Articolo 11 della Legge 12 agosto 1962, n. 1340
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 settembre 1962
Art. 11.
Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge puo' essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 .
Entrata in vigore il 26 settembre 1962