Sentenza 14 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando detto procedimento tra quelli per i quali l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.742, con norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, dispone l'inapplicabilità della sospensione medesima, ferma restando la possibilità per l'espellendo, che intenda rinunziare alla sospensione ed invocare la decisione sull'opposizione prima dell'esecuzione della misura, di richiedere al tribunale, con il deposito del ricorso, la trattazione immediata della controversia, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n.12.
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo, previsto dall'art. 13, comma settimo, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato è derogabile tutte le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione (restando per ciò solo escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte), fermo rimanendo che la conoscenza della lingua italiana - alla affermazione della quale il giudice di merito sia pervenuto con adeguata motivazione - è accertamento di valore decisivo ed assorbente, idoneo ad escludere rilevanza anche alla omissione delle predette attestazione e specificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/2003, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH NI NI, elettivamente domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Nico Cerana di Milano, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTO di UDINE - QUESTORE di Udine;
- intimati -
avverso il decreto 26.9.2001 cron. 4406 del Tribunale di Milano;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.11.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 18.8.01 il Prefetto di Udine disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina svizzera AC NI NI ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. B del D.Leg. 286/98 perché, entrata in Italia nel giugno 2001, avrebbe mancato di richiedere entro otto giorni il permesso di soggiorno. Avverso il decreto, notificatole con traduzione in lingua inglese, la AC proponeva ricorso il 17.09.01 innanzi al Tribunale di Milano e l'adito Giudice, con decreto 26.09.01, lo dichiarava inammissibile per tardività.
Affermava nel provvedimento il Giudice del merito che, alla stregua della parte motiva di Corte Cost. 198/00, ed in considerazione della comprovata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellenda, non sussistevano ragioni per escludere la decorrenza del termine perentorio di 5 giorni fissato per la proposizione del ricorso in opposizione all'espulsione e che al decorso di quel termine non poteva far ostacolo la norma sulla sospensione feriale dei termini, palesemente inapplicabile con riguardo alle caratteristiche di urgenza del procedimento ed alla previsione di un termine di 15 giorni per l'esecutorietà dell'espulsione.
Per la cassazione di tale decreto la AC ha proposto ricorso, con quattro motivi, il 12.10.01 illustrandoli con memoria. Nessuno si è costituito ne' difeso per l'intimato.
Con ordinanza 14.2.2002 il Collegio designato ha rimesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle S.U., stante la particolare importanza della questione della applicabilità della sospensione dei termini al procedimento di opposizione all'espulsione.
Rimessa la trattazione alla sezione semplice, il ricorso è stato quindi trattenuto definitivamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la AC denunzia violazione dell'art. 13 comma 7 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale affermato la sufficiente conoscenza da parte dell'espulsa della lingua italiana, là dove, in difetto di traduzione in lingua tedesca (traduzione che il Questore immotivatamente indicava come impossibile) e non conoscendo ella ne' l'italiano ne' la lingua inglese, la violazione della norma si sarebbe dovuta accertare, con la esclusione di alcuna tardività nella proposizione dell'opposizione. La censura è priva di fondamento.
Come questa Corte ha di recente, e ripetutamente, affermato (Cass. 5468- 5465- 5464- 5057/02), l'obbligo di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione, restando per ciò solo escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte, e fermo restando che la conoscenza della lingua italiana - alla affermazione della quale il giudice del merito sia pervenuto con adeguata motivazione - è accertamento di valore decisivo ed assorbente, idoneo ad escludere rilevanza anche alla omissione delle predette attestazione e specificazione.
Orbene, il Tribunale di Milano ha affermato che la AC, come attestato dalle dichiarazioni rese in udienza e dal fatto che ne risultava la quadriennale frequentazione di scuola italiana, aveva sufficiente conoscenza dell'italiano, con la conseguenza per la quale le contrarie opinioni espresse in ricorso - dirette a negare che quella conoscenza attingesse la soglia delle "formule burocratiche" od a negare anche la conoscenza della lingua inglese (documentata per tabulas dall'attestato professionale dalla stessa AC prodotto) - devono ritenersi inammissibili tentativi di rivalutazione dei fatti. Fondato è invece il secondo motivo con il quale si denunzia come illegittima la pronunzia di inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di 5 giorni - (dalla comunicazione del decreto) di cui al comma 8 dell'art. 13 D.Leg. 286/98 (termine portato a sessanta giorni, a far tempo d alla data del provvedimento, dall'art. 12 L. 189/02 modificante il comma 8 de quo), per avere il Giudice del merito indebitamente negato ingresso alla sospensione feriale del termine stesso imposta dagli artt. 1 e 3 della L. 742/69 e 92 RD 12/41. Il Collegio, infatti, ritiene di condividere le affermazioni contenute nelle pronunzie 13493/01 e 1675/01 di questa Corte che hanno dato, alla questione anche in questa sede in esame, una risposta coerente con il costante orientamento sulla insuscettibilità di alcuna applicazione analogica delle norme di cui all'art. 3 della L. 742/69 ed hanno concluso nel senso che, nessuna previsione derogatoria sussistendo nel T.U. sull'immigrazione, anche ai termini di impugnazione e decisione previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 13 debbasi applicare la sospensione in discorso. Ed è significativo che anche nel nuovo testo dell'art. 13 del T.U., come modificato dal citato art. 12 della legge 189/02, che ha portato a ben sessanta giorni il termine per opporsi al decreto ed a venti giorni il termine per la decisione del Tribunale, non si sia ritenuto di evidenziare le ragioni di urgenza del procedimento come giustificatrici di una deroga alla regola della sospensione del corso dei termini processuali e tal deroga non si sia affatto prevista.
È pertanto da ritenere principio indiscutibile quello per il quale, ferma l'esecutorietà immediata della misura espulsiva le volte in cui essa sia seguita dall'accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 13 comma 4 del T.U. applicabile alla specie), ed altrettanto ferma la ineluttabile generale esecutorietà del decreto al trascorrere del termine di quindici giorni di cui al comma 6 del T.U. (termine non processuale e pertanto non suscettibile di sospensione), i brevi termini per la opposizione e per la decisione sul decreto espulsivo restano sospesi durante il periodo feriale con la sola eccezione della adozione, da parte del Presidente del Tribunale, della dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'art. 92 cpv. RD 12/41. Nè, si badi, appare irragionevole che possa restare sospeso il corso dei termini per introdurre e definire il processo di opposizione mentre la misura espulsiva venga ad effetto immediato, o comunque anticipato rispetto alla definizione del processo, attesa la preminenza delle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico che traspare dall'intero impianto del T.U. del 1998 (e che è stata ancor più accentuata con le modificazioni apportate con la L. 189/02) e comunque restando salva la possibilità che l'espellendo, che intenda rinunziare alla sospensione e voglia invocare la decisione sull'opposizione prima della esecuzione della misura, chieda con il deposito del ricorso, ed ottenga dal Tribunale, la trattazione immediata della controversia ai sensi della succitata disposizione ordinamentale, ed in base ad una dichiarazione d'urgenza che, stante la esigenza palesata dall'istante, appare difficilmente eludibile.
Da quanto sin qui, esposto consegue che erroneamente, il Tribunale di Milano ha ritenuto inapplicabile la sospensione al procedimento di opposizione a decreto 18.8.2001 e tardiva l'opposizione proposta il 17.9.2001, dalla AC.
Accolto, pertanto, il motivo e cassato il decreto per tal ragione, resta assorbita - e pertanto interamente devoluta alla cognizione del giudice del rinvio - la disamina dei motivi di ricorso (3^ e 4^) afferenti il vizio del decreto per mancata sottoscrizione del prefetto e la carenza di motivazione del decreto espulsivo sulla mancata richiesta del titolo di soggiorno.
Resta rimesso al Giudice del rinvio - designato nel Tribunale di Milano in persona di diverso giudicante - anche di provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo e quarto motivo;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Milano in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2003