Articolo 11 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 luglio 1980
Art. 11. (Espletamento dei concorsi)

I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1 gennaio 1978.
I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , in via di svolgimento o gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalita' di cui al precedente comma. L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701 , indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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