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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
In persona del giudice dott.Maria Teresa Latella
All'udienza del 12.3.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g.2847/2022 promossa da:
( CF ) Parte_1 C.F._1
In proprio
ATTRICE contro
( CF Controparte_1 C.F._2
contumace
CONVENUTO
Dandone lettura ex art 281 sexies cpc mediante deposito
Conclusioni delle parti:
per l'attrice: Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti
Conclusioni In via principale e nel merito: a. Condannare il sig. CP_1
nato a [...] il [...], all'epoca dei fatti detenuto presso la
[...]
Casa Circondariale di Bollate, attualmente residente in [...] – C.F. al pagamento della somma di € 5.200,00 C.F._2
(oltre accessori ed oneri di fatturazione) per le motivazioni di cui in narrativa, a pagina 1 di 5 favore della scrivente Avv. , oltre anticipazioni, oltre accessori e Parte_1
oneri di fatturazione, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi moratori dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, oltre ogni successiva spesa occorrenda o a quella diversa somma ritenuta di giustizia. b. Con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, CPA e IVA così come previsti per legge
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 14 DL 150/2011 l'avv ha convenuto il sig. Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 5.200,00 oltre accessori a titolo di compensi e spese per l'attività di legale svolta in suo favore.
Ha dedotto che il 06.12.2018 veniva nominato difensore di fiducia del sig.
all'epoca dei fatti detenuto presso la Casa Controparte_1
Circondariale di Bollate,ed attualmente residente in [...], a seguito dell'ordine di esecuzione della pena notificato 02.08.2018;di aver provveduto al deposito di memoria integrativa in data 09.05.2019 con richiesta di reperimento delle numerose sentenze penali emesse nei suoi confronti dal Tribunale di Palermo, dalla Corte d'Appello di Palermo, dal Tribunale di Como e dal Tribunale di Alessandria al fine di richiedere al Giudice l'applicazione della disciplina del reato continuato e congrua riduzione della pena risultante dalla somma aritmetica delle pene inflitte;
di aver dunque instaurato incidente di esecuzione ex art. 81 c.p., 666 e
671 c.p.p. in data 11.04.2019 in cui partecipava a 3 udienze
Quindi a seguito dell'esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Milano, l'avv depositava avanti il Magistrato di Sorveglianza Parte_1
di Milano, istanza di concessione provvisoria della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali per la predisposizione della quale si era recata diverse volte presso il Carcere di Bollate incontrando il cliente pagina 2 di 5 A seguito dell'autorizzazione al deposito dell'istanza al Magistrato di Sorveglianza,
l'avv inviava pertanto in carcere le proprie note spese relative sia al Parte_1
procedimento di incidente di esecuzione, sia relativamente alla fase di Sorveglianza, ottenendo dal cliente la rassicurazione che lo stesso avrebbe pagato non appena fosse uscito dal carcere , circostanza tuttavia non verificatasi eccetto che per un anticipo di
600,00 euro versato dai parenti del resosi invece irreperibile. CP_1
A seguito di messa in mora del 22.02.2021 rimasta senza riscontro l'avv Parte_1
rinunciava al mandato ed ha quindi introdotto il giudizio” ..limitando la richiesta alla somma di euro 5.200,00 per rientrare nella fascia di valore meno dispendiosa…”
E' rimasto contumace il sig. ed alla prima udienza, disposta la conversione CP_1
del rito in ordinario, in assenza di richieste istruttorie essendo la causa documentale
, è stato disposto rinvio all'odierna udienza per la discussione ex art 281 sexies c.p.c mediante trattazione scritta e deposito delle note sostitutive.
Preliminarmente e quanto al rito, la liquidazione dei compensi professionali di avvocati è come noto disciplinata , ai sensi del DL 150/2011, dal rito sommario previsto agli art.702 bis e segg.cpc ( ora 281 decies cpc) che , alla luce del revirement del 2018 ( con la nota pronuncia a sezioni unite del 23.2.2018 ) si applica anche quando il giudizio verta non sulla mera liquidazione ma sull'an della prestazione, ove messa in dubbio dalle eccezioni o domande successivamente introdotte dal convenuto .In tale ultima ipotesi la domanda introdotta con ricorso non potrà più essere dichiarata inammissibile e viceversa quella introdotta con citazione dovrà subire il mutamento di rito ai sensi dell'art.4 della legge 150, non potendo a sua volta essere dichiarata inammissibile (Cfr Cass.16.1.2019 n.1023 est. . Per_1
E tuttavia tale soluzione non può applicarsi al caso di specie perché la domanda verte sull'accertamento e riconoscimento di compensi per le prestazioni rese in un pagina 3 di 5 giudizio penale. In tal caso – come chiarito anche e proprio dalla citata sentenza oltre che da numerose altre pronunce sulla base del dato letterale dell'art 14, legge
150 , si applica comunque il rito ordinario,dovendo questo ritenersi l'unico consentito ed anche prevalente, in caso di eventuali di connessione, su quelli speciali. Così che il giudizio va definito con sentenza appellabile la quale dunque riserva alle parti una maggior garanzia rispetto all'ordinanza inappellabile di cui all'art 14 DL 150/2011 ( Cfr. cass.27.9.2016 n.19025) .
Di qui la conversione del rito in corso di causa.
Ciò premesso si osserva che in primo luogo Il giudizio è stato, sotto il profilo del contraddittorio, correttamente introdotto mediante rituale notifica ( ex art 143 c.p.c alla luce delle risultanze del certificato di residenza del convenuto) restando il
Confalone contumace.
Quindi disposta la conversione del rito in ordinario ed in assenza di richieste istruttorie la domanda può essere decisa sulla base della documentazione prodotta.
Nel merito allora , ad avviso di questo giudicante , l'attività allegata dall'avv risulta effettivamente provata dalla documentazione depositata in atti. Parte_1
Per la medesima , secondo gli ordinari criteri si reputa equo liquidare pertanto - su parametri minimi come richiesti dal difensore – l'importo di euro 1300,00 quanto all'incidente di esecuzione ed euro 1700,00 quanto al procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza per un importo complessivo di euro 4000,00 da cui andrà dedotta la somma di euro 600,00
Null'altro risulta dovuto per compensi professionali. Spetta infatti al giudice, nell'accertare la fondatezza della domanda, la valutazione di tutto il materiale probatorio fornito dalla parte ai fine della valutazione dell'effettiva opera prestata,
pagina 4 di 5 nonché della complessità delle questioni affrontate e dell'impegno dimostrato oltrechè dei risultati ottenuti.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di euro
3400,00 ( già dedotto l'acconto) per compensi oltre accessori per legge maggiorati degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Il resistente va inoltre condannato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio , per tre fasi liquidate sulla base del decisum e su parametri minimi, attesa la semplicità del giudizio contumaciale, pari ad euro 900,00 per compensi oltre accessori per legge
PQM
In accoglimento della domanda
Condanna il sig. al pagamento in favore dell'avv Controparte_1 [...]
della somma di euro 3.400,00 oltre accessori a titolo di compensi legali Parte_1
per l'attività svolta nel giudizio penale di cui in parte motiva, oltre interessi legali dal dovuto al saldo
Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite pari ad euro Controparte_1
900,00 per compensi oltre accessori per legge
Così deciso in Lodi il 12.3.2024
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
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