Decreto cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 25/02/2026, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03495/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6661 del 2025, proposto da
CO IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MI NO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria finale del concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 21 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa CA UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente, posizionatosi in posizione non utile nella graduatoria finale del concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024, con il ricorso in epigrafe ha contestato la mancata attribuzione di 1,2 punti – che l’art. 5, co. 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso conferiva al titolo “RESPONSABILE POSTO, SOTTOSEZIONE, NUCLEO, SETTORE, SEZIONE O SQUADRA” – sostenendo che non gli sarebbe stato riconosciuto l’incarico di "Responsabile del Settore I - Ufficio Informatico e Statistiche della Zona VI della Polizia di Frontiera - Ufficio di Frontiera marittima di Napoli", documentato dall'atto di nomina dirigenziale del 18 ottobre 2021, ancorché riconducibile a tale categoria di titoli;
considerato che, con nota depositata in data 10 maggio 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
considerato che la suddetta rinuncia al ricorso è tuttavia da considerarsi irrituale in quanto non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84 c.p.a., considerato che il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso ha provveduto alla notifica alle altre parti, ma non almeno dieci giorni prima dell’udienza (cfr. tra le tante C.d.S., sez. V, sent. n. 2940 del 2015, e sez. IV, sent. n. 1846 del 2017), e, pertanto, non può dar luogo ad una pronuncia di dichiarazione di estinzione del giudizio;
ritenuto che da tale "rinuncia irrituale", è, però, possibile desumere, come da giurisprudenza costante, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall'art. 84, co. 4, c.p.a. che dispone che " anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa " (cfr. cit. C.d.S., sez. V, n. 2940 del 2015, e sez. IV, sent. n. 1846 del 2017);
ritenuto, in definitiva, che, alla luce di quanto rappresentato dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in assenza di osservazioni della parte resistente e tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO IL, Presidente
CA UR, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA UR | IO IL |
IL SEGRETARIO