Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/02/2026, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02365/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS IE, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coromano ed Angelo Cutone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato GI Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio rigetto formatosi sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire finalizzata ad un accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 del fabbricato sito in Roma alla via del Pigneto 1, censito in catasto al foglio 623, p.lle 128 e 545 e depositata a mezzo pec in data 06.10.2023 all''Ufficio tecnico di Roma Capitale;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comune connesso
E per la condanna
di Roma Capitale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione resistente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.2.2025:
Per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
- del provvedimento di cui alla nota prot. 228117 del 19.11.2024 – comunicata a mezzo pec in pari data al tecnico di fiducia del ricorrente – con il quale è stata rigettata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire finalizzata ad un accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 del fabbricato sito in Roma alla via Del Pigneto 1, censito in catasto al foglio 623, p.lle 128 e 545, datata 06.10.2023 e protocollata al Comune il 09.10.2023;
- nonché della nota n. prot. 229817 del 21.11.2024 – depositata in giudizio dalla difesa di controparte in data 22.11.2024 – a firma del Responsabile del Procedimento, del Responsabile dell’Ufficio e del Direttore della Direzione Tecnica di Roma Capitale, nella parte in cui l’ente ritiene che il silenzio serbato sulla SCIA in sanatoria doveva intendersi come silenzio – rigetto;
E per la condanna
di Roma Capitale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con atto di gravame introduttivo notificato il 5 febbraio 2024 e depositato in giudizio il successivo 6 marzo, il ricorrente impugnava il diniego tacito opposto da Roma Capitale sulla propria SCIA alternativa al permesso di costruire presentata, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per interventi compiuti sul fabbricato sito in Roma alla via del Pigneto n. 135 e censito al catasto fabbricati al foglio 623, particelle 128 e 545, depositata in data 6 ottobre 2023;
- con successivo atto di motivi aggiunti di gravame – notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il 10 febbraio successivo – egli avversava altresì la nota prot. n. 228117 del 19 novembre 2024 – comunicata a mezzo PEC in pari data – con la quale è stata rigettata la SCIA di cui sopra, e la nota prot. n. 229817 del 21 novembre 2024 – depositata in giudizio dall’amministrazione resistente il 22 novembre 2024 - nella parte in cui l’ente riteneva che il silenzio serbato sulla SCIA in sanatoria doveva intendersi come silenzio – rigetto;
- resisteva ad entrambe le impugnazioni Roma Capitale, depositando memorie con le quali eccepiva l’infondatezza della pretesa avversaria;
- con dichiarazione del 21 febbraio 2025, parte ricorrente rinunciava alla richiesta di sospensione cautelare accessoria all’atto di motivi aggiunti;
- con successiva dichiarazione depositata in giudizio il 9 gennaio 2026, parte ricorrente dichiarava la propria, sopravvenuta, carenza di interesse alla definizione nel merito delle impugnazioni proposte, instando per la compensazione delle spese di lite;
- infine, all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale “ Nel processo amministrativo, il ricorrente ha piena disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. In tal caso, il giudice, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ” (così T.A.R. Lazio – Roma, sez. III- ter , n. 16890/2025), si impone una declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;
- nondimeno, tale esito non solleva il Collegio dall’onere di provvedere comunque alla regolazione delle spese di lite ( ex multis , T.A.R. Lazio – Roma, sez. II- bis , n. 7081/2024; Cons. St., sez. VII, n. 7968/2023), se del caso anche verificando la fondatezza del ricorso (cd. soccombenza virtuale), ossia provvedendo alla sommaria delibazione dell'esito del processo ove la declaratoria di improcedibilità non fosse intervenuta (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, n. 2909/2024);
- sotto tale profilo, entrambi i gravami proposti si appalesano inammissibili;
- infatti, la D.I.A. presentata dal ricorrente nel 2011 per opere di ristrutturazione edilizia è stata dichiarata inefficace con nota prot. n. 119626 del 5 dicembre 2013, mai avversata in giudizio;
- in seguito, con D.D. n. 2927 dell’8 agosto 2014, era stata ordinata la rimozione dell’opera abusivamente realizzata, quest’ultima impugnata con ricorso avente R.G. n. 14066/2014 respinto con sentenza n. 4443/2015 a seguito della quale l’amministrazione resistente, con ordinanza n. 1347/2015, aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale del bene oggetto di interventi edilizi abusivi ed irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00, senza che neppure avverso tale atto fosse proposta impugnazione;
- nelle more, l’immobile era stato anche interessato da un provvedimento penale di sequestro che cessava solo il 23 giugno 2017 a seguito della pronuncia che disponeva il dissequestro del bene;
- in data 31 luglio 2020, l’odierno ricorrente aveva proposto due istanze di annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione n. 2927 dell’8 agosto 2014 e dell’ordinanza n. 1347 del 28 aprile 2015 di acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, istanze respinte con due note del 6 e del 20 agosto 2020, entrambe gravate con ricorso presso questo Tribunale avente R.G. n. 9603/2020, nell’ambito del quale, con ordinanza cautelare n. 7644/2020, veniva ordinato a Roma Capitale di procedere al riesame dell’ordinanza n. 1347/2015 di acquisizione al patrimonio dell’ente in considerazione del fatto che “ l’opera in esame è stata oggetto di sequestro penale, come tale sottratta alla disponibilità del privato, impossibilitato dunque a rimuovere l’abuso ”;
- in esecuzione dell’ordine cautelare, l’amministrazione resistente aveva adottato il provvedimento n. 198 del 28 gennaio 2021, con cui veniva confermata l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere abusive, atto anch’esso gravato con motivi aggiunti e contestuale domanda di sospensione cautelare, accolta da questa Sezione con ordinanza n. 2387/2021, con cui il ricorrente veniva rimesso in termini per eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione contenuto nella D.D. n. 2927 dell’8 agosto 2014, assegnando ad egli novanta giorni di tempo per provvedere a decorrere dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza cautelare;
- solamente in data 4 ottobre 2021, e quindi oltre il termine concesso da questo Tribunale, il ricorrente avanzava SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, circostanza questa rilevata con la sentenza n. 176/2022 con cui questa Sezione, in definitiva, respingeva il gravame proposto avverso i due dinieghi di riesame delle ordinanze di demolizione e di acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale ed avverso la conferma dell’atto ablatorio;
- Con la decisione da ultimo citata questo Tribunale rilevava:
i ) che il termine di 90 giorni per eseguire l’ordinanza di demolizione n. 2927/2014 “ veniva lasciato decorrere senza esecuzione alcuna ”;
ii ) che la SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. cit., che il ricorrente riferiva di aver frattanto presentato, non poteva essere utilmente presa in considerazione, “ tenuto conto che non risulta la sua sottoscrizione, né un protocollo in entrata presso Roma Capitale ”;
iii ) che, quindi, a seguito dell’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione, doveva ritenersi prodotto l’effetto acquisitivo automatico al patrimonio comunale del bene abusivo e dell’area di pertinenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del d.P.R. n.380 del 2001;
- Dalla sopra esposta ricostruzione in fatto, emerge quindi che:
a) l’infruttuoso decorso del termine di novanta giorni per prestare ottemperanza all’ordine di demolizione contenuto nell’ordinanza cautelare n. 2387 del 22 aprile 2021 di questa Sezione ha comportato il definitivo consolidarsi degli effetti del provvedimento demolitorio;
b) l’inadempimento all’ordine di rimozione contenuto della D.D. n. 2927 ha determinato l’effetto ablatorio ope legis connesso all’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 rispetto al quale, come ribadito anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 16/2023), l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura esclusivamente dichiarativa, l’acquisto ipso iure dell’immobile abusivo conseguendo alla scadenza del termine fissato con l’ordinanza di demolizione (in termini del tutto analoghi si veda, recentemente, Cons. St., sez. II, n. 9409/2025);
- ne discende, quindi, che nessuna possibilità aveva il ricorrente, mercé la presentazione, il 6 ottobre 2023, di una nuova SCIA in accertamento di conformità (questa volta avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), di rimettere in discussione la legittimità delle opere realizzate, posto che essa veniva avanzata non solo in (ampio) ritardo rispetto al termine concesso da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 2387/2021 (già decorso al momento della presentazione della prima SCIA ex art. 37, comma 4, d.P.R. cit.), ma finanche da soggetto non legittimato a proporla, per l’evidente circostanza che, essendosi nel frattempo prodotto l’effetto acquisitivo del bene immobile al patrimonio dell’ente locale (in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione), costui aveva finanche perduto la proprietà e la disponibilità del bene, di talché egli non aveva neppure la legittimazione ad avanzare istanze di accertamento di conformità e, quindi, neppure a dolersi del diniego, tacito od esplicito, ad esse opposto da Roma Capitale;
- di quanto sopra, peraltro, il provvedimento di rigetto impugnato ha fornito piena giustificazione senza che, contro di esso, parte ricorrente abbia dedotto specifiche censure limitandosi, apoditticamente, ad affermare l’assentibilità dell’intervento compiuto senza allegare alcun elemento atto a comprovare quanto asserito;
- quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, neppure essa sussiste alla stregua del consolidato orientamento pretorio secondo il quale “ Il provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria è un atto vincolato, con la conseguenza che la mancata comunicazione del preavviso di diniego non determina, in base alla normativa di cui all'art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 effetti vizianti ” (Cons. St., sez. II, n. 1925/2020);
- in definitiva, quindi, la manifesta inammissibilità ed infondatezza dei gravami proposti giustifica, in applicazione del principio di soccombenza virtuale che, ad onta del carattere in rito della pronuncia definitoria del giudizio, le spese di lite vengano poste a carico della parte ricorrente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, che liquida in Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI LA, Presidente
GI LI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LI | MI LA |
IL SEGRETARIO