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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/12/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 562/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2 congiunto, dall'Avv. Gloria Rossi, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di Gracciano nel Corso n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2025; per e l'Avv. Gloria Rossi concludeva Parte_1 Parte_2 chiedendo “che l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra e il Sig. , trascritto Parte_2 Parte_1 nei registri dello stato civile del comune di LIe IN (AR) alle condizioni … qui integralmente riportate: a) … b) Tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente dichiarare che non è dovuto alcun mantenimento dell'un coniuge verso l'altro; c) 2 / 4
La sig.ra continuerà abitare con i figli nella casa coniugale, di proprietà di Parte_2 entrambi i coniugi, sita in Pienza, via della Salle n.18, e le bollette delle utenze relative al suddetto immobile saranno pagate con le somme del conto cointestato tra i coniugi fino al momento in cui saranno effettuate, da parte della signora le volture delle Parte_2 stesse. La si impegna comunque ad effettuare le volture entro e non oltre il 20 febbraio Pt_2
2025; d) Il padre, sig. , verserà, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , essendo il figlio maggiore economicamente indipendente, la somma di € Per_1 Per_2
250,00 (euro duecento cinquanta) sul conto corrente della madre, sig.ra entro Parte_2 il 15 di ogni mese al seguente IBAN: [...], rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse, che dovranno essere previamente concordate, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%; e) La vettura Suzuki S Cross tg. GR582LN, intestata al Sig. rimarrà di proprietà Parte_1 dello stesso;
la vettura tg GL380 LY, intestata al medesimo, rimarrà di sua Controparte_1 esclusiva proprietà; i relativi finanziamenti verranno appoggiati sul conto personale di
; f) La vettura Dacia Duster tg EA 228 LX intestata alla sig.ra Parte_1 Pt_2
rimarrà in sua proprietà; g) …”;
[...]
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.9.2000 in LIe IN (AR), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, che dal matrimonio erano nati in
Montepulciano (SI) i figli il 28.3.2002 ed il 19.10.2006, entrambi ormai Per_2 Per_1 maggiorenni, evidenziavano che la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 73/2025 del 31.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. 3 / 4
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della Separazione Parte_1 Pt_2 consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 73/2025 del 31.3.2025, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
LI IN in data 16/09/2000 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del
Comune di LI IN per l'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, alle condizioni concordate, come supra indicate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 4 / 4
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 562/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2 congiunto, dall'Avv. Gloria Rossi, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di Gracciano nel Corso n. 53, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2025; per e l'Avv. Gloria Rossi concludeva Parte_1 Parte_2 chiedendo “che l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra e il Sig. , trascritto Parte_2 Parte_1 nei registri dello stato civile del comune di LIe IN (AR) alle condizioni … qui integralmente riportate: a) … b) Tenuto conto che ciascuno dei coniugi è economicamente indipendente dichiarare che non è dovuto alcun mantenimento dell'un coniuge verso l'altro; c) 2 / 4
La sig.ra continuerà abitare con i figli nella casa coniugale, di proprietà di Parte_2 entrambi i coniugi, sita in Pienza, via della Salle n.18, e le bollette delle utenze relative al suddetto immobile saranno pagate con le somme del conto cointestato tra i coniugi fino al momento in cui saranno effettuate, da parte della signora le volture delle Parte_2 stesse. La si impegna comunque ad effettuare le volture entro e non oltre il 20 febbraio Pt_2
2025; d) Il padre, sig. , verserà, a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , essendo il figlio maggiore economicamente indipendente, la somma di € Per_1 Per_2
250,00 (euro duecento cinquanta) sul conto corrente della madre, sig.ra entro Parte_2 il 15 di ogni mese al seguente IBAN: [...], rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, mentre per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse, che dovranno essere previamente concordate, saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50%; e) La vettura Suzuki S Cross tg. GR582LN, intestata al Sig. rimarrà di proprietà Parte_1 dello stesso;
la vettura tg GL380 LY, intestata al medesimo, rimarrà di sua Controparte_1 esclusiva proprietà; i relativi finanziamenti verranno appoggiati sul conto personale di
; f) La vettura Dacia Duster tg EA 228 LX intestata alla sig.ra Parte_1 Pt_2
rimarrà in sua proprietà; g) …”;
[...]
Pubblico Ministero: visto in data 22.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
16.9.2000 in LIe IN (AR), matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune all'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, che dal matrimonio erano nati in
Montepulciano (SI) i figli il 28.3.2002 ed il 19.10.2006, entrambi ormai Per_2 Per_1 maggiorenni, evidenziavano che la convivenza era diventata intollerabile;
concludevano chiedendo di dichiarare la separazione e, cumulativamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 73/2025 del 31.3.2025, omologava la separazione consensuale e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo ai fini del divorzio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi. 3 / 4
La procuratrice delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della Separazione Parte_1 Pt_2 consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) .
Tale domanda cumulata è ammissibile, per come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di crisi familiare, pur in mancanza di un'espressa previsione legislativa, contenuta nell'art. 473-bis.49 c.p.c. solo con riferimento ai procedimenti contenziosi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727).
Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 73/2025 del 31.3.2025, con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
LI IN in data 16/09/2000 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del
Comune di LI IN per l'anno 2000 Parte 2 Seria A n. 30, alle condizioni concordate, come supra indicate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 4 / 4
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi