' Controparte_2
, Dott. ; - sempre a tempo indeterminato in qualità di docente
[...] Persona_1
di ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020, per 24 ore settimanali di lezione;
sempre con la medesima data (11 settembre 2020); e sempre con il medesimo Codice
Contratto: IM00000000010224Z1000001; ma con l'aggiunta (in fondo) di una clausola scritta in carattere minuscolo, poi rivelatasi del seguente tenore letterale: “Il presente contratto
è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole alla Amministrazione” (documento n. 5);
-successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Stralcio statuiva, con sentenza n. 12460/2023 del 24 luglio 2023, la inammissibilità e la infondatezza del succitato ricorso collettivo proposto degli insegnanti (documento n. 7);
-che, pertanto, l' in persona del nuovo Controparte_3
Dirigente reggente, Ing. , con propria nota del 26 ottobre 2023 le comunicava CP_4
il Decreto n. 2389 del 23 ottobre 2023, emesso dal
[...]
, Controparte_5
in persona della Dirigente in carica , relativo allo scioglimento in senso Controparte_6
negativo della riserva precedentemente apposta dalla amministrazione e la conseguente sua esclusione dalle GAE della CU IM della Provincia di (documento n. CP_2
8);
-il Dirigente Scolastico Reggente con nota e -mail dell'8 novembre 2023, la informava di aver disposto, con Decreto n. 52 del 24 ottobre 2023, la risoluzione per clausola risolutiva espressa del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. 2346 del 4 settembre 2020, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già stipulato in un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente posto comune, CU IM, nonché la stipula ora per allora di n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato rispettivamente: dal 1.09.2020 al 30.06.2021; dal 1.09.2021 al
30.06.2022; dal 1.09.2022 al 30.06.2023; dal 1.09.2023 al 30.06.2024, allegando un altro contratto individuale di lavoro, apparentemente da lei sottoscritto, sempre con il medesimo Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Dott. Paolo
Auricchia, sempre a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020, per 24 ore settimanali di lezione e sempre con il medesimo
Codice Contratto IM00000000010224Z1000001, ma con l'aggiunta in fondo di una nuova clausola scritta in carattere minuscolo del seguente tenore letterale: “Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato sotto condizione risolutiva all'esito del contenzioso in essere per cui si procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di giudizio favorevole all'Amministrazione”
(documento n. 10);
-tale contratto era anche privo della data di stipula, indicata invece negli altri due contratti precedentemente stipulati (V. documento n. 4 e V. documento n. 5), e recante un timbro dell' di Vallecrosia, non presente negli altri due, nonchè la Controparte_3
dicitura “Decreto n. 32”, non presente sul contratto sottoscritto l'11 settembre 2020;
-di non aver mai firmato tale contratto;
-pertanto, l'unico contratto da lei realmente sottoscritto era quello a tempo indeterminato
(avente Codice Contratto IM00000000010224Z1000001) stipulato con l'allora Dirigente dell' in qualità di docente di ruolo con Controparte_2
decorrenza giuridica dal 1 settembre 2020 ,per 24 ore settimanali di lezione;
-tale contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato non conteneva alcuna clausola o condizione risolutiva, che poi era stata aggiunta in modo improprio e non visibile in un successivo contratto, (documento n. 5) e dopodiché, fraudolentemente, ancora modificata utilizzando un contratto compilato con una firma apocrifa ( documento n. 10);
-pertanto, il Dirigente Scolastico Reggente aveva risolto un contratto (documento n. 10) che non aveva mai avuto alcuna efficacia tra le parti, non essendo mai stato dal lei firmato, così come non poteva avere efficacia il precedente contratto, sempre stipulato in data 11 settembre 2020, poiché contenente la clausola: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole alla
Amministrazione”, illegittimamente inserita e neppure specificatamente approvata.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “1) accertare la illegittimità del Decreto n. 52 del 24 ottobre 2023 che ha statuito: “Art. 1: con decorrenza 23 ottobre 2023 (ultimo giorno di servizio 22 ottobre 2023) la risoluzione per clausola risolutiva espressa, del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. 2346 del 4 settembre 2020 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'
[...]
e la IG.ra in qualità di docente di scuola primaria, con Controparte_3 Parte_1
decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020. Art. 2: La registrazione della revoca dell'immissione in ruolo nel Sidi, con conseguente risoluzione del contratto alla data di cessazione dello stesso;
Art. 3: La trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la IG.ra
risolto con il presente atto, in contratti individuali di lavoro a tempo determinato, in Parte_1
qualità di docente posto comune, CU IM;
Art. 4: La stipula con la IG.ra , Parte_1
ora per allora, di n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato rispettivamente: dal 1.09.2020 al
30.06.2021; dal 1.09.2021 al 30.06.2022; dal 1.09.2022 al 30.06.2023; dal 1.09.2023 al
30.06.2024; (…)” per quanto in precedenza dedotto, argomentato e prodotto;
2) accertare la nullità, la annullabilità e comunque l'inefficacia, sia del contratto dell'11 settembre 2020 contenente la clausola : “Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato sotto condizione risolutiva all'esito del contenzioso in essere per cui si procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di giudizio favorevole all'Amministrazione”, poiché mai sottoscritto e sia del contratto dell'11 settembre 2020 contenente la clausola: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole alla Amministrazione,” poiché illegittimamente inserita
e neppure specificatamente approvata;
3) e per l'effetto: - previa disapplicazione del Decreto n. 52 del 24 ottobre 2023 che ha statuito: “Art. 1: con decorrenza 23 ottobre 2023 (ultimo giorno di servizio 22 ottobre 2023) la risoluzione per clausola risolutiva espressa, del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. 2346 del 4 settembre 2020 stipulato tra il Dirigente scolastico dell'
[...]
e la IG.ra in qualità di docente di scuola primaria, con Controparte_3 Parte_1
decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2020 (…)”, per quanto in precedenza dedotto argomentato e prodotto;
- e previa disapplicazione della nota del 26 ottobre 2023, con cui il Dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo Scolastico A. Doria comunicava alla OC di CU
IM , il Decreto n. 2389 del 23 ottobre 2023, emesso dal Parte_1 [...]
Controparte_5
, in persona della Dirigente in carica , relativo allo scioglimento, in senso
[...] Controparte_6
negativo, della riserva precedentemente apposta dalla amministrazione e la conseguente sua esclusione dalle
GAE della CU IM della Provincia di , per la mancanza della presunta impossibilità CP_2
sopravvenuta; 4) e conseguentemente, - condannare il
[...]
, in persona della Dirigente Controparte_5
in carica e l' in persona del Dirigente in carica, ai sensi dell'art. 18 Controparte_3
St. Lav., a reintegrare la ricorrente IG.ra nel medesimo posto di lavoro ricoperto a far Parte_1
data dal 1 settembre 2020, per 24 ore settimanali, di cui alle condizioni contenute nel contratto a tempo indeterminato, e al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice dal momento del licenziamento e fino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro e agli accessori come per legge;
- condannare il Controparte_5
, in persona della Controparte_5
Dirigente in carica e l' , in persona del Dirigente in carica, al Controparte_3
risarcimento dei danni all'immagine e alla professionalità subiti dalla ricorrente, da determinarsi in separato giudizio;
- accertare e dichiarare che tra - Controparte_5 [...] e la ricorrente IG.ra Controparte_5 Parte_1
é intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far data dal
[...]
1.09.2020 (o dalla diversa data determinata in corso di causa), con posizione di insegnante;
- conseguentemente, condannare - Controparte_5 [...]
alla costituzione con la ricorrente IG.ra Controparte_5 Parte_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1 settembre
[...]
2020 (o dalla diversa data determinata in corso di causa) e al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle retribuzioni dalla stessa medio tempore maturande e fino all'effettiva riqualificazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con la decorrenza predetta, oltre accessori come per legge e con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto cosi ricostruito;
b) - in via subordinata: - previa disapplicazione e/o applicazione conforme al diritto comunitario dell'art.
10, comma 4, D.Lgs. n. 368/2001, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, il diritto della ricorrente IG.ra alla riqualificazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato Parte_1
intercorsi di n. 4 contratti di lavoro a tempo determinato rispettivamente: dal 1.09.2020 al 30.06.2021; dal 1.09.2021 al 30.06.2022; dal 1.09.2022 al 30.06.2023; dal 1.09.2023 al 30.06.2024 in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con la stessa posizione funzionale ed incarico professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 2 e 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001; - accertare
e dichiarare che tra - Controparte_5 Controparte_5
e la ricorrente IG.ra é intercorso un rapporto
[...] Parte_1
di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato a far data dal 1.09.2020 (o dalla diversa data determinata in corso di causa), con posizione di insegnante;
- conseguentemente, condannare
[...]
- Controparte_5 Controparte_5
alla costituzione con la ricorrente IG.ra di un rapporto di lavoro subordinato
[...] Parte_1
a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 1 settembre 2020 (o dalla diversa data determinata in corso di causa) e al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle retribuzioni dalla stessa medio tempore maturande e fino all'effettiva riqualificazione del rapporto di lavoro in rapporto tempo indeterminato con la decorrenza predetta, oltre accessori come per legge e con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto cosi ricostruito;
c) - in via di ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento sia della domanda proposta in via principale e sia di quella proposta in via subordinata, condannare il
[...]
Controparte_5
in persona del Dirigente in carica, ex art. 1, comma 136, della legge 311/2004, o comunque ai
[...]
sensi dell' art 2126 c.c. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente IG.ra , Parte_1
che sarà quantificato in separato giudizio”.
Il s'è costituito replicando:
- il 11.09.2020 la aveva firmato il contratto standard, proposto in automatico Parte_1
dal sistema SIDI, assieme al dirigente scolastico pro-tempore, dott. (all. 1); Persona_1
-successivamente, l' , dopo alcune interlocuzioni avvenute con gli uffici CP_3
dell'Amministrazione scolastica, aveva trasmesso a mezzo PEC tale contratto alla
Ragioneria Territoriale dello Stato di Savona-Imperia, per le registrazioni del caso.
Tuttavia, in data 17.11.2020, la Ragioneria dello Stato comunicava che il contratto non aveva superato il controllo preventivo in quanto mancante di una clausola risolutiva legata all'avvenuta ammissione con riserva (all. 2).
-tale clausola viene esplicitamente suggerita in calce alla comunicazione, con l'indicazione di procedere a redigere un nuovo contratto completo;
-pertanto, fronte del mancato superamento del controllo preventivo di regolarità contabile il primo contratto stipulato non potè acquisire efficacia;
-l'Istituto s'era quindi adoperato a rifare il contratto secondo le indicazioni pervenute dalla ragioneria Territoriale e siccome il SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) prevede un modello già precompilato si era provveduto ad aggiungere la clausola in questione, per poi far firmare una nuova versione definitiva del contratto alla ricorrente;
-tale nuovo contratto, rubricato sub prot. 2346 (all. 3), era stato firmato dalla docente e dal
D.S. Auricchia e poi inviato per PEC alla Ragioneria dello Stato;
-.il “contratto” prodotto dalla ricorrente sub doc. 10 in realtà non è tale, non essendo mai stato trasmesso alla ragioneria Territoriale per i controlli del caso: esso era solo una bozza di lavoro, pur debitamente firmata dalla (all. 4), rimasta per errore nel fascicolo Per_2
assieme al corretto nuovo contratto firmato dalla docente;
-in data 08.02.2021 la Ragioneria dello Stato comunicava che il contratto prot. 2346 ut supra stipulato aveva superato il riscontro preventivo amministrativo contabile, con conseguente registrazione (all. 5);
-pertanto, la firma sul contratto prot. 2346 di cui all'allegato B era presente fin dal 2020 sul documento, in quanto verificato e registrato anche dalla Ragioneria dello Stato;
-a seguito della pronuncia n. 12460/2023 del TAR Lazio il dirigente provvedeva a decretare definitivamente in senso negativo lo scioglimento della riserva, con conseguente esclusione dalle GAE della scuola dell'infanzia e primaria della provincia di della CP_2
ricorrente cosicchè cessava di avere effetto l'atto di individuazione della quale Parte_1
destinataria del contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente risoluzione del contratto e la contestuale trasformazione dello stesso a tempo determinato;
.
- l'ufficio trasmetteva quindi alla Ragioneria dello Stato il decreto n. 52 del DS Ronco (all.
6), a cui veniva scannerizzato e allegato, per errore materiale, l'allegato 4 al posto del contratto di cui all'allegato 3, che, invece, era quello corretto e legale da inviare alla ricorrente;
-la clausola risolutiva inserita nel contratto prot. 2346 (all. 3) – peraltro ben visibile e senz'altro leggibile – era stata inserita in un contratto personalmente sottoscritto dalla
Né tale clausola rientra tra quelle per le quali l'art. 1341, co. 2 c.c. prevede una Parte_1
specifica approvazione per iscritto. -la clausola risolutiva così apposta non era altro che una riproduzione in sede contrattuale di un effetto risolutivo già previsto ex lege (cfr. art. 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dall'art. 1 quinquies L. 159/2019), atteso che dal depennamento delle graduatorie non può che derivare la automatica decadenza dei contratti di lavoro che trovano nell'inserimento nelle graduatorie il loro presupposto giuridico.
-non vi è stato alcun nocumento economico patito dalla ricorrente, la quale, fronte della conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi contratti a tempo determinato, ha continuato a svolgere il proprio servizio senza soluzione di continuità, percependo lo stesso stipendio.
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Il caso in esame è alquanto singolare.
Le parti convengono sul fatto che la ricorrente sottoscrisse in data 11/9/20220 un contratto d'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall' 1/9/2020, avente codice IM00000000010224Z1000001, e privo di qualsiasi condizione sospensiva o risolutiva espressa (all. 4).
Le parti invece non convengono sul fatto che la docente sottoscrisse anche l'ulteriore contratto del tutto identico al primo – medesima è la data e il numero di codice – recante la seguente previsione scritta in caratteri minuscoli: “Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito di giudizio favorevole alla
Amministrazione” (doc. n. 5 parte attrice ).
La ha, infatti, negato d'averlo mai firmato, pur non disconoscendo la propria Parte_1
firma - effettivamente identica all'altra – dal che si desume che, secondo la tesi della ricorrente, il secondo documento sarebbe stato frutto d'una successiva alterazione del contratto originario privo della suddetta clausola risolutiva. Al riguardo si prende atto della spiegazione, riportata in narrativa, fornita dal;
tuttavia, non può non osservarsi che appare decisamente improbabile che nel medesimo giorno - visto che la data è sempre la stessa: 11/9/2020 – il dirigente scolastico trasmise il contratto alla Ragioneria, la quale rifiutò d'apporre il visto di controllo preventivo, restituendo pertanto l'atto al dirigente, il quale appose la clausola per cui è causa e riconvocò immediatamente la docente per una nuova sottoscrizione.
Irrilevante, in ogni caso, era il mancato placet da parte della Ragioneria, trattandosi d'un provvedimento - peraltro non preventivo, ma, semmai successivo - che non consta allo scrivente sia richiesto dalla legge quale requisito d'efficacia o di validità.
In tale quadro s'inserisce un ulteriore contratto.
Il deposito dell'originale è stato ordinato con ordinanza resa dal precedente giudicante il
20/6/2024 e preceduta da un'istanza che allegava una copia del documento recante l'apposizione d'una clausola risolutiva dal testo parzialmente diverso (all. 10).
Lo scritto in questione è stato depositato con lettera accompagnatoria del dirigente scolastico, dott. del 7/11/2024 e riporta la seguente clausola - “Il presente CP_4
contratto individuale di lavoro è stipulato sotto condizione risolutiva all'esito del contenzioso in essere per cui si procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di giudizio favorevole all'Amministrazione”, non conforme, pertanto, a quella contenuta nel secondo contratto che, a dire del , fu firmato dalla controparte.
Va poi rilevato che la data 1/9/2020 figura soltanto in calce alle sottoscrizioni e non sul frontespizio, come, invece, nelle altre pattuizioni;
è inoltre presente, sulla prima pagina, in alto a destra, un timbro, assente invece sugli altri esemplari.
Al riguardo si prende atto che il resistente ha asserito che tale documento sarebbe stato soltanto una “bozza di lavoro” priva d'effetti giuridici. Va da sé, invece, che così non era, atteso che, in quanto recante le sottoscrizioni d'entrambe le parti, ed essendo completo di tutti i suoi elementi, la pattuizione era pienamente vincolante.
A fronte di ciò dovrebbe concludersi che la firmò non già 2, ma ben 3 contratti, Parte_1
senza però che sia dato comprendere la ragione per cui le parti avrebbero dovuto stipulare
2 contratti risolutivamente condizionati al medesimo identico evento descritto in termini parzialmente diversi.
Come se non bastasse, l'attrice ha prodotto una relazione nella quale s'assume che l'originale in questione sarebbe in realtà una mera fotocopia.
L'osservazione dello scritto da parte dello scrivente induce, in effetti, a ritenere che ciò sia vero, anche in considerazione della palese anomalia costituita dalla presenza di 3 contratti dal contenuto non conforme, i quali sarebbero stati conclusi nello stesso giorno.
Verosimile, pertanto, è l'ipotesi che uno o più soggetti dell Controparte_5
abbiano successivamente falsificato quello che era un contratto d'assunzione a
[...]
tempo indeterminato sic et simpliciter, facendo figurare una condizione risolutiva in realtà mai concordata;
ciò, evidentemente, in quanto indotti dal timore che la fosse Parte_1
immessa in ruolo nonostante l'eventuale rigetto nel merito da parte del G.A. del ricorso proposto dalla ricorrente unitamente ai suoi colleghi.
Tale timore, tuttavia, era infondato poiché ritiene lo scrivente che le domande attoree in esame debbano essere comunque respinte.
La ragione risiede nel rilievo svolo dalla stessa ricorrente nelle note finali, nella quale ella afferma d'essere “..ben consapevole che l'accesso al pubblico impiego è regolato dall'art. 97 della
Costituzione, il quale stabilisce che nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Tale principio è stabilito nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare nell'art. 35, ove è previsto che l'assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro, o tramite procedure selettive o mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente. Le procedure di reclutamento devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, con l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti ed il rispetto delle pari opportunità.”
Ciò sta a significare, in buona sostanza, che colui che è privo dei titoli richiesti dalla legge per poter insegnare, tra cui l'inserimento nelle graduatorie, non può essere immesso in ruolo, non sussistendo alcun un potere discrezionale dell'Amministrazione di disporre in senso contrario, vigendo la regola costituzionale dell'assunzione per concorso. (tra le varie:
Cass. 22028 del 24 luglio 2023).
Irrilevante, pertanto, è che il contratto firmato dalla ricorrente fosse privo d'una espressa clausola risolutiva poiché questa era in re ipsa ossia, per così dire, implicita nella riserva con la quale la ricorrente e tutte le altri parti che adìrono il Tar furono ammessi a partecipare al concorso, poiché ove l'esito del giudizio amministrativo sia negativo per il concorrente ammesso con riserva si verifica l'avveramento di quella che è una vera propria condicio juris risolutiva del rapporto.
V'è infatti un inscindibile legame fra la procedura concorsuale e il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica in quanto la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona l'efficacia definitiva, se non la validità, posto che in caso contrario si violerebbe la norma inderogabile dettata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Costituzione
(Cass. n. 13884/2016; si veda anche Tar Lazio, sentenza n. 10937/2019).
Prive di pregio sono le argomentazioni esposte dalla nelle note ex art. 127 ter Parte_1
c.p.c. alle pag. 18 e 19.
In primo luogo va puntualizzato che la determinazione dirigenziale n. 52 del 24 ottobre
2023 non è affatto un atto amministrativo, come tale espressione dell'esercizio d'un pubblico, inserendosi, per contro, lo stesso in quadro che involge esclusivamente diritti soggettivi. Inconferenti, pertanto, sono i rilievi svolti circa la pretesa assenza di motivazione dell'atto, il difetto d'istruttoria, la violazione dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90, ecc.
Inoltre, il provvedimento in questione non ha neppure natura negoziale, trattandosi d'un mero atto ricognitivo della verificazione della condicio juris risolutiva, costituita dal depennamento dell'attrice dalle graduatorie conseguente dal rigetto del ricorso proposto al TAR,
E' tale circostanza che ha comportato l'inefficacia ex tunc (oppure un'improbabile nullità sopravvenuta) del contratto di lavoro a tempo indeterminato e non l'esercizio d'un
(inesistente) potere di recesso da parte del Dirigente Scolastico Reggente.
Non v'era poi alcun legittimo affidamento da tutelare, atteso che veniva in rilievo una condizione stabilita dalla legge, che pertanto la conosceva o avrebbe dovuto Parte_1
conoscere.
Inoltre, il lasso di tempo trascorso tra la stipula del contratto a tempo indeterminato e la sua risoluzione non è in alcun modo imputabile alla p.a., ma è derivato dai tempi processuali della decisione di merito del G.A.
Da rigettare, infine è anche la richiesta di risarcimento dei danni.
Nel ricorso, infatti, non è stata allegato alcunchè riguardo né la causa petendi del pregiudizio né riguardo la natura e l'entità dello stesso, ad eccezione d'una immotivata lesione alla professionalità e all'immagine dell'attrice.
Soltanto nelle note ex art. 127 ter c.p.c. l'attrice ha lamentato l'abusività del ricorso da parte del alla figura del contratto a termine poichè, dopo il primo contratto, trasformato da tempo indeterminato a determinato, la è stata successivamente Parte_1
riassunta con altri 3 contratti di lavoro a tempo determinato, rispettivamente. dal 1.09.2021 al 30.06.2022; dal 1.09.2022 al 30.06.2023; dal 1.09.2023 al 30.06.2024.
Trattasi d'una modificazione palesemente tardiva della domanda, se non persino una domanda del tutto nuova – visto che l'abuso in questione non è mai stato menzionato in ricorso - come tale inammissibile, evidenziandosi che ai sensi dell'art. 420, comma 1 ult.
Cpv., c.c. le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice e soltanto se ricorrono gravi motivi.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
In considerazione delle peculiarità del caso si ritiene equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese di causa.
Imperia 27/6/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli