Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 366
CASS
Sentenza 14 gennaio 2003

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.742, con norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, dispone l'inapplicabilità della sospensione medesima, ferma restando la possibilità per l'espellendo, che intenda rinunziare alla sospensione ed invocare la decisione sull'opposizione prima dell'esecuzione della misura, di richiedere al tribunale, con il deposito del ricorso, la trattazione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n.12.

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo, previsto dall'art. 13, comma settimo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato è derogabile tutte le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione (restando per ciò solo escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte), fermo rimanendo che la conoscenza della lingua italiana - alla affermazione della quale il giudice di merito sia pervenuto con adeguata motivazione - è accertamento di valore decisivo ed assorbente, idoneo ad escludere rilevanza anche alla omissione delle predette attestazione e specificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 366
    Data del deposito : 14 gennaio 2003

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