TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. RG 3771 dell'anno 2016 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., (p.i ) rappresentata e difesa Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Lacerra Salvatore in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Via Pretoria N. 54 Potenza presso lo studio dell'avv. Lacerra Salvatore
- OPPONENTE -
E
c.f. e c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentate e difeso dall' avv. Melchionda Aldo in virtù di mandato in C.F._2 calce alla comparsa di costituzione e risposta e domiciliate presso P.le Luigi Rizzo n. 12
POTENZA presso lo studio del difensore
- OPPOSTE-
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo n.694/2016 notificato in data 19.09.2026 emesso dal
Tribunale di Potenza per canoni di locazione contratto del 31.03.2014
Conclusioni: come in atti e verbali di causa nonché note a trattazione scritta
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, tenuto conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, secondo cui la sentenza possa sempre essere motivata in forma abbreviata.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la conveniva in giudizio le germane Pt_1
e per ivi sentir accogliere, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto, la Controparte_2 CP_1 richiesta di dichiarazione di nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondata e immotivata la richiesta di pagamento, stante l'inadempimento delle locatrici le quali non avevano mai consegnato il certificato di agibilità dell'immobile locato;
accertamento e dichiarazione di inidoneità e inagibilità dell'immobile locato stante le condizioni insalubri dello stesso con conseguente nullità dell'ingiunzione opposta;
accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna delle locatrici alla restituzione dei canoni percepiti dall'inizio del contratto di locazione, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata in caso di valido contratto, chiedeva di rideterminare il canone riducendo lo stesso in ragione delle dei vizi ed anomalie dell'immobile locato.
Con il decreto opposto veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore delle germane della CP_1 somma di € 10.680,00 oltre interessi e spese, in ragione dei canoni di locazione e imposta di registro, non pagati e a seguito di ordinanza di convalida di sfratto passata in decisione.
L'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo lamentando ed opponendo la carenza dei requisiti minimi dell'immobile, insalubre e inagibile, e quindi le attrici non, legittimate alla richiesta dell'ingiunzione di pagamento a seguito dello sfratto.
Cont Sostiene, inoltre, l'opponente che a seguito di visita ispettiva da parte dell' di Basilicata erano state constatate esalazioni tipiche di umidità provenienti dai vani sottostanti adibiti a deposito, unitamente a infiltrazioni di acqua di natura da determinare, tutti elementi che rendevano inagibile l'immobile e origine di un accordo verbale tra le parti di esonero dal pagamento del canone da aprile 2015 al gennaio
2016, e riduzione del canone di locazione a €150,00 mensili, quale compensazioni dei canoni versati dalla conduttrice. Di talché veniva meno il diritto di richiedere ed eseguire il decreto ingiuntivo opposto, che andava pertanto revocato con vittoria delle spese di lite
Si è costituivano in giudizio le germane impugnando e contestando tutto quanto contenuto CP_1 nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avversario ed eccepivano in primis l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto costituita su eccezioni e doglianze non fatte valere nel procedimento di convalida dello sfratto. Sottolineavano, infatti, oltre alla infondatezza e insussistenza nel merito dell'opposizione, che le doglianze inerenti all'obbligo del conduttore di pagare il canone non erano state oggetto di opposizione nel procedimento di sfratto, di conseguenza, essendo passata in giudicato l'ordinanza di convalida dello sfratto, non erano più proponibili in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, rinveniente dall'ordinanza di convalida dello sfratto.
Rappresentavano, infatti, la mancata comparizione dell'opponente società in fase di convalida, il rilascio dell'immobile con immissione in possesso del locatore, e la mancanza in tali fasi di manifestazione di doglianze da parte del conduttore, odierno opponente.
Concludevano, chiedendo, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita documentalmente e più volte rinviata veniva poi trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è inammissibile.
Dall'istruttoria e dalla documentazione in atti è emerso che il credito per il quale veniva emesso il decreto ingiuntivo si fonda sul contratto di locazione del 31.03.2014 e, quindi, sul mancato pagamento di canoni di locazione non corrisposti dalla parte opponente, confermati in sede di convalida di sfratto, in assenza e mancata costituzione della società conduttrice.
Difatti parte opponente, nel procedimento di sfratto per morosità non si costituiva in giudizio, pertanto alcuna contestazione veniva mossa in merito alle morosità dovute;
né all'importo indicato nella citazione nè in ordine alla salubrità del locale;
né tanto meno veniva proposta alcuna formale opposizione. Va ricordato che, l'ordinanza di convalida dell'intimazione di sfratto, non impugnata e passata in giudicato, acquista, nel presente giudizio, una portata più ampia di quella presupposta dall'odierno opponente, ricoprendo con efficacia di giudicato: l'esistenza del contratto di locazione (obbligazione) e del credito per il pagamento dei canoni (inadempimento); l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi dell'obbligazione che non siano stati dedotti nel corso del giudizio (di sfratto). Pertanto, quindi, l'opposizione oggi presentata è da ritenersi inammissibile e comunque infondata, perché volta ad introdurre fatti ed eccezioni che si sarebbero dovuti dedurre nel giudizio di convalida dell'intimazione di sfratto (accordo verbale di riduzione dei canoni, insalubrità degli ambienti) ormai passata in giudicato.
Infatti, una volta che l'ordinanza di convalida diventi immodificabile, il giudicato non può non limitare anche l'accertamento del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il quale sarà vincolato al solo accertamento del fatto storico del mancato pagamento di un numero tot di canoni di locazione(vedi
Cassazione sent. 8013/2009 e Tribunale, Napoli, sez. Marano, sentenza 07/06/2011).
Ciò non implica lo svilimento del rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo, perché potrà farsi sempre valere la sussistenza di fatti estintivi, modificativi, sopravvenuti alla emissione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, ma tanto non si evince nel caso di specie.
Sulla domanda riconvenzionale, attinente alla riduzione del canone, quale eccezione di compensazione, ovvero l'accordo a cui parte opponente fa riferimento, esso non ha trovato alcuna prova nel presente giudizio, tra l'altro le deduzioni dell'opponente sono state accentrate alle contestazioni e doglianze ritenute poi inammissibili e quindi anche tale domanda va rigettata.
Residuano le spese di lite, ebbene rigettata la domanda di spese e risarcimento ex art 96 cpc , non essendo presenti i presupposti previsti dal suddetto articolo 96 comma 2 cpc;
le spese di lite seguono la soccombenza, con parametri minimi in base al DM 55/2014 e vista la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice (gop) dott.ssa Mariella Elena Cirillo, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 694/2016 notificato in data 19.09.2026 emesso dal Tribunale di Potenza;
- -condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Così deciso in Potenza 30.05.2025
Il Giudice (Gop)
Dott.ssa Mariella Elena Cirillo