TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1875/2021 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Catania, Via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 21 presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Modena che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pisa, Via Sant'Agostino 20/B, presso e nello studio dell'avv. Tiziana Fogli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al decreto ingiuntivo
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ha proposto rituale appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa Parte_1
n. 742 pronunciata in data 25.10.2022 chiedendo di annullare la sentenza e di dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a favore dell'appellato.
Si è regolarmente costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1 Con atto del 19.10.2021 parte appellante ha depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per rinuncia al mandato, stante l'assunzione presso il
Ministero della Giustizia con conseguente cancellazione dall'albo degli avvocati.
Con atto del 02.11.2021 parte appellante ha depositato certificato di avvenuta cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. Coppola, con delibera del 19.10.2021.
In data 17.05.2023 si è costituito nuovo difensore per parte appellante.
Con provvedimento del 01.08.2024 la scrivente ha invitato le parti a prendere posizione in punto di interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione.
Viste le note depositate solo da parte appellata, la causa – ritenuta l'istanza di parte appellata idonea a definire il giudizio – è stata rinvia per discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 15.01.2025 – previa revoca del provvedimento di fissazione di discussione orale e conversione in udienza di precisazione delle conclusioni – le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel riconoscere anche all'ipotesi di cancellazione volontaria del patrocinatore dall'albo degli avvocati la causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; in particolare con la pronuncia n. 21359 del 2020 la Suprema Corte ha stabilito che “
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.”, a conferma di precedente pronuncia a Sezione Unite – n. 3701 del 2017 – secondo cui “La notifica dell'atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla,
2 giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell'appellato o mediante il meccanismo di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.”
Ciò posto, accertato che il legale di parte appellata si è volontariamente cancellato dall'albo degli avvocati giusta delibera del 19.10.2021, che tale documentazione è stata regolarmente depositata in atti dalla parte appellata – parte colpita dall'evento – , che pertanto si è verificato un evento interruttivo del processo, è necessario accertare se la costituzione di nuovo difensore del 17.05.2023 sia stata tempestivamente depositata.
L'art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione – stabilisce che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”; sulla decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo la
Suprema Corte è intervenuta con una pronuncia a Sezioni Unite – n. 7443 del 2017 – stabilendo che “L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato
e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.”, pronuncia confermata dai successivi arresti, tra cui la sentenza n.
25831 del 2017 (“In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre
3 non dalla data della relata, bensì da quella in cui l'atto sia restituito dall'ufficiale giudiziario al notificante.”).
Ciò premesso, risulta dal fascicolo telematico che:
- L'avv. Coppola ha depositato atto di liquidazione dei compensi a carico dello Stato stante cancellazione dell'albo degli avvocati in data 19.10.2021,
- Ha depositato in data 02.11.2021 attestazione di avvenuta cancellazione dall'albo degli avvocati con delibera del 19.10.2021,
- In data 10.12.2021 l'avv. Modena ha depositato richiesta di visibilità del fascicolo dando atto che il sig. è parte del presente procedimento, che il precedente Pt_1 difensore si è cancellato dall'albo con conseguente necessità di costituzione di nuovo difensore,
- L'avv. Modena ha depositato costituzione di nuovo difensore in data 17.05.2023.
Visto quanto sopra, rilevato che il processo si è automaticamente interrotto a seguito della cancellazione dall'albo dell'avv. Coppola – legale di parte appellante –, evento comunicato tramite deposito di nota nel fascicolo telematico, che parte appellante, conosciuta la circostanza, si è costituita con nuovo difensore in data 17.05.2023, ben oltre il termine di
3 mesi previsto dalla legge, la costituzione è da considerarsi tardiva con conseguente estinzione del giudizio.
Visto l'art. 310 ul. comma c.p.c. nulla dispone in punto di spese.
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del giudizio ordina la cancellazione dal ruolo della presente causa.
Pisa, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1875/2021 promossa da:
(c.f. elettivamente domiciliato in Catania, Via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 21 presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Modena che lo rappresenta e difende giusta delega allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Pisa, Via Sant'Agostino 20/B, presso e nello studio dell'avv. Tiziana Fogli, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al decreto ingiuntivo
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.01.2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Ha proposto rituale appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa Parte_1
n. 742 pronunciata in data 25.10.2022 chiedendo di annullare la sentenza e di dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante a favore dell'appellato.
Si è regolarmente costituita parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
1 Con atto del 19.10.2021 parte appellante ha depositato istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato per rinuncia al mandato, stante l'assunzione presso il
Ministero della Giustizia con conseguente cancellazione dall'albo degli avvocati.
Con atto del 02.11.2021 parte appellante ha depositato certificato di avvenuta cancellazione dall'albo degli avvocati dell'avv. Coppola, con delibera del 19.10.2021.
In data 17.05.2023 si è costituito nuovo difensore per parte appellante.
Con provvedimento del 01.08.2024 la scrivente ha invitato le parti a prendere posizione in punto di interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione.
Viste le note depositate solo da parte appellata, la causa – ritenuta l'istanza di parte appellata idonea a definire il giudizio – è stata rinvia per discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
All'udienza del 15.01.2025 – previa revoca del provvedimento di fissazione di discussione orale e conversione in udienza di precisazione delle conclusioni – le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e concessi i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
In via preliminare si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel riconoscere anche all'ipotesi di cancellazione volontaria del patrocinatore dall'albo degli avvocati la causa di interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.; in particolare con la pronuncia n. 21359 del 2020 la Suprema Corte ha stabilito che “
La cancellazione volontaria del difensore dall'albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello "status" di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo questa essere rilevata d'ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte.”, a conferma di precedente pronuncia a Sezione Unite – n. 3701 del 2017 – secondo cui “La notifica dell'atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall'albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla,
2 giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di ius postulandi tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell'appellato o mediante il meccanismo di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.”
Ciò posto, accertato che il legale di parte appellata si è volontariamente cancellato dall'albo degli avvocati giusta delibera del 19.10.2021, che tale documentazione è stata regolarmente depositata in atti dalla parte appellata – parte colpita dall'evento – , che pertanto si è verificato un evento interruttivo del processo, è necessario accertare se la costituzione di nuovo difensore del 17.05.2023 sia stata tempestivamente depositata.
L'art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione – stabilisce che “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”; sulla decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo la
Suprema Corte è intervenuta con una pronuncia a Sezioni Unite – n. 7443 del 2017 – stabilendo che “L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato
e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.”, pronuncia confermata dai successivi arresti, tra cui la sentenza n.
25831 del 2017 (“In tema di interruzione del processo, nel caso di evento con effetti interruttivi automatici, il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall'effettiva conoscenza dello stesso, con la conseguenza che, ove l'evento risulti dalla relata di notifica di un atto giudiziario, detto termine decorre
3 non dalla data della relata, bensì da quella in cui l'atto sia restituito dall'ufficiale giudiziario al notificante.”).
Ciò premesso, risulta dal fascicolo telematico che:
- L'avv. Coppola ha depositato atto di liquidazione dei compensi a carico dello Stato stante cancellazione dell'albo degli avvocati in data 19.10.2021,
- Ha depositato in data 02.11.2021 attestazione di avvenuta cancellazione dall'albo degli avvocati con delibera del 19.10.2021,
- In data 10.12.2021 l'avv. Modena ha depositato richiesta di visibilità del fascicolo dando atto che il sig. è parte del presente procedimento, che il precedente Pt_1 difensore si è cancellato dall'albo con conseguente necessità di costituzione di nuovo difensore,
- L'avv. Modena ha depositato costituzione di nuovo difensore in data 17.05.2023.
Visto quanto sopra, rilevato che il processo si è automaticamente interrotto a seguito della cancellazione dall'albo dell'avv. Coppola – legale di parte appellante –, evento comunicato tramite deposito di nota nel fascicolo telematico, che parte appellante, conosciuta la circostanza, si è costituita con nuovo difensore in data 17.05.2023, ben oltre il termine di
3 mesi previsto dalla legge, la costituzione è da considerarsi tardiva con conseguente estinzione del giudizio.
Visto l'art. 310 ul. comma c.p.c. nulla dispone in punto di spese.
P. Q. M.
dichiara l'estinzione del giudizio ordina la cancellazione dal ruolo della presente causa.
Pisa, 19.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
4