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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1041 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 352 e 189 c.p.c., promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Eboli (SA), via Veneto n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandra VIGNOLA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ), alla via G. Marconi n. 75, presso e nello studio dell'Avv. Elisa IANNELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 224/2024 emessa e depositata il 03.04.2024. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Giudice, il sig. al fine di ottenere la riforma parziale Controparte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 224/2024 emessa e depositata il 03.04.2024, con la quale il giudice adito, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente ed avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 030 2022 9004118846/000, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti contenuti nelle cartelle n. 03020110017733649000 per l'importo di Euro 768,84, n. 03020110020114954000 per l'importo di Euro 1.206,93, n. 03020140004888876000 per l'importo di Euro 192,09, n. 03020140006584211000 per l'importo di Euro 295,98, n. 03020140025213121000, per l'importo di Euro 62,47, n. 03020150001640836001 per l'importo di Euro 127,42, n. 03020160013437259000 per l'importo di Euro 649,17, n. 03020180000492736000 per l'importo di Euro 3.860,77, n. 03020110012907252000 per l'importo di Euro 2.029,60 e n. 03020160012105137000 per l'importo di Euro 909,32 ed aveva condannato la parte opposta al pagamento delle corrispondenti spese di giudizio. A fondamento dell'appello. l' eccepiva l'illegittimità della Parte_1 decisione di primo grado impugnata sotto vari profili e, in particolare: 1) l'errata valutazione della 2
prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato regolarmente notificate sia nelle mani del destinatario che ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma quarto, del DPR n. 602/73 e 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/73; 2) l'erronea valutazione della documentazione in copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento attestanti la notificazione, in quanto disconosciuta dall'opponente in modo generico e non puntuale;
3) l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 030 2018 0000492736000, a suo dire regolarmente notificata in data 15.05.2018; 4) l'omessa dichiarazione di inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione dei verbali di contravvenzione e delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione, 5) l'illegittima condanna alle spese di lite. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2024 Controparte_1 eccependo l'infondatezza ed inammissibilità del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/10/2025, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 1. Al fine di dirimere la vertenza occorre verificare se l'opposizione proposta da
[...]
nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., all'intimazione di pagamento, CP_1 emessa in relazione a n. nove cartelle esattoriali, con la quale veniva dedotta la mancata notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada presupposti alle cartelle di pagamento e delle cartelle stesse, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, nonché la prescrizione dei pretesi crediti, sia stata ritualmente proposta o se l'azione debba – al contrario - dichiararsi decaduta. A riguardo, proprio con riferimento all'impugnazione di cartelle esattoriali riguardanti somme relative a violazione del codice della strada, giova segnalare la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22080/17, la quale ha precisato che: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento" (Cass. civ., Sez. III, 4-8-2016, n. 16282; Cass. civ., Sez. VI, 30-9-2015, ord., n. 19579). In pratica e nella fattispecie in oggetto, in caso di contestazione della legittimità della riscossione coattiva mediante cartella per il pagamento di sanzioni amministrative, quali quelle per violazioni del codice della strada, la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. perché nei confronti del primo atto della procedura di riscossione, di cui abbia avuto conoscenza il debitore assoggettato a riscossione coattiva, è esperibile l'ordinaria opposizione al verbale di accertamento della violazione nel prescritto termine di decadenza. Si vuole così evitare che all'omessa impugnazione della cartella notificata per crediti derivanti da sanzioni amministrative possa riconoscersi il medesimo effetto di "copertura" di tutte le questioni - 3
inclusa quella di prescrizione della pretesa creditoria - che la parte avrebbe potuto avanzare con la sua impugnazione, non potendosi ravvisare né un'acquiescenza del destinatario rimasto inerte, né un effetto sanante dell'atto non impugnato. Diversamente, nell'ipotesi come quella di specie di riscossione delle sanzioni amministrative, in cui si eccepisce la prescrizione maturata successivamente all'accertamento e prima della notifica della cartella, la mancanza di un termine decadenziale per contestare la cartella di pagamento non impedisce al debitore di eccepire la prescrizione in un momento successivo, per cui è inappropriato il richiamo ai principi affermati da Cass. S.U. n. 22080/2017, qualora non si tratti di opposizione recuperatoria per omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento. Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze nn. 13300, 13304 e 13306/2024, che la contestazione come quella in esame, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e – quindi - la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. Precisa, ancora, la Suprema Corte nella recente sentenza n. 516/2025 che “in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione della cartella di pagamento può essere proposta con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. senza limiti temporali, salvo il solo limite dell'interesse ad agire, trattandosi di contestazione che ha ad oggetto l'esistenza stessa del credito e quindi la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione”; “La contestazione di un'intimazione di pagamento da parte del contribuente, basata sulla mancata notifica degli atti presupposti e sull'eccezione di prescrizione, è ammissibile e deve essere esaminata, essendo la prescrizione un fatto estintivo che può essere fatto valere in ogni momento anche tramite opposizione all'esecuzione” (Corte d'Appello Milano, Sez. I,
Sentenza, 16/06/2025, n. 1767). In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. quello con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. 2. Chiarita, dunque, la questione sulla validità dell'azione, rimane da verificare se, correttamente, il giudice di prime cure, ha rilevato la prescrizione del credito richiesto dell' CP_2 sulla base della documentazione prodotta dall'agenzia della riscossione. Il ricorrente ha eccepito che gli atti sottostanti l'ingiunzione impugnata, quali atti prodromici e necessari alla formazione dell'atto di intimazione per cui è causa, non siano stati consegnati ad esso ricorrente. Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno fissato il principio in cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, co 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatagli (avviso di mora cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare 4
cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine cartella di pagamento avviso di accertamento o di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (SS. UU. n. 5791/2018). Ciò premesso, con riferimento alla regolarità della notificazione, va rivelato che l'ufficio riscossione ha dimostrato che l'atto propedeutico è stato effettivamente notificato al ricorrente nella data indicata nell'atto impugnato ed ha prodotto la relativa documentazione, idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto al ricorrente. Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale non è necessario allegare una copia della cartella stessa che, una volta giunta al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata. La presunzione di conoscenza di all'art. 1335 c.c. stabilisce che la comunicazione recapitata al destinatario si presume da lui conosciuta, per cui l'agente della riscossione deve solamente dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata o l'avviso di ricevimento, mentre, il contribuente deve tentare di superare la presunzione riconoscenza dimostrando l'impossibilità di avere preso cognizione della cartella per motivi non imputabili alla sua negligenza.
“Come ripetutamente ha statuito il Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015)” (Cass. 13961/2024). Il giudice di prime cure aveva dichiarato che “Dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dall' emerge la notifica delle sole cartelle n. 030 2014 Parte_1
0006584211000, n. 030 2011 0020114954000 e n. 030 2011 0017733649000, notificazioni tutte eseguite nell'anno 2014. Non è stato provato l'intervento di alcun atto interruttivo”. Da un attento esame della produzione ed, in particolare, delle cartoline attestanti la notificazione, emerge che la cartella di pagamento n. 0320110017733649000 e la n. 03020110012907252000 venivano notificate il 17.2.20214, la n. 03020110020114954000 il 24.2.20214, la n. 0302014000488876000 l'1.4.2014, la n. 03020140006584211000 il 10.4.2014, la n. 03020140025213121000 il 9.10.2015, la n. 0302015001640836001 il 9.10.2015 mentre non vi è prova che l'intimazione di pagamento n. 03020199001019674/000 contenente, tra l'altro, l'indicazione delle cartelle suindicate, sia stata notificata e sia interruttiva dei termini prescrizionali poiché la relata di notificazione del suddetto atto di intimazione è priva di qualsiasi indicazioni relativa all'effettiva consegna della racc.ta a/r n. 67324794958-8. Anche la ricevuta della racc.ta n. 67332527038-7 di cui all'intimazione di pagamento n. 03020199006906877000 è priva di qualsiasi annotazione attestante l'effettiva notificazione. La prima intimazione di pagamento valida ai fini dell'interruzione della prescrizione è la n. 030 2022 9001137889000, notificata il 23.03.2022. 5
Da quanto sopra, emerge che le cartelle di pagamento n. 030 2011 0017733649000, n. 030 2011 0020114954000, n. 030 2014000488876000, n. 030 2014 0006584211000, n. 030 2011 0012907252000 e le cartelle n. 030 2014 0025213121000 e n. 030 2015 001640836001, notificate il 9.10.2015 sono pertanto prescritte;
così come le cartelle di pagamento n. 030 2016 0013437259000 e n. 030 2016 001210513700, di cui non vi è prova di una valida notificazione, considerato che quella inviata all'indirizzo pec risulta con “errore pec s.p.a.” e inviata Email_1 Email_2 ad indirizzo non valido. Rimane valida l'unica cartella esattoriale n. 030 2018 0000492736000 notificata il 4.5.2018 e rinnovata dall' il 23.3.2022 con l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020229001137889000. La sentenza di primo grado viene così parzialmente modificata nei termini di cui in premessa. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni sulle spese processuali stante l'accoglimento dell'opposizione ad eccezione della cartella n. 03020180000492736000; con riguardo al giudizio di secondo grado si ritiene che il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. GIOVANNI GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, DICHIARA valida ed efficace esclusivamente la cartella n. 030 2018 0000492736000 notificata il 4.5.2018 e CONFERMA - nel resto - le statuizioni di cui alla sentenza n. 224/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 3.4.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Lamezia Terme, 9 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. Giovanni GAROFALO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1041 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, con la concessione dei termini a ritroso di cui agli artt. 352 e 189 c.p.c., promossa da
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Eboli (SA), via Veneto n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessandra VIGNOLA, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._1
(CZ), alla via G. Marconi n. 75, presso e nello studio dell'Avv. Elisa IANNELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
-PARTE APPELLATA- OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 224/2024 emessa e depositata il 03.04.2024. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi a questo Giudice, il sig. al fine di ottenere la riforma parziale Controparte_1 della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 224/2024 emessa e depositata il 03.04.2024, con la quale il giudice adito, in accoglimento della domanda proposta dall'opponente ed avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento n. 030 2022 9004118846/000, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti contenuti nelle cartelle n. 03020110017733649000 per l'importo di Euro 768,84, n. 03020110020114954000 per l'importo di Euro 1.206,93, n. 03020140004888876000 per l'importo di Euro 192,09, n. 03020140006584211000 per l'importo di Euro 295,98, n. 03020140025213121000, per l'importo di Euro 62,47, n. 03020150001640836001 per l'importo di Euro 127,42, n. 03020160013437259000 per l'importo di Euro 649,17, n. 03020180000492736000 per l'importo di Euro 3.860,77, n. 03020110012907252000 per l'importo di Euro 2.029,60 e n. 03020160012105137000 per l'importo di Euro 909,32 ed aveva condannato la parte opposta al pagamento delle corrispondenti spese di giudizio. A fondamento dell'appello. l' eccepiva l'illegittimità della Parte_1 decisione di primo grado impugnata sotto vari profili e, in particolare: 1) l'errata valutazione della 2
prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione impugnato regolarmente notificate sia nelle mani del destinatario che ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma quarto, del DPR n. 602/73 e 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/73; 2) l'erronea valutazione della documentazione in copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento attestanti la notificazione, in quanto disconosciuta dall'opponente in modo generico e non puntuale;
3) l'errata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n. 030 2018 0000492736000, a suo dire regolarmente notificata in data 15.05.2018; 4) l'omessa dichiarazione di inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione dei verbali di contravvenzione e delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione, 5) l'illegittima condanna alle spese di lite. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.11.2024 Controparte_1 eccependo l'infondatezza ed inammissibilità del gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite. La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, senza il compimento di alcuna attività istruttoria ulteriore, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14/10/2025, con la concessione alle parti dei termini a ritroso di cui agli artt. 189 c.p.c. e 352 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è solo parzialmente fondato e può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. 1. Al fine di dirimere la vertenza occorre verificare se l'opposizione proposta da
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nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., all'intimazione di pagamento, CP_1 emessa in relazione a n. nove cartelle esattoriali, con la quale veniva dedotta la mancata notificazione dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada presupposti alle cartelle di pagamento e delle cartelle stesse, con conseguente inesistenza del titolo esecutivo, nonché la prescrizione dei pretesi crediti, sia stata ritualmente proposta o se l'azione debba – al contrario - dichiararsi decaduta. A riguardo, proprio con riferimento all'impugnazione di cartelle esattoriali riguardanti somme relative a violazione del codice della strada, giova segnalare la nota sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 22080/17, la quale ha precisato che: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento" (Cass. civ., Sez. III, 4-8-2016, n. 16282; Cass. civ., Sez. VI, 30-9-2015, ord., n. 19579). In pratica e nella fattispecie in oggetto, in caso di contestazione della legittimità della riscossione coattiva mediante cartella per il pagamento di sanzioni amministrative, quali quelle per violazioni del codice della strada, la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. perché nei confronti del primo atto della procedura di riscossione, di cui abbia avuto conoscenza il debitore assoggettato a riscossione coattiva, è esperibile l'ordinaria opposizione al verbale di accertamento della violazione nel prescritto termine di decadenza. Si vuole così evitare che all'omessa impugnazione della cartella notificata per crediti derivanti da sanzioni amministrative possa riconoscersi il medesimo effetto di "copertura" di tutte le questioni - 3
inclusa quella di prescrizione della pretesa creditoria - che la parte avrebbe potuto avanzare con la sua impugnazione, non potendosi ravvisare né un'acquiescenza del destinatario rimasto inerte, né un effetto sanante dell'atto non impugnato. Diversamente, nell'ipotesi come quella di specie di riscossione delle sanzioni amministrative, in cui si eccepisce la prescrizione maturata successivamente all'accertamento e prima della notifica della cartella, la mancanza di un termine decadenziale per contestare la cartella di pagamento non impedisce al debitore di eccepire la prescrizione in un momento successivo, per cui è inappropriato il richiamo ai principi affermati da Cass. S.U. n. 22080/2017, qualora non si tratti di opposizione recuperatoria per omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento. Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, nelle sentenze nn. 13300, 13304 e 13306/2024, che la contestazione come quella in esame, avendo ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito e – quindi - la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire. Precisa, ancora, la Suprema Corte nella recente sentenza n. 516/2025 che “in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione della cartella di pagamento può essere proposta con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. senza limiti temporali, salvo il solo limite dell'interesse ad agire, trattandosi di contestazione che ha ad oggetto l'esistenza stessa del credito e quindi la sussistenza del diritto di procedere alla riscossione”; “La contestazione di un'intimazione di pagamento da parte del contribuente, basata sulla mancata notifica degli atti presupposti e sull'eccezione di prescrizione, è ammissibile e deve essere esaminata, essendo la prescrizione un fatto estintivo che può essere fatto valere in ogni momento anche tramite opposizione all'esecuzione” (Corte d'Appello Milano, Sez. I,
Sentenza, 16/06/2025, n. 1767). In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. quello con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo. 2. Chiarita, dunque, la questione sulla validità dell'azione, rimane da verificare se, correttamente, il giudice di prime cure, ha rilevato la prescrizione del credito richiesto dell' CP_2 sulla base della documentazione prodotta dall'agenzia della riscossione. Il ricorrente ha eccepito che gli atti sottostanti l'ingiunzione impugnata, quali atti prodromici e necessari alla formazione dell'atto di intimazione per cui è causa, non siano stati consegnati ad esso ricorrente. Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno fissato il principio in cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, co 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatagli (avviso di mora cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare 4
cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine cartella di pagamento avviso di accertamento o di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (SS. UU. n. 5791/2018). Ciò premesso, con riferimento alla regolarità della notificazione, va rivelato che l'ufficio riscossione ha dimostrato che l'atto propedeutico è stato effettivamente notificato al ricorrente nella data indicata nell'atto impugnato ed ha prodotto la relativa documentazione, idonea a dimostrare l'avvenuta consegna dell'atto al ricorrente. Per provare la regolare notifica della cartella esattoriale non è necessario allegare una copia della cartella stessa che, una volta giunta al destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata. La presunzione di conoscenza di all'art. 1335 c.c. stabilisce che la comunicazione recapitata al destinatario si presume da lui conosciuta, per cui l'agente della riscossione deve solamente dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale producendo la relata o l'avviso di ricevimento, mentre, il contribuente deve tentare di superare la presunzione riconoscenza dimostrando l'impossibilità di avere preso cognizione della cartella per motivi non imputabili alla sua negligenza.
“Come ripetutamente ha statuito il Supremo Collegio, la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, Cass. n. 8012/2017, Cass. n. 9246/2015)” (Cass. 13961/2024). Il giudice di prime cure aveva dichiarato che “Dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio dall' emerge la notifica delle sole cartelle n. 030 2014 Parte_1
0006584211000, n. 030 2011 0020114954000 e n. 030 2011 0017733649000, notificazioni tutte eseguite nell'anno 2014. Non è stato provato l'intervento di alcun atto interruttivo”. Da un attento esame della produzione ed, in particolare, delle cartoline attestanti la notificazione, emerge che la cartella di pagamento n. 0320110017733649000 e la n. 03020110012907252000 venivano notificate il 17.2.20214, la n. 03020110020114954000 il 24.2.20214, la n. 0302014000488876000 l'1.4.2014, la n. 03020140006584211000 il 10.4.2014, la n. 03020140025213121000 il 9.10.2015, la n. 0302015001640836001 il 9.10.2015 mentre non vi è prova che l'intimazione di pagamento n. 03020199001019674/000 contenente, tra l'altro, l'indicazione delle cartelle suindicate, sia stata notificata e sia interruttiva dei termini prescrizionali poiché la relata di notificazione del suddetto atto di intimazione è priva di qualsiasi indicazioni relativa all'effettiva consegna della racc.ta a/r n. 67324794958-8. Anche la ricevuta della racc.ta n. 67332527038-7 di cui all'intimazione di pagamento n. 03020199006906877000 è priva di qualsiasi annotazione attestante l'effettiva notificazione. La prima intimazione di pagamento valida ai fini dell'interruzione della prescrizione è la n. 030 2022 9001137889000, notificata il 23.03.2022. 5
Da quanto sopra, emerge che le cartelle di pagamento n. 030 2011 0017733649000, n. 030 2011 0020114954000, n. 030 2014000488876000, n. 030 2014 0006584211000, n. 030 2011 0012907252000 e le cartelle n. 030 2014 0025213121000 e n. 030 2015 001640836001, notificate il 9.10.2015 sono pertanto prescritte;
così come le cartelle di pagamento n. 030 2016 0013437259000 e n. 030 2016 001210513700, di cui non vi è prova di una valida notificazione, considerato che quella inviata all'indirizzo pec risulta con “errore pec s.p.a.” e inviata Email_1 Email_2 ad indirizzo non valido. Rimane valida l'unica cartella esattoriale n. 030 2018 0000492736000 notificata il 4.5.2018 e rinnovata dall' il 23.3.2022 con l'intimazione di pagamento n. Controparte_3
03020229001137889000. La sentenza di primo grado viene così parzialmente modificata nei termini di cui in premessa. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali. Quanto al giudizio di primo grado, si confermano le statuizioni sulle spese processuali stante l'accoglimento dell'opposizione ad eccezione della cartella n. 03020180000492736000; con riguardo al giudizio di secondo grado si ritiene che il parziale accoglimento dell'appello induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. GIOVANNI GAROFALO, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, DICHIARA valida ed efficace esclusivamente la cartella n. 030 2018 0000492736000 notificata il 4.5.2018 e CONFERMA - nel resto - le statuizioni di cui alla sentenza n. 224/2024 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 3.4.2024;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Lamezia Terme, 9 dicembre 2025.
Il Presidente del Tribunale dott. Giovanni GAROFALO