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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/11/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1564 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
, con l'avv. AZZARO LOREDANA;
[...]
attore contro con l'avv. BRUNO ANGELA;
Controparte_1
(c.f. , CONTUMACE;
Controparte_2 C.F._1
, CONTUMACE;
Controparte_3
convenuti avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025.
FATTO E DIRITTO
L , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
393/2017 del Giudice di Pace di , pubblicata il 29 settembre 2017, con cui CP_1
era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il preavviso Controparte_2 di fermo amministrativo n. 29780201600005805000, notificato a mezzo PEC il 3 ottobre 2016.
Nel giudizio di appello si è costituito il mentre Controparte_1 CP_2
e la sono rimasti contumaci.
[...] Controparte_3
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica del preavviso di fermo amministrativo effettuata a mezzo PEC, sostenendo la piena legittimità della procedura notificatoria ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, conv. in l. 30 luglio 2010,
n. 122. Contestando le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente in primo grado, ha inoltre dedotto la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso, la non intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000. Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con dichiarazione di legittimità del preavviso di fermo e delle relative cartelle esattoriali, nonché la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, evidenziando come il giudizio vertesse esclusivamente su vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, riconducibili all'attività dell'Agente della riscossione. Ha ribadito la piena legittimità degli atti di propria competenza, relativi a quattro cartelle esattoriali derivanti da verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge. Ha contestato la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
L'appello è manifestamente fondato. Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso il preavviso di fermo in base alla ritenuta nullità della sua notificazione, a cui conseguirebbe la sua “inesistenza giuridica”.
L'erroneità della statuizione è evidente, considerato che il sig. propose CP_2
l'opposizione avverso il preavviso, specificando che lo stesso gli era stato notificato a mezzo pec il 3.10.2016: avendo egli avuto immediata conoscenza, grazie alla notificazione, dell'atto impugnato, che gli ha consentito di proporre l'opposizione, qualsiasi vizio della procedura di notificazione andrebbe qualificato in termini (al più) di nullità, la quale sarebbe in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di opposizione.
Essendo il sig. rimasto contumace, egli non ha riproposto gli ulteriori CP_2
motivi di opposizione, che si intendono dunque rinunciati ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Ai fini dell'oggetto del presente giudizio di appello, che è esclusivamente la regolarità della notificazione del preavviso di fermo, è irrilevante lo sgravio dei ruoli rappresentato dall'appellante.
L'appello va quindi accolto e, in totale riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione rigettata, con conseguente condanna alle spese del sig. per CP_2
entrambi i gradi di giudizio.
La partecipazione al giudizio del (come anche della Controparte_1 CP_3
in primo grado) appare essere frutto di un errore della cancelleria del Giudice di
Pace. Infatti, il ricorso in primo grado fu proposto nei soli confronti di Parte_2
; e il decreto di fissazione udienza demandava alla cancelleria la
[...]
notificazione solo a tale ente;
tuttavia, nel fascicolo di parte del Controparte_1
vi è messaggio pec della cancelleria contenente il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza.
Ciò posto, la contestazione mossa dall'Ente alla compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace è inammissibile perché, non riguardando la domanda oggetto dell'appello principale, non è stata fatta oggetto di appello incidentale. In ogni caso l'ente non ha diritto alla liquidazione delle spese di lite perché in primo grado era rappresentato da un proprio funzionario, nel qual caso ha diritto solo alla rifusione delle spese documentate, che nel caso di specie non è stata richiesta (C.
11389/2011, C. 30597/2017 C. 32428/2022); e comunque, anche se la liquidazione delle spese fosse astrattamente ipotizzabile, la statuizione sarebbe (seppur non compiutamente motivata) sostanzialmente corretta, perché l'Ente, a fronte di un ricorso non proposto nei suoi confronti e in mancanza di alcuna chiamata in causa o integrazione del contraddittorio, ben avrebbe potuto evitare di parteciparvi, essendo carente di legittimazione passiva.
Le spese sostenute dal medesimo ente in appello vanno invece poste a carico dell che, nonostante quanto appena esposto, Controparte_4
ha citato il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- in totale riforma della sentenza n. 393/2017 del Giudice di Pace di , CP_1
rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_2
amministrativo n. 29780201600005805000 dell'allora Parte_2
(oggi ); Controparte_4
- condanna a rifondere all' Controparte_2 Controparte_4
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2700 oltre
[...]
iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- dichiara inammissibile l'impugnazione del capo sulle spese proposta dal
; Controparte_1
- condanna L a rifondere al Controparte_4 CP_1
le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 900 oltre iva cpa
[...]
rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 03/11/2025 Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 1564 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
, con l'avv. AZZARO LOREDANA;
[...]
attore contro con l'avv. BRUNO ANGELA;
Controparte_1
(c.f. , CONTUMACE;
Controparte_2 C.F._1
, CONTUMACE;
Controparte_3
convenuti avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali posta in decisione con ordinanza del 16.6.2025.
FATTO E DIRITTO
L , ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
393/2017 del Giudice di Pace di , pubblicata il 29 settembre 2017, con cui CP_1
era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il preavviso Controparte_2 di fermo amministrativo n. 29780201600005805000, notificato a mezzo PEC il 3 ottobre 2016.
Nel giudizio di appello si è costituito il mentre Controparte_1 CP_2
e la sono rimasti contumaci.
[...] Controparte_3
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la notifica del preavviso di fermo amministrativo effettuata a mezzo PEC, sostenendo la piena legittimità della procedura notificatoria ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 38, comma 4, lett. b), del d.l. 31 maggio 2010, conv. in l. 30 luglio 2010,
n. 122. Contestando le ulteriori doglianze mosse dal ricorrente in primo grado, ha inoltre dedotto la regolarità della notifica delle cartelle sottese al preavviso, la non intervenuta prescrizione del credito e l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 7, comma 1, della l. 212/2000. Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con dichiarazione di legittimità del preavviso di fermo e delle relative cartelle esattoriali, nonché la condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, evidenziando come il giudizio vertesse esclusivamente su vizi propri del preavviso di fermo amministrativo, riconducibili all'attività dell'Agente della riscossione. Ha ribadito la piena legittimità degli atti di propria competenza, relativi a quattro cartelle esattoriali derivanti da verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, regolarmente notificati e non impugnati nei termini di legge. Ha contestato la compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace, chiedendo l'estromissione dal giudizio e, in ogni caso, la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese, competenze e onorari.
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L'appello è manifestamente fondato. Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione avverso il preavviso di fermo in base alla ritenuta nullità della sua notificazione, a cui conseguirebbe la sua “inesistenza giuridica”.
L'erroneità della statuizione è evidente, considerato che il sig. propose CP_2
l'opposizione avverso il preavviso, specificando che lo stesso gli era stato notificato a mezzo pec il 3.10.2016: avendo egli avuto immediata conoscenza, grazie alla notificazione, dell'atto impugnato, che gli ha consentito di proporre l'opposizione, qualsiasi vizio della procedura di notificazione andrebbe qualificato in termini (al più) di nullità, la quale sarebbe in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di opposizione.
Essendo il sig. rimasto contumace, egli non ha riproposto gli ulteriori CP_2
motivi di opposizione, che si intendono dunque rinunciati ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Ai fini dell'oggetto del presente giudizio di appello, che è esclusivamente la regolarità della notificazione del preavviso di fermo, è irrilevante lo sgravio dei ruoli rappresentato dall'appellante.
L'appello va quindi accolto e, in totale riforma della sentenza di primo grado,
l'opposizione rigettata, con conseguente condanna alle spese del sig. per CP_2
entrambi i gradi di giudizio.
La partecipazione al giudizio del (come anche della Controparte_1 CP_3
in primo grado) appare essere frutto di un errore della cancelleria del Giudice di
Pace. Infatti, il ricorso in primo grado fu proposto nei soli confronti di Parte_2
; e il decreto di fissazione udienza demandava alla cancelleria la
[...]
notificazione solo a tale ente;
tuttavia, nel fascicolo di parte del Controparte_1
vi è messaggio pec della cancelleria contenente il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza.
Ciò posto, la contestazione mossa dall'Ente alla compensazione delle spese disposta dal Giudice di Pace è inammissibile perché, non riguardando la domanda oggetto dell'appello principale, non è stata fatta oggetto di appello incidentale. In ogni caso l'ente non ha diritto alla liquidazione delle spese di lite perché in primo grado era rappresentato da un proprio funzionario, nel qual caso ha diritto solo alla rifusione delle spese documentate, che nel caso di specie non è stata richiesta (C.
11389/2011, C. 30597/2017 C. 32428/2022); e comunque, anche se la liquidazione delle spese fosse astrattamente ipotizzabile, la statuizione sarebbe (seppur non compiutamente motivata) sostanzialmente corretta, perché l'Ente, a fronte di un ricorso non proposto nei suoi confronti e in mancanza di alcuna chiamata in causa o integrazione del contraddittorio, ben avrebbe potuto evitare di parteciparvi, essendo carente di legittimazione passiva.
Le spese sostenute dal medesimo ente in appello vanno invece poste a carico dell che, nonostante quanto appena esposto, Controparte_4
ha citato il . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- in totale riforma della sentenza n. 393/2017 del Giudice di Pace di , CP_1
rigetta l'opposizione proposta da avverso il preavviso di fermo Controparte_2
amministrativo n. 29780201600005805000 dell'allora Parte_2
(oggi ); Controparte_4
- condanna a rifondere all' Controparte_2 Controparte_4
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in € 2700 oltre
[...]
iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- dichiara inammissibile l'impugnazione del capo sulle spese proposta dal
; Controparte_1
- condanna L a rifondere al Controparte_4 CP_1
le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 900 oltre iva cpa
[...]
rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 03/11/2025 Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)