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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2755/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2755/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO LAURO SPAGNI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA TOSCHI, N. 27/B, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato GABRIELLA ROSATI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA VITTORIO VENETO, N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione notificato il 12.9.2024, il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 riferendo: (1) che era l'unico erede del sig. titolare del conto Controparte_1 Persona_1 corrente n. 26965, acceso in data 28.6.2018, presso la filiale di Rubiera del (2) Controparte_1 che su tale conto vi era una delega in favore della signora figlia del sig. Persona_2 Per_1
e madre dell'odierno attore;
(3) che nel settembre-ottobre 2022, la signora era
[...] Per_1 venuta a conoscenza che il padre, ultraottantenne, aveva effettuato, nel corso dell'anno 2022, prelievi bancomat e di cassa, ripetuti e consistenti, per complessivi euro 51.060,00 in assenza di alcuna apparente motivazione, tenuto conto che tutte le utenze intestate al sig. Persona_1
pagina 2 di 7 venivano accreditate sul predetto conto corrente e che il medesimo attingeva frequentemente anche da un altro conto (il n. 900) di cui era titolare, sempre presso la filiale di Rubiera del
[...]
(5) che a novembre 2022 la signora aveva sporto denuncia-querela presso la CP_1 Per_1 locale stazione dei Carabinieri, avendo ricevuto, da un amico, fotografie del padre insieme ad una giovane donna sconosciuta, intento ad effettuato prelievi di denaro allo sportello bancomat del di Rubiera;
(6) che la signora non era stata notiziata dal personale della Controparte_1 Per_1
Banca dei movimenti anomali sul conto del padre;
(7) che la banca aveva violato i doveri di diligenza tipici dell'operatore bancario, così cagionando all'attore un danno di complessivi euro
51.060,00.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_2 di euro 51.060,00 oltre interessi.
Il si è costituito in giudizio, assumendo: (1) che il personale della si era Controparte_1 CP_2 sempre premurato di accertare la piena consapevolezza delle operazioni bancarie richieste dal correntista;
(2) che a fronte delle richieste del personale della filiale sulle motivazioni delle movimentazioni qui contestate, il sig. aveva sempre riferito che, a fronte delle sue Per_1 disponibilità economiche, aveva il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio per aiutare persone in difficoltà; (3) che nonostante non ve ne fosse necessità, nell'estate del 2022 il personale della aveva comunque invitato la signora a visionare gli estratti del conto CP_2 Per_1 corrente del padre;
(4) che in conseguenza di ciò, nessuna comunicazione e/o indicazione era pervenuta al (5) che pertanto, in difetto di stati accertati di incapacità di intendere e di CP_1 volere del sig. non poteva che dare esecuzione alle Persona_1 Controparte_1 disposizioni del proprio correntista in adempimento degli obblighi contrattuali;
(6) che in ogni caso la signora in qualità di delegata, ben avrebbe potuto controllare la gestione, da parte Per_1 del padre, delle proprie sostanze, se preoccupata dell'età avanzata.
In ragione di quanto precede, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata parzialmente ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti. Assunta la prova orale, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
27.11.2025, con termine sino al 27.10.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, valga ora osservarsi in diritto quanto segue.
pagina 3 di 7 In tema di conto corrente bancario, la Corte di Cassazione ha affermato che la banca deve sempre adottare un comportamento idoneo a preservare gli interessi del correntista, in relazione all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto. In particolare, con l'ordinanza n. 30588 del 3.11.2023 la Corte di Cassazione ha osservato che “[…] ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno – in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede – ad esso
è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente”. L'obbligo di protezione gravante sulla Banca si attiva, quindi, alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: (1) che l'operazione sia ictu oculi anomala;
(2) che non risponda agli interessi del cliente.
Ciò posto, nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti suindicati.
In particolare, nell'anno 2022 il signor risulta avere effettuato, presso la filiale di Persona_1
Rubiera del i seguenti prelevamenti di denaro: nel gennaio 2022, euro Controparte_1
4.990,00 con 17 prelevamenti presso lo sportello automatico ATM ed euro 1.100,00 con 2
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel febbraio 2022, euro 920,00 con 3
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel marzo 2022, euro 3.680,00 con 7
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nell'aprile 2022, euro 3.210,00 con 7
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel maggio 2022, euro 1.450,00 con 3
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel giugno 2022, euro 4.880,00 con 12
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel luglio 2022, euro 2.000,00 con 5 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 4.410,00 con 14 prelevamenti presso lo sportello automatico ATM;
nell'agosto 2022, euro 950,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro 3.560,00 con 14 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel settembre 2022, euro 1.220,00 con 3 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 4.940,00 con 20
prelevamenti presso lo sportello ATM;
nell'ottobre 2022, euro 700,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro 3.110,0 con 11 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel novembre 2022, euro 950,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro
5.000,00 con 16 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel dicembre 2022, euro 2.350,00 con 3 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 1.640,00 con 6 prelevamenti presso lo sportello ATM. Quindi, nel corso dell'anno 2022 il sig. ha prelevato complessivi euro Per_1
51.060,00. Ciò emerge sia dalla relazione del perito attoreo (doc. 3 dell'atto di citazione), che il pagina 4 di 7 convenuto non ha contestato, sia dagli estratti del conto corrente relativi all'anno 2022 (doc. 2 dell'atto di citazione).
I prelevamenti ora descritti hanno carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi del sig. . Pt_2
In ordine al primo dei due presupposti, valga osservarsi: (1) che l'unica fonte di reddito del sig. era la sua pensione, come emerge dagli estratti del conto corrente e dal questionario Per_1
MIFID del 4.1.2022 (doc. 2 dell'attore e doc. 12 del convenuto); (2) che tutte le utenze intestate al sig. venivano addebitate sul conto corrente a lui intestato, circostanza non contestata dal Per_1 convenuto e, in ogni caso, provata dagli estratti del conto corrente e, quindi, non vi era alcuna apparente motivazione per cui lo stesso avesse continua necessità di denaro, non dovendo provvedere al pagamento di spese ordinarie (doc. 2 dell'attore); (3) che il fabbisogno di liquidità mensile del sig. era di circa euro 1.000,00, come emerge dal questionario MIFID del Per_1
4.1.2022; (4) che il sig. riusciva anche a risparmiare mensilmente da euro 250,00 ad euro Per_1
500,00, sulla base di quanto risultante dal predetto questionario MIFID;
(5) che il sig. era Per_1 titolare di un altro conto corrente (il n. 900) sempre presso la filiale di Rubiera del CP_1
da cui lo stesso attingeva, come risultante dagli estratti del conto corrente di febbraio e
[...] marzo 2022, evidenzianti prelievi di complessivi euro 5.250,00 (doc. 10 dell'atto di citazione);
(6) che nell'anno 2021 il sig. non aveva effettuato prelievi, né presso lo sportello Per_1 bancomat, né presso lo sportello con operatore, come emerge dagli estratti del conto corrente dell'anno 2021 (doc. 13 dell'attore).
I suindicati elementi, nel loro insieme considerati, provano il carattere di operazioni all'evidenza anomale dei prelevamenti effettuati dal sig. nell'anno 2022 per complessivi euro Per_1
51.060,00, a fronte di un fabbisogno di liquidità del medesimo di circa euro 1,000,00 al mese.
Le operazioni di cui trattasi non erano neppure rispondenti all'interesse del sig. in Per_1 particolare, i ripetuti e ingenti prelevamenti di denaro non erano supporti da alcuna apparente motivazione. Al riguardo, la ha assunto nella comparsa di costituzione che, “[…] a fronte CP_2 delle richieste del personale della filiale sulle motivazioni delle movimentazioni oggi dall'erede contestate, il signor ha sempre fatto riferimento alle proprie umili origini e all'infanzia in Per_1 condizioni di ristrettezze, situazione che, grazie alle sue capacità imprenditoriali, è riuscito a superare, conseguendo un notevole e consolidato successo imprenditoriale mediante la fondazione negli anni '60 della attività dalla quale ha avuto grandi soddisfazioni Parte_3 economiche. Il signor ha così rappresentato alla Banca che, stante la fortuna conseguita, Per_1 avendo garantito ogni cura e mezzo alla propria famiglia, avendo lasciato alla figlia la quota di pagina 5 di 7 eredità della di lui moglie unitamente all'abitazione ed al nipote (odierno attore) l'attività, rivendicava il diritto di poter disporre liberamente di una parte modesta del proprio patrimonio per poter aiutare persone in difficoltà (i.e. famiglie con bambini, donne delle pulizie, eccetera”.
Tale difesa non ha trovato riscontro nell'istruttoria orale, posto che l'unica teste, indicata dalla signora dipendente della filiale di Rubiera del in CP_2 Testimone_1 Controparte_1 qualità di operatore di sportello, interrogata sul capitolo 1 della memoria istruttoria della banca, dopo aver riferito di non ricordare il periodo esatto dell'anno 2022, ha risposto: “posso confermare che siccome avevo notato che venivano effettuate ripetute operazioni di prelievo dal sig. gli chiesi il motivo. Tuttavia, il sig. non diede spiegazione ma disse che con il Per_1 Per_1 proprio patrimonio poteva effettuare le disposizioni che credeva. Quindi non diede nessuna spiegazione”.
Dunque, applicando alla fattispecie in decisione l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui si è dato conto sopra, la a fronte delle operazioni poste in essere dal sig. anomale CP_2 Per_1 per frequenza e consistenza degli importi, e non rispondenti agli interessi del cliente, in difetto di alcuna plausibile motivazione dei predetti prelevamenti, avrebbe dovuto tempestivamente rifiutare l'esecuzione di tali operazioni o, comunque, informare la signora in Persona_2 qualità di delegata, di tali prelevamenti, ma ciò non risulta essere stato fatto: il sig. ha Per_1 continuato ad effettuare prelievi fino al 23.12.2022, come reso evidente dagli estratti del conto corrente, e la signora non è stata informata. A tal ultimo proposito, la teste Per_1 Tes_1
interrogata sul capitolo 4 della memoria istruttoria della banca, si è limitata a riferire
[...] così: “Posso dire che io la sig.ra non la vedevo quasi mai. Non veniva allo sportello. Una Per_1 volta venne per cambiare il bancomat e quindi in quella occasione cominciammo a parlare del padre. Non mi pare che in questa occasione lei mi riferì della preoccupazione che il padre stesse facendo dei prelievi anomali. Né mi ricordo se io le segnalai tale circostanza. Ricordo che si fece la stampa della movimentazione del padre, la figlia aveva la delega. Ora non ricordo però come detto, chi la chiese e da chi venne l'argomento prelievi del sig. ”. Non risulta Persona_1 provato, quindi, che la banca nell'estate del 2022 abbia invitato la signora a visionare gli Per_1 estratti del conto corrente del padre, come invece assunto nella comparsa di costituzione, con ciò prescindendo da ogni considerazione sulla tempestività, o meno, di tale asserito invito, a fronte di prelevamenti anomali a far data dal gennaio 2022.
Alla violazione del dovere di esecuzione del mandato secondo buona fede da parte della banca, per tutto quanto esposto sopra, consegue il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno che ne è conseguito di ammontare pari agli importi prelevati. pagina 6 di 7 Pertanto, e concludendo, la banca va condannata a risarcire il danno di complessivi euro
50.060,00 oltre interessi come per legge.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, per le quattro fasi in cui si
è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il a risarcire a Controparte_1 il danno di euro 51.060,00 oltre interessi come per legge;
Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 28.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2755/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato VITTORIO LAURO SPAGNI presso Parte_1 il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA TOSCHI, N. 27/B, è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato GABRIELLA ROSATI presso il cui Controparte_1 studio in REGGIO EMILIA, VIA VITTORIO VENETO, N. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
27.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione notificato il 12.9.2024, il sig. ha convenuto in giudizio il Parte_1 riferendo: (1) che era l'unico erede del sig. titolare del conto Controparte_1 Persona_1 corrente n. 26965, acceso in data 28.6.2018, presso la filiale di Rubiera del (2) Controparte_1 che su tale conto vi era una delega in favore della signora figlia del sig. Persona_2 Per_1
e madre dell'odierno attore;
(3) che nel settembre-ottobre 2022, la signora era
[...] Per_1 venuta a conoscenza che il padre, ultraottantenne, aveva effettuato, nel corso dell'anno 2022, prelievi bancomat e di cassa, ripetuti e consistenti, per complessivi euro 51.060,00 in assenza di alcuna apparente motivazione, tenuto conto che tutte le utenze intestate al sig. Persona_1
pagina 2 di 7 venivano accreditate sul predetto conto corrente e che il medesimo attingeva frequentemente anche da un altro conto (il n. 900) di cui era titolare, sempre presso la filiale di Rubiera del
[...]
(5) che a novembre 2022 la signora aveva sporto denuncia-querela presso la CP_1 Per_1 locale stazione dei Carabinieri, avendo ricevuto, da un amico, fotografie del padre insieme ad una giovane donna sconosciuta, intento ad effettuato prelievi di denaro allo sportello bancomat del di Rubiera;
(6) che la signora non era stata notiziata dal personale della Controparte_1 Per_1
Banca dei movimenti anomali sul conto del padre;
(7) che la banca aveva violato i doveri di diligenza tipici dell'operatore bancario, così cagionando all'attore un danno di complessivi euro
51.060,00.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_2 di euro 51.060,00 oltre interessi.
Il si è costituito in giudizio, assumendo: (1) che il personale della si era Controparte_1 CP_2 sempre premurato di accertare la piena consapevolezza delle operazioni bancarie richieste dal correntista;
(2) che a fronte delle richieste del personale della filiale sulle motivazioni delle movimentazioni qui contestate, il sig. aveva sempre riferito che, a fronte delle sue Per_1 disponibilità economiche, aveva il diritto di disporre liberamente del proprio patrimonio per aiutare persone in difficoltà; (3) che nonostante non ve ne fosse necessità, nell'estate del 2022 il personale della aveva comunque invitato la signora a visionare gli estratti del conto CP_2 Per_1 corrente del padre;
(4) che in conseguenza di ciò, nessuna comunicazione e/o indicazione era pervenuta al (5) che pertanto, in difetto di stati accertati di incapacità di intendere e di CP_1 volere del sig. non poteva che dare esecuzione alle Persona_1 Controparte_1 disposizioni del proprio correntista in adempimento degli obblighi contrattuali;
(6) che in ogni caso la signora in qualità di delegata, ben avrebbe potuto controllare la gestione, da parte Per_1 del padre, delle proprie sostanze, se preoccupata dell'età avanzata.
In ragione di quanto precede, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., è stata parzialmente ammessa la prova per testi formulata da entrambe le parti. Assunta la prova orale, la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
27.11.2025, con termine sino al 27.10.2025 per il deposito di note conclusive.
2.
Così riassunte le difese delle parti e ricostruito lo svolgimento processuale, valga ora osservarsi in diritto quanto segue.
pagina 3 di 7 In tema di conto corrente bancario, la Corte di Cassazione ha affermato che la banca deve sempre adottare un comportamento idoneo a preservare gli interessi del correntista, in relazione all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto. In particolare, con l'ordinanza n. 30588 del 3.11.2023 la Corte di Cassazione ha osservato che “[…] ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno – in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede – ad esso
è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente”. L'obbligo di protezione gravante sulla Banca si attiva, quindi, alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: (1) che l'operazione sia ictu oculi anomala;
(2) che non risponda agli interessi del cliente.
Ciò posto, nel caso di specie ricorrono entrambi i presupposti suindicati.
In particolare, nell'anno 2022 il signor risulta avere effettuato, presso la filiale di Persona_1
Rubiera del i seguenti prelevamenti di denaro: nel gennaio 2022, euro Controparte_1
4.990,00 con 17 prelevamenti presso lo sportello automatico ATM ed euro 1.100,00 con 2
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel febbraio 2022, euro 920,00 con 3
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel marzo 2022, euro 3.680,00 con 7
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nell'aprile 2022, euro 3.210,00 con 7
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel maggio 2022, euro 1.450,00 con 3
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel giugno 2022, euro 4.880,00 con 12
prelevamenti presso lo sportello con operatore;
nel luglio 2022, euro 2.000,00 con 5 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 4.410,00 con 14 prelevamenti presso lo sportello automatico ATM;
nell'agosto 2022, euro 950,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro 3.560,00 con 14 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel settembre 2022, euro 1.220,00 con 3 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 4.940,00 con 20
prelevamenti presso lo sportello ATM;
nell'ottobre 2022, euro 700,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro 3.110,0 con 11 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel novembre 2022, euro 950,00 con 1 prelevamento presso lo sportello con operatore ed euro
5.000,00 con 16 prelevamenti presso lo sportello ATM;
nel dicembre 2022, euro 2.350,00 con 3 prelevamenti presso lo sportello con operatore ed euro 1.640,00 con 6 prelevamenti presso lo sportello ATM. Quindi, nel corso dell'anno 2022 il sig. ha prelevato complessivi euro Per_1
51.060,00. Ciò emerge sia dalla relazione del perito attoreo (doc. 3 dell'atto di citazione), che il pagina 4 di 7 convenuto non ha contestato, sia dagli estratti del conto corrente relativi all'anno 2022 (doc. 2 dell'atto di citazione).
I prelevamenti ora descritti hanno carattere di operazioni ictu oculi anomale e non rispondenti agli interessi del sig. . Pt_2
In ordine al primo dei due presupposti, valga osservarsi: (1) che l'unica fonte di reddito del sig. era la sua pensione, come emerge dagli estratti del conto corrente e dal questionario Per_1
MIFID del 4.1.2022 (doc. 2 dell'attore e doc. 12 del convenuto); (2) che tutte le utenze intestate al sig. venivano addebitate sul conto corrente a lui intestato, circostanza non contestata dal Per_1 convenuto e, in ogni caso, provata dagli estratti del conto corrente e, quindi, non vi era alcuna apparente motivazione per cui lo stesso avesse continua necessità di denaro, non dovendo provvedere al pagamento di spese ordinarie (doc. 2 dell'attore); (3) che il fabbisogno di liquidità mensile del sig. era di circa euro 1.000,00, come emerge dal questionario MIFID del Per_1
4.1.2022; (4) che il sig. riusciva anche a risparmiare mensilmente da euro 250,00 ad euro Per_1
500,00, sulla base di quanto risultante dal predetto questionario MIFID;
(5) che il sig. era Per_1 titolare di un altro conto corrente (il n. 900) sempre presso la filiale di Rubiera del CP_1
da cui lo stesso attingeva, come risultante dagli estratti del conto corrente di febbraio e
[...] marzo 2022, evidenzianti prelievi di complessivi euro 5.250,00 (doc. 10 dell'atto di citazione);
(6) che nell'anno 2021 il sig. non aveva effettuato prelievi, né presso lo sportello Per_1 bancomat, né presso lo sportello con operatore, come emerge dagli estratti del conto corrente dell'anno 2021 (doc. 13 dell'attore).
I suindicati elementi, nel loro insieme considerati, provano il carattere di operazioni all'evidenza anomale dei prelevamenti effettuati dal sig. nell'anno 2022 per complessivi euro Per_1
51.060,00, a fronte di un fabbisogno di liquidità del medesimo di circa euro 1,000,00 al mese.
Le operazioni di cui trattasi non erano neppure rispondenti all'interesse del sig. in Per_1 particolare, i ripetuti e ingenti prelevamenti di denaro non erano supporti da alcuna apparente motivazione. Al riguardo, la ha assunto nella comparsa di costituzione che, “[…] a fronte CP_2 delle richieste del personale della filiale sulle motivazioni delle movimentazioni oggi dall'erede contestate, il signor ha sempre fatto riferimento alle proprie umili origini e all'infanzia in Per_1 condizioni di ristrettezze, situazione che, grazie alle sue capacità imprenditoriali, è riuscito a superare, conseguendo un notevole e consolidato successo imprenditoriale mediante la fondazione negli anni '60 della attività dalla quale ha avuto grandi soddisfazioni Parte_3 economiche. Il signor ha così rappresentato alla Banca che, stante la fortuna conseguita, Per_1 avendo garantito ogni cura e mezzo alla propria famiglia, avendo lasciato alla figlia la quota di pagina 5 di 7 eredità della di lui moglie unitamente all'abitazione ed al nipote (odierno attore) l'attività, rivendicava il diritto di poter disporre liberamente di una parte modesta del proprio patrimonio per poter aiutare persone in difficoltà (i.e. famiglie con bambini, donne delle pulizie, eccetera”.
Tale difesa non ha trovato riscontro nell'istruttoria orale, posto che l'unica teste, indicata dalla signora dipendente della filiale di Rubiera del in CP_2 Testimone_1 Controparte_1 qualità di operatore di sportello, interrogata sul capitolo 1 della memoria istruttoria della banca, dopo aver riferito di non ricordare il periodo esatto dell'anno 2022, ha risposto: “posso confermare che siccome avevo notato che venivano effettuate ripetute operazioni di prelievo dal sig. gli chiesi il motivo. Tuttavia, il sig. non diede spiegazione ma disse che con il Per_1 Per_1 proprio patrimonio poteva effettuare le disposizioni che credeva. Quindi non diede nessuna spiegazione”.
Dunque, applicando alla fattispecie in decisione l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui si è dato conto sopra, la a fronte delle operazioni poste in essere dal sig. anomale CP_2 Per_1 per frequenza e consistenza degli importi, e non rispondenti agli interessi del cliente, in difetto di alcuna plausibile motivazione dei predetti prelevamenti, avrebbe dovuto tempestivamente rifiutare l'esecuzione di tali operazioni o, comunque, informare la signora in Persona_2 qualità di delegata, di tali prelevamenti, ma ciò non risulta essere stato fatto: il sig. ha Per_1 continuato ad effettuare prelievi fino al 23.12.2022, come reso evidente dagli estratti del conto corrente, e la signora non è stata informata. A tal ultimo proposito, la teste Per_1 Tes_1
interrogata sul capitolo 4 della memoria istruttoria della banca, si è limitata a riferire
[...] così: “Posso dire che io la sig.ra non la vedevo quasi mai. Non veniva allo sportello. Una Per_1 volta venne per cambiare il bancomat e quindi in quella occasione cominciammo a parlare del padre. Non mi pare che in questa occasione lei mi riferì della preoccupazione che il padre stesse facendo dei prelievi anomali. Né mi ricordo se io le segnalai tale circostanza. Ricordo che si fece la stampa della movimentazione del padre, la figlia aveva la delega. Ora non ricordo però come detto, chi la chiese e da chi venne l'argomento prelievi del sig. ”. Non risulta Persona_1 provato, quindi, che la banca nell'estate del 2022 abbia invitato la signora a visionare gli Per_1 estratti del conto corrente del padre, come invece assunto nella comparsa di costituzione, con ciò prescindendo da ogni considerazione sulla tempestività, o meno, di tale asserito invito, a fronte di prelevamenti anomali a far data dal gennaio 2022.
Alla violazione del dovere di esecuzione del mandato secondo buona fede da parte della banca, per tutto quanto esposto sopra, consegue il diritto dell'attore ad essere risarcito del danno che ne è conseguito di ammontare pari agli importi prelevati. pagina 6 di 7 Pertanto, e concludendo, la banca va condannata a risarcire il danno di complessivi euro
50.060,00 oltre interessi come per legge.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, per le quattro fasi in cui si
è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il a risarcire a Controparte_1 il danno di euro 51.060,00 oltre interessi come per legge;
Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in euro 7.616,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 28.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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