TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2979 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 promosso da:
C.F. nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Quartucciu (CA) presso lo studio dell'avv. ONANO DANIELA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti, ricorrente contro
, C.F. nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Cagliari (CA) presso lo studio dell'avv. MOI SILVIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza o domicilio ove riterranno opportuno, previa comunicazione della modifica all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri derivanti dalla separazione;
2. i coniugi concordano che la casa coniugale, di cui è assegnatario il signor sita CP_1
a Elmas nella via Dei Gelsi n. 35, venga assegnata alla RA , nella quale Parte_1
continuerà ad abitare con il figlio , affetto da grave ritardo psico motorio;
Per_1
3. concordano inoltre che gli arredi della casa coniugale e quanto altro contenuto nella stessa
restino alla RA;
Parte_1
4. il signor dichiara di avere già portato via tutti i suoi effetti personali;
CP_1
5. i coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso all'espatrio, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio.
6. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_1
”.
[...] CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
in data 03/05/2022 e regolare costituzione del convenuto in data 29.09.2022, assunti i
[...]
provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n.
898/2023 del 21.04.2023 la separazione personale delle parti, all'udienza dell'11.10.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 898/2023 del 21.04.2023 con cui è già stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, richiamata la sentenza non definitiva n. 898/2023 del
21.04.2023 con cui è già stata pronunciata la pronuncia la separazione personale delle parti, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza o domicilio ove riterranno opportuno, previa comunicazione della modifica all'altra parte, onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri derivanti dalla separazione;
2. i coniugi concordano che la casa coniugale, di cui è assegnatario il signor sita a CP_1
Elmas nella via Dei Gelsi n. 35, rimarrà nella disponibilità della RA , che vi Parte_1
continuerà ad abitare con il figlio , affetto da grave ritardo psico motorio;
Per_1
3. gli arredi della casa coniugale e quanto altro contenuto nella stessa resteranno alla RA
[...]
; Pt_1
4. il signor dichiara di avere già portato via tutti i suoi effetti personali;
CP_1
5. i coniugi prestano reciprocamente il proprio consenso all'espatrio, al rilascio del passaporto e della carta d'identità valevole per l'espatrio.
6. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 6.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti