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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IACOVINO VINCENZO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PESCOLLA Controparte_1
GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone opposizione al D.I. n. 225/2023 emesso da questo Tribunale per la Parte_1
somma di euro 13.889,08, richiesta a titolo di indebito dalla Camera di Commercio del CP_1
ed erogata (dalla società speciale FAI alla quale la Camera era subentrata nel 2014) a titolo di buoni pasto (per il periodo dal 2008 al 2010) e premi di produttività per gli anni 2009 e
2010.
Emerge dagli atti che la F.A.I., azienda speciale costituita dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, era stata oggetto nell'anno 2011 di una verifica amministrativa contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economa e delle pagina 1 di 6 Finanze, in relazione al periodo 2008-2010 (all.2 fascicolo opposta); all'esito di tale verifica veniva accertata, per ciò che rileva nel presente giudizio:
-l'indebita erogazione al personale dipendente dei buoni pasto, in quanto non previsti né da delibere aziendali, né dal CCNL di riferimento;
-l'indebita erogazione del premio di produttività al personale dipendente in assenza di una esplicita previsione del CCNL e sull'assenza di valutazione di merito.
La Camera del Commercio del Molise subentrava quindi nei rapporti attivi e passivi della di Campobasso e anche nelle vicende della indicata verifica Controparte_1
Contr ispettiva;
all'esito di sollecitazioni del (all. 5 a, 6 fascicolo opposta), la CP_1
dovendo provvedere al recupero di quanto indebitamente percepito dal
[...] personale che prestava servizio presso la FAI, inoltrava, tra gli altri, all'odierno opponente, con nota prot. 9609 del 28.09.2016, richiesta di restituzione della somma di euro 2.980,08, corrispondente al valore di n.285 buoni pasto fruiti negli anni 2008-2010 e di euro 10.909,00, corrispondente a quanto percepito dal dipendente alla voce stipendiale “produttività” nel periodo dal 1/2008 al 12/2010.
L'opponente sostiene che il recupero non sia ammissibile, perché:
-non sarebbe provata l'erogazione delle somme;
-tra le parti era intervenuta una transazione;
-le somme corrisposte non potevano considerarsi indebite, anche in ragione del legittimo affidamento e della buona fede nella percezione;
-non potevano ripetersi somme “al lordo”.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse argomentazioni e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
1.Quanto all'eccepito difetto di prova dell'avvenuto pagamento, sostenuto dall'opponente
, tale assunto è infondato. Pt_1
Si richiama sul punto quanto affermato dalla stessa parte opponente a pag. 3 del ricorso introduttivo, laddove ha dichiarato “per quel che concerne la pretesa avversaria, o meglio i titoli giustificativi delle somme rivendicate a credito, si evidenzia che la FAI decise unilateralmente di riconoscere in favore dei propri dipendenti sia i buoni pasto che il premio di produttività, ritenendo sussistere una obbligazione in tal senso. Sicché proprio il comportamento dell'Amministrazione datrice di lavoro ha ingenerato in favore di tutti i lavoratori in organico, tra cui il dott. , un legittimo affidamento circa la spettanza delle Pt_1
pagina 2 di 6 somme percepite, tenuto conto della durata dei pagamenti in un arco temporale considerevole (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010), dunque la loro apparente definitività anche alla luce della natura retributiva degli importi corrisposti”.
E' quindi lo stesso opponente che, a ben vedere, conferma di aver ricevuto le somme oggetto di ingiunzione, parlando di “importi corrisposti” e di “somme percepite”, affermazioni che sono incompatibili con la -successiva- spiegata eccezione in ordine alla “mancata prova”, da parte della opposta, di aver erogato le somme.
In ogni caso, la corresponsione degli importi in contestazione in favore dello emerge Pt_1 anche dalle buste paga depositate in atti dall'opposta, non contestate in modo specifico (doc.
8 opposto).
A ciò si aggiunga che la Camera di Commercio ha anche allegato i mandati di pagamento che la FAI inoltrava all'istituto bancario, che poi apponeva il timbro per quietanza di pagamento, in cui vi è anche l'indicazione dell'IBAN dell'opponente, presso il quale il bonifico doveva essere effettuato;
ogni singola busta paga dello risulta, quindi, corredata del Pt_1
relativo mandato di pagamento, non contestato in alcun modo.
2.Quanto alla transazione intervenuta in data 27.06.2011 tra l'opponente e la FAI, e Pt_1 alla prospettazione dell'opponente secondo cui la FAI si sarebbe espressamente impegnata a non pretendere alcunché nei confronti del proprio ex dipendente, per qualsiasi titolo o ragione, emerge dal tenore dell'atto che la transazione era attinente al licenziamento del
Dirigente per giustificato motivo oggettivo e alle conseguenti pretese economiche e Pt_1
giuridiche insorte tra le parti;
con la transazione, , a tacitazione delle proprie pretese, Pt_1 accettava il pagamento della somma netta di € 48.853,76, offerta dalla FAI, mediante erogazione in 6 rate decorrenti dal mese di luglio.
Nel verbale si evidenzia che era «insorta contestazione tra le parti in ordine al corretto trattamento economico e giuridico del medesimo» e che era stata raggiunta l'intesa di
«definire con vincolo di certezza giuridica ogni questione pendente o per le quali può insorgere una controversia con riferimento all'intero rapporto di lavoro ed ad ogni questione addotta o deducibile».
Come detto, nelle premesse della transazione era indicato che era sorta contestazione tra le parti in ordine “al corretto trattamento economico e giudico”; nella transazione è espressamente indicato che rinunciava a qualsivoglia pretesa economica o di altra Pt_1
pagina 3 di 6 natura, che la transazione investiva anche il licenziamento irrogato da FAI;
vi era poi la generica indicazione che le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra; nella busta paga allegata alla transazione, la somma netta di euro 48.853,76, che Pt_1
accettava a tacitazione delle proprie pretese, era calcolata tenendo conto della indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, di ferie non godute.
Quindi, da un lato emerge, pacificamente, che non vi fosse una controversia tra le parti in ordine alla questione dei buoni pasto o dei premi di produttività, e che gli aspetti in contestazione fossero, in modo specifico, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intervenuto ai danni del dirigente, e le connesse spettanze/rivendicazioni economiche e giuridiche da parte dello stesso;
dall'altro, è evidente che l'indebito si è determinato Pt_1
Contr solo successivamente, in base alle verifiche ispettive del ed investiva somme pacificamente non dovute al dirigente perché neppure previste o contemplate dalla CCNL.
Come correttamente osservato da parte opposta nella propria memoria, nel richiamare una pronuncia di legittimità, “l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.” (Cass. sentenza n. 21557/2021).
Pertanto, nel caso in esame ben può affermarsi che le somme chieste in restituzione siano ripetibili, nonostante l'invocata transazione che, come visto, non atteneva minimamente alla debenza di somme a titolo di buoni pasto o di premi produttività e che verteva su differenti rivendicazioni economiche e giuridiche effettuate da parte dell'opponente.
3.Quanto agli altri motivi di opposizione, si rileva che le somme sono state richieste a seguito della verifica dell'assenza di previsioni del CCNL che consentissero siffatte erogazioni (la cui percezione, come detto al punto 1 della motivazione, risulta provata, precisandosi che i buoni pasto, come emerge dalle busta paga, consistevano in erogazioni monetarie, non in ticket
pagina 4 di 6 spendibili); peraltro, parte opponente non ha indicato quali sarebbero le norme collettive o aziendali che potessero giustificare tali erogazioni.
Sul punto, la S.C. (sez. lavoro ordinanza n.14672/22) ha precisato che “nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere
l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente
e volontariamente.”
Né rileva, ai fini della possibilità di trattenere le somme, la buona fede nella percezione, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27/1/2023, che si è pronunciata in merito alla questione di legittimità dell'art. 2033 C.C. (in riferimento agli artt. 11 e 117, I comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU), anche in relazione al tale aspetto rilevandone la incidenza solo sotto il profilo delle modalità di restituzione, ma non della debenza della stessa (“nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”); la Consulta, nella richiamata pronuncia, ha ritenuto di poter affermare che il quadro di tutele offerto dall'ordinamento nazionale consente di superare ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117 Cost.
Risulta peraltro come la Camera di Commercio, nella nota inviata il 28.09.2016, abbia già manifestato all'opponente la possibilità di una rateizzazione, invitandolo al pagamento ovvero a “contattare gli uffici camerali al fine di definire un piano di rateizzazione di quanto dovuto”.
Ne deriva che l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio del recupero (cfr. già Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278;
Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. civ. 20 febbraio 2017,
n. 4323).
Quanto ai buoni pasto, si ribadisce che nel caso in esame l'erogazione era consistita nel pagamento in busta paga di somme di denaro, pur non spettando all'opponente -in ragione del CCNL di riferimento- né l'attribuzione di ticket né, di conseguenza, di importi in denaro da poter imputare a tale causale.
4.Parzialmente fondata è l'eccezione in ordine alla misura delle somme da restituire sotto il profilo del lordo/netto.
pagina 5 di 6 Dalle buste paga prodotte emerge, infatti, che le somme a titolo di buoni pasto non siano state assoggettate a trattenute fiscali;
gli importi sono indicati nelle competenze e posti tra parentesi;
sono state, invece, oggetto di tassazione Irpef le somme corrisposte a titolo di premi produttività (in base alla ordinaria regola del datore sostituto d'imposta).
La S.C. (cfr. ordinanza n.21196/20) ha chiarito che, in caso di ripetizione di somme retributive non dovute, il datore di lavoro ha il diritto di ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, anche nelle ipotesi di inesistenza totale dell'obbligo.
Pertanto, la somma di euro 10.909,00 va restituita al netto, mentre la somma di euro
2.980,08, erogata a titolo di buoni pasto, andrà integralmente restituita.
5.Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, visto che la percezione delle somme è avvenuta in dipendenza di una erogazione -non dovuta, acclarata come tale all'esito di verifiche ispettive- effettuata dal datore di lavoro e percepita dal lavoratore in ragione di un legittimo affidamento (legittimo affidamento che, come visto, pur non incidendo sulla sussistenza del diritto alla restituzione, ben può essere valutato sotto il diverso profilo della pronuncia sulle spese processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1.Revoca il D.I. n. 225/2023;
2.Condanna alla restituzione in favore della Camera di Commercio opposta Parte_1 della somma di euro 2.980,08, erogata a titolo di “buoni pasto”, nonché delle somme nette ricevute a titolo di produttività negli anni 2009 e 2010 (lordo pari ad euro 10.909,00), oltre interessi dai pagamenti eseguiti al soddisfo;
3. Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 28 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. IACOVINO VINCENZO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. PESCOLLA Controparte_1
GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
propone opposizione al D.I. n. 225/2023 emesso da questo Tribunale per la Parte_1
somma di euro 13.889,08, richiesta a titolo di indebito dalla Camera di Commercio del CP_1
ed erogata (dalla società speciale FAI alla quale la Camera era subentrata nel 2014) a titolo di buoni pasto (per il periodo dal 2008 al 2010) e premi di produttività per gli anni 2009 e
2010.
Emerge dagli atti che la F.A.I., azienda speciale costituita dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, era stata oggetto nell'anno 2011 di una verifica amministrativa contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economa e delle pagina 1 di 6 Finanze, in relazione al periodo 2008-2010 (all.2 fascicolo opposta); all'esito di tale verifica veniva accertata, per ciò che rileva nel presente giudizio:
-l'indebita erogazione al personale dipendente dei buoni pasto, in quanto non previsti né da delibere aziendali, né dal CCNL di riferimento;
-l'indebita erogazione del premio di produttività al personale dipendente in assenza di una esplicita previsione del CCNL e sull'assenza di valutazione di merito.
La Camera del Commercio del Molise subentrava quindi nei rapporti attivi e passivi della di Campobasso e anche nelle vicende della indicata verifica Controparte_1
Contr ispettiva;
all'esito di sollecitazioni del (all. 5 a, 6 fascicolo opposta), la CP_1
dovendo provvedere al recupero di quanto indebitamente percepito dal
[...] personale che prestava servizio presso la FAI, inoltrava, tra gli altri, all'odierno opponente, con nota prot. 9609 del 28.09.2016, richiesta di restituzione della somma di euro 2.980,08, corrispondente al valore di n.285 buoni pasto fruiti negli anni 2008-2010 e di euro 10.909,00, corrispondente a quanto percepito dal dipendente alla voce stipendiale “produttività” nel periodo dal 1/2008 al 12/2010.
L'opponente sostiene che il recupero non sia ammissibile, perché:
-non sarebbe provata l'erogazione delle somme;
-tra le parti era intervenuta una transazione;
-le somme corrisposte non potevano considerarsi indebite, anche in ragione del legittimo affidamento e della buona fede nella percezione;
-non potevano ripetersi somme “al lordo”.
La , nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse argomentazioni e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'opposizione.
1.Quanto all'eccepito difetto di prova dell'avvenuto pagamento, sostenuto dall'opponente
, tale assunto è infondato. Pt_1
Si richiama sul punto quanto affermato dalla stessa parte opponente a pag. 3 del ricorso introduttivo, laddove ha dichiarato “per quel che concerne la pretesa avversaria, o meglio i titoli giustificativi delle somme rivendicate a credito, si evidenzia che la FAI decise unilateralmente di riconoscere in favore dei propri dipendenti sia i buoni pasto che il premio di produttività, ritenendo sussistere una obbligazione in tal senso. Sicché proprio il comportamento dell'Amministrazione datrice di lavoro ha ingenerato in favore di tutti i lavoratori in organico, tra cui il dott. , un legittimo affidamento circa la spettanza delle Pt_1
pagina 2 di 6 somme percepite, tenuto conto della durata dei pagamenti in un arco temporale considerevole (dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010), dunque la loro apparente definitività anche alla luce della natura retributiva degli importi corrisposti”.
E' quindi lo stesso opponente che, a ben vedere, conferma di aver ricevuto le somme oggetto di ingiunzione, parlando di “importi corrisposti” e di “somme percepite”, affermazioni che sono incompatibili con la -successiva- spiegata eccezione in ordine alla “mancata prova”, da parte della opposta, di aver erogato le somme.
In ogni caso, la corresponsione degli importi in contestazione in favore dello emerge Pt_1 anche dalle buste paga depositate in atti dall'opposta, non contestate in modo specifico (doc.
8 opposto).
A ciò si aggiunga che la Camera di Commercio ha anche allegato i mandati di pagamento che la FAI inoltrava all'istituto bancario, che poi apponeva il timbro per quietanza di pagamento, in cui vi è anche l'indicazione dell'IBAN dell'opponente, presso il quale il bonifico doveva essere effettuato;
ogni singola busta paga dello risulta, quindi, corredata del Pt_1
relativo mandato di pagamento, non contestato in alcun modo.
2.Quanto alla transazione intervenuta in data 27.06.2011 tra l'opponente e la FAI, e Pt_1 alla prospettazione dell'opponente secondo cui la FAI si sarebbe espressamente impegnata a non pretendere alcunché nei confronti del proprio ex dipendente, per qualsiasi titolo o ragione, emerge dal tenore dell'atto che la transazione era attinente al licenziamento del
Dirigente per giustificato motivo oggettivo e alle conseguenti pretese economiche e Pt_1
giuridiche insorte tra le parti;
con la transazione, , a tacitazione delle proprie pretese, Pt_1 accettava il pagamento della somma netta di € 48.853,76, offerta dalla FAI, mediante erogazione in 6 rate decorrenti dal mese di luglio.
Nel verbale si evidenzia che era «insorta contestazione tra le parti in ordine al corretto trattamento economico e giuridico del medesimo» e che era stata raggiunta l'intesa di
«definire con vincolo di certezza giuridica ogni questione pendente o per le quali può insorgere una controversia con riferimento all'intero rapporto di lavoro ed ad ogni questione addotta o deducibile».
Come detto, nelle premesse della transazione era indicato che era sorta contestazione tra le parti in ordine “al corretto trattamento economico e giudico”; nella transazione è espressamente indicato che rinunciava a qualsivoglia pretesa economica o di altra Pt_1
pagina 3 di 6 natura, che la transazione investiva anche il licenziamento irrogato da FAI;
vi era poi la generica indicazione che le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra; nella busta paga allegata alla transazione, la somma netta di euro 48.853,76, che Pt_1
accettava a tacitazione delle proprie pretese, era calcolata tenendo conto della indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, di ferie non godute.
Quindi, da un lato emerge, pacificamente, che non vi fosse una controversia tra le parti in ordine alla questione dei buoni pasto o dei premi di produttività, e che gli aspetti in contestazione fossero, in modo specifico, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intervenuto ai danni del dirigente, e le connesse spettanze/rivendicazioni economiche e giuridiche da parte dello stesso;
dall'altro, è evidente che l'indebito si è determinato Pt_1
Contr solo successivamente, in base alle verifiche ispettive del ed investiva somme pacificamente non dovute al dirigente perché neppure previste o contemplate dalla CCNL.
Come correttamente osservato da parte opposta nella propria memoria, nel richiamare una pronuncia di legittimità, “l'indagine sulla comune intenzione dei contraenti deve tener tuttavia conto del criterio generale per cui, ove rispetto a un medesimo rapporto siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a plurime questioni controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che a norma dell'art. 1364 c.c., le espressioni usate nel contratto, finanche ove generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
cosicché, se il negozio transattivo concerne soltanto alcuna delle eventuali controversie, esso non si estende, malgrado l'eventuale ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto.” (Cass. sentenza n. 21557/2021).
Pertanto, nel caso in esame ben può affermarsi che le somme chieste in restituzione siano ripetibili, nonostante l'invocata transazione che, come visto, non atteneva minimamente alla debenza di somme a titolo di buoni pasto o di premi produttività e che verteva su differenti rivendicazioni economiche e giuridiche effettuate da parte dell'opponente.
3.Quanto agli altri motivi di opposizione, si rileva che le somme sono state richieste a seguito della verifica dell'assenza di previsioni del CCNL che consentissero siffatte erogazioni (la cui percezione, come detto al punto 1 della motivazione, risulta provata, precisandosi che i buoni pasto, come emerge dalle busta paga, consistevano in erogazioni monetarie, non in ticket
pagina 4 di 6 spendibili); peraltro, parte opponente non ha indicato quali sarebbero le norme collettive o aziendali che potessero giustificare tali erogazioni.
Sul punto, la S.C. (sez. lavoro ordinanza n.14672/22) ha precisato che “nel pubblico impiego privatizzato, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un trattamento economico che non trova titolo nel contratto collettivo, nemmeno se di miglior favore, in quanto gli aspetti retributivi sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad escludere
l'indebito che la corresponsione da parte del datore pubblico sia avvenuta consapevolmente
e volontariamente.”
Né rileva, ai fini della possibilità di trattenere le somme, la buona fede nella percezione, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 8 del 27/1/2023, che si è pronunciata in merito alla questione di legittimità dell'art. 2033 C.C. (in riferimento agli artt. 11 e 117, I comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU), anche in relazione al tale aspetto rilevandone la incidenza solo sotto il profilo delle modalità di restituzione, ma non della debenza della stessa (“nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni”); la Consulta, nella richiamata pronuncia, ha ritenuto di poter affermare che il quadro di tutele offerto dall'ordinamento nazionale consente di superare ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117 Cost.
Risulta peraltro come la Camera di Commercio, nella nota inviata il 28.09.2016, abbia già manifestato all'opponente la possibilità di una rateizzazione, invitandolo al pagamento ovvero a “contattare gli uffici camerali al fine di definire un piano di rateizzazione di quanto dovuto”.
Ne deriva che l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio del recupero (cfr. già Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011, n. 6278;
Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. civ. 20 febbraio 2017,
n. 4323).
Quanto ai buoni pasto, si ribadisce che nel caso in esame l'erogazione era consistita nel pagamento in busta paga di somme di denaro, pur non spettando all'opponente -in ragione del CCNL di riferimento- né l'attribuzione di ticket né, di conseguenza, di importi in denaro da poter imputare a tale causale.
4.Parzialmente fondata è l'eccezione in ordine alla misura delle somme da restituire sotto il profilo del lordo/netto.
pagina 5 di 6 Dalle buste paga prodotte emerge, infatti, che le somme a titolo di buoni pasto non siano state assoggettate a trattenute fiscali;
gli importi sono indicati nelle competenze e posti tra parentesi;
sono state, invece, oggetto di tassazione Irpef le somme corrisposte a titolo di premi produttività (in base alla ordinaria regola del datore sostituto d'imposta).
La S.C. (cfr. ordinanza n.21196/20) ha chiarito che, in caso di ripetizione di somme retributive non dovute, il datore di lavoro ha il diritto di ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno "ex tunc" dell'obbligo fiscale ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, anche nelle ipotesi di inesistenza totale dell'obbligo.
Pertanto, la somma di euro 10.909,00 va restituita al netto, mentre la somma di euro
2.980,08, erogata a titolo di buoni pasto, andrà integralmente restituita.
5.Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite, visto che la percezione delle somme è avvenuta in dipendenza di una erogazione -non dovuta, acclarata come tale all'esito di verifiche ispettive- effettuata dal datore di lavoro e percepita dal lavoratore in ragione di un legittimo affidamento (legittimo affidamento che, come visto, pur non incidendo sulla sussistenza del diritto alla restituzione, ben può essere valutato sotto il diverso profilo della pronuncia sulle spese processuali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1.Revoca il D.I. n. 225/2023;
2.Condanna alla restituzione in favore della Camera di Commercio opposta Parte_1 della somma di euro 2.980,08, erogata a titolo di “buoni pasto”, nonché delle somme nette ricevute a titolo di produttività negli anni 2009 e 2010 (lordo pari ad euro 10.909,00), oltre interessi dai pagamenti eseguiti al soddisfo;
3. Compensa integralmente le spese processuali.
Campobasso, 28 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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