Art. 11.
Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge puo' essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge puo' essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .