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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3061 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 563/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 aria, e in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Nicodemo Anania, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 08.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 563/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 27.01.2025
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
21.10.1972 in San Martino Buon Albergo (VR) con Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nate due figlie, (31.07.1973) e (21.07.1975), ha chiesto Persona_1 Per_2 dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in suo favore e la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte del coniuge.
Con comparsa del 7.05.2025 si costituiva , il quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, contestava il contenuto dell'atto introduttivo e chiedeva il rigetto integrale delle domande avanzate dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 5.06.2025, il G.D. sentiva la ricorrente e nella successiva udienza del 10.6.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio stante la pendenza di trattative per la formalizzazione di un accordo.
All'udienza del 8.07.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alla separazione (depositato con le note del
3.07.2025), chiedevano di recepire le seguenti condizioni:
“a) dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati;
[...]
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Martino B.A. (Vr) di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni del relativo provvedimento di separazione a margine del certificato-estratto di matrimonio contratto tra i medesimi esponenti in data 21.10.1972 trascritto nei Registri dello Stato Civile del menzionato Comune di San Martino B.A. (Vr), atto n. 161, parte 2, Serie A, anno
1972;
c) disporre a carico del sig. il versamento in favore della sig.ra Controparte_1 del contributo al mantenimento nella somma mensile Parte_1
2 Proc. R.G. n. 563/2025
di Euro 100,00= da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguento coordinate: [...];
d) Autorizzare sin d'ora il rilascio del nulla osta per i rispettivi passaporti per
l'estero
e) le parti, come in epigrafe chiedono all'Ill.mo Tribunale emettersi qualsiasi altro conseguenziale provvedimento di legge in uno alla condivisione e ratifica delle condizioni come convenute e negoziate in assertiva”.
Alla medesima udienza il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 563/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata Parte_1
a IA (VE) il 16.02.1951 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )];
[...] C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione depositate in data 3.07.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino
Buon Albergo (VR);
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08/07/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 563/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1 aria, e in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Nicodemo Anania, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 08.07.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 563/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 27.01.2025
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._1
21.10.1972 in San Martino Buon Albergo (VR) con Controparte_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )], dal quale erano C.F._2 nate due figlie, (31.07.1973) e (21.07.1975), ha chiesto Persona_1 Per_2 dichiararsi la separazione personale dal coniuge con addebito.
La ricorrente chiedeva la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento di euro 300,00 in suo favore e la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte del coniuge.
Con comparsa del 7.05.2025 si costituiva , il quale, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione, contestava il contenuto dell'atto introduttivo e chiedeva il rigetto integrale delle domande avanzate dalla ricorrente.
Alla prima udienza del 5.06.2025, il G.D. sentiva la ricorrente e nella successiva udienza del 10.6.2025 i difensori chiedevano un breve rinvio stante la pendenza di trattative per la formalizzazione di un accordo.
All'udienza del 8.07.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti, in virtù dell'accordo raggiunto in ordine alla separazione (depositato con le note del
3.07.2025), chiedevano di recepire le seguenti condizioni:
“a) dichiarare la separazione dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto autorizzare i coniugi a vivere separati;
[...]
b) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Martino B.A. (Vr) di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni del relativo provvedimento di separazione a margine del certificato-estratto di matrimonio contratto tra i medesimi esponenti in data 21.10.1972 trascritto nei Registri dello Stato Civile del menzionato Comune di San Martino B.A. (Vr), atto n. 161, parte 2, Serie A, anno
1972;
c) disporre a carico del sig. il versamento in favore della sig.ra Controparte_1 del contributo al mantenimento nella somma mensile Parte_1
2 Proc. R.G. n. 563/2025
di Euro 100,00= da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguento coordinate: [...];
d) Autorizzare sin d'ora il rilascio del nulla osta per i rispettivi passaporti per
l'estero
e) le parti, come in epigrafe chiedono all'Ill.mo Tribunale emettersi qualsiasi altro conseguenziale provvedimento di legge in uno alla condivisione e ratifica delle condizioni come convenute e negoziate in assertiva”.
Alla medesima udienza il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
3 Proc. R.G. n. 563/2025
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata Parte_1
a IA (VE) il 16.02.1951 (C.F. )] e C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. )];
[...] C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione depositate in data 3.07.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Martino
Buon Albergo (VR);
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08/07/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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