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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9393/2024
TRA
C.F. , nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 C.F._1 della soc. coop. , P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.VA_1
Severino Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.04.2024 la ricorrente esponeva:
- che in data 19.03.2024 le venivano notificate quattro ordinanze di ingiunzione di pagamento, riportanti i seguenti numeri: - 01-002705584, relativa ad atto di accertamento n.
.5105.08/11/2018.0357627 del 08.11.2018, riferito all'anno 2017; - 01-002705585, relativa ad CP_1 atto di accertamento n. .5105.29/10/2021.0594495 del 08.11.2018, riferito all'anno 2017; - 01- CP_1
002705586, relativa ad atto di accertamento n. .5105.16/12/2019.0407593 del 16.12.2019, CP_1 riferito all'anno 2018; - 01-002705587, relativa ad atto di accertamento n.
.5105.16/12/2019.0407494 del 16.12.2019, riferito all'anno 2018; per presunti debiti di natura CP_1 contributiva, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1bis, del dl 12 settembre 1983, n.463 e successive modifiche), relative agli anni 2017 e 2018;
- che dette ordinanze di ingiunzione prevedevano sanzioni amministrative che andavano dalla somma di € 3.132,50 alla somma di € 6.552,00, per un totale di € 19.369,00.
La ricorrente eccepiva la mancata e/o irregolare notifica dell'accertamento prodromico all'ordinanza- ingiunzione nonché la nullità dell'atto consequenziale;
la violazione ex art. 36 ter del d.p.r. 29 settembre 1973 n.600; la decadenza e la prescrizione del diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme.
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di ingiunzione oggetto del presente atto stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere inesorabilmente prescritte;
2) accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla Ricorrente;
3) alla vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza dell'opposizione e contestando l'eccezione di CP_1 decadenza e di prescrizione. Concludeva chiedendo di “rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto, con vittoria di spese”
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Con note depositate il 29.06.2025 l' depositava il provvedimento di annullamento delle CP_1
ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio (cfr. atti) e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate.
Parte ricorrente, invitata a prendere posizione in merito all'adesione alla richiesta di cessata materia del contendere aderiva alla cessata materia, con vittoria di spese
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite.
CP_ Nel caso in esame è pacifica la sussistenza del diritto azionato e che l' abbia disposto, in mancanza di dato contrario, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione successivamente alla presentazione e notifica del ricorso.
CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/2022;
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2695,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 03.07.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 9393/2024
TRA
C.F. , nella qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 C.F._1 della soc. coop. , P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.VA_1
Severino Salvatore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.VA_2 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18.04.2024 la ricorrente esponeva:
- che in data 19.03.2024 le venivano notificate quattro ordinanze di ingiunzione di pagamento, riportanti i seguenti numeri: - 01-002705584, relativa ad atto di accertamento n.
.5105.08/11/2018.0357627 del 08.11.2018, riferito all'anno 2017; - 01-002705585, relativa ad CP_1 atto di accertamento n. .5105.29/10/2021.0594495 del 08.11.2018, riferito all'anno 2017; - 01- CP_1
002705586, relativa ad atto di accertamento n. .5105.16/12/2019.0407593 del 16.12.2019, CP_1 riferito all'anno 2018; - 01-002705587, relativa ad atto di accertamento n.
.5105.16/12/2019.0407494 del 16.12.2019, riferito all'anno 2018; per presunti debiti di natura CP_1 contributiva, per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1bis, del dl 12 settembre 1983, n.463 e successive modifiche), relative agli anni 2017 e 2018;
- che dette ordinanze di ingiunzione prevedevano sanzioni amministrative che andavano dalla somma di € 3.132,50 alla somma di € 6.552,00, per un totale di € 19.369,00.
La ricorrente eccepiva la mancata e/o irregolare notifica dell'accertamento prodromico all'ordinanza- ingiunzione nonché la nullità dell'atto consequenziale;
la violazione ex art. 36 ter del d.p.r. 29 settembre 1973 n.600; la decadenza e la prescrizione del diritto dell'ente impositore a riscuotere le somme.
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di ingiunzione oggetto del presente atto stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere coattivamente delle somme che risultano essere inesorabilmente prescritte;
2) accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dalla Ricorrente;
3) alla vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza dell'opposizione e contestando l'eccezione di CP_1 decadenza e di prescrizione. Concludeva chiedendo di “rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto, con vittoria di spese”
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Con note depositate il 29.06.2025 l' depositava il provvedimento di annullamento delle CP_1
ordinanze ingiunzione oggetto del presente giudizio (cfr. atti) e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con spese compensate.
Parte ricorrente, invitata a prendere posizione in merito all'adesione alla richiesta di cessata materia del contendere aderiva alla cessata materia, con vittoria di spese
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007,
n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese di lite.
CP_ Nel caso in esame è pacifica la sussistenza del diritto azionato e che l' abbia disposto, in mancanza di dato contrario, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione successivamente alla presentazione e notifica del ricorso.
CP_ Pertanto, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l' va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n.
147/2022;
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
2695,00 oltre I.VA., C.P.A. e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, 03.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia