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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 576/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 781/2020 resa dal Tribunale di SS., pubblicata il 27.5.2020, avente ad oggetto: usucapione;
vertente tra
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alessi e presso il cui studio C.F._1
in SS via Santa Maria del Selciato, 4 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
- appellante -
Contro
in persona dell'Assessore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
SS (c.f.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is. 221 è ope legis C.F._2
domiciliato;
- appellato –
Controparte_2
[...] - appellato contumace -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 4.7.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2012, conveniva in giudizio Parte_1
l ed il Controparte_1 Controparte_3
al fine di ottenere l'accertamento del suo possesso materiale e giuridico e quindi
[...]
anche del diritto di proprietà per usucapione di un tratto di terreno sito in SS, località
Casa Bianca , a valle della strada statale 113, identificato oggi in catasto al Foglio mappa 20
Particelle 841, 842, 1676, 1689, 29 e 417. A sostegno delle domande esponeva che con atto del 8.1.1907 in notaio , l'allora vendette a Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
una zona di arenile demaniale ricadente a valle della strada statale 113 località Casablanca
di SS della superficie complessiva di mq.
3.160 oggi identificata catastalmente al foglio di mappa 20 particelle catastali 29,417,1676 e 1689 del Comune di SS . Con successivo atto del 22.11.1921 in notaio , l'allora vendette in favore Persona_2 Controparte_6
di una zona di arenile demaniale della superficie di mq 1.421,37, oggi Parte_2
identificata al foglio di mappa 20 particelle 841 e 842 posta più vicino alla linea di costa rispetto a quella oggetto del contratto di vendita in favore di del 1907 . Con atto di vendita del CP_5
4.12.1934 in notaio , vendette tutto il suo potere - Persona_3 Parte_2
comprensivo del terreno acquistato da con atto del 1907, pervenuto per Controparte_5
successione alla sorella - a . Con atto di vendita del 1973 Persona_4 Persona_5
in notaio , ha venduto parte di detto terreno - Persona_6 Persona_5
precisamente mq. 530 identificato dal foglio 84 sub b di mq 530, in ditta e il Persona_5
secondo corpo esteso mq 703 foglio 20 particella 29 sub b), oggi identificato alla particella
2 841 foglio mappa 20 del Comune di SS, in ditta a Demanio Pubblico dello Sato e concessionario precario - all'attore. L'attore sosteneva che porzione di Persona_5
quanto venduto dal con regolari atti di acquisto da parte di privati fosse CP_4
corrispondente a quanto dallo stesso posseduto ed oggi catastalmente identificato
nelle sopra indicate particelle. Esponeva inoltre che in precedenza e segnatamente in data
11/12/1893 era stato redatto un verbale di delimitazione (rep. n. 190, reg. il 24.8.1985 al n.
815, libro II, foglio 49, volume 93) nel quale si identificava l'usurpazione perpetrata da
[...]
ai danni del demanio, atto da intendersi prodromico alla sdemanializzazione del CP_5
bene per la sua successiva vendita. Nonostante ciò e le reiterate richieste rivolte agli organi competenti, l'attore non era riuscito ad ottenere la voltura dei beni sopra indicati, risultando ancora non già proprietario ma mero avente causa di un concessionario precario. Ai fini della ricostruzione storica degli eventi, l'attore esponeva inoltre che il territorio a valle della strada statale 113 era stato caratterizzato da arretramento del mare e che, quindi, si erano creati ampi e fertili spazi liberi motivo per il quale i contadini si erano appropriati dell'arenile coltivandolo e traendone i frutti sino a quando, perlappunto nel 1893, era intervenuto il primo verbale di delimitazione finalizzato alla successiva regolarizzazione delle aree in favore dei privati che si rendessero acquirenti delle stesse. L'attore, comunque, affermava di avere ormai il possesso dei beni indicati da oltre un ventennio e quindi, avendo inoltre i beni perso la loro caratteristiche di demanialità, chiedeva dichiararsi la maturazione del suo diritto di proprietà
per avvenuta usucapione.
Il si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno oggetto di causa ricadeva nel demanio marittimo regionale. L' si Controparte_1
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in ragione della natura demaniale dei terreni controversi e dell'insussistenza dei presupposti applicativi previsti all'art. 1158 c.c., rilevando che la ditta è stato titolare di un licena Parte_1
3 di concessine ad uso agricolo, relativa all'occupazione di mq.
6.092 di terreno, identificato catastalmente con porzioni delle particelle 417, 29 e 58 del foglio di mappa n. 20, non rinnovata per carenza di presupposti . Con sentenza n. 781/2020 il Tribunale di SS
evidenziava come la richiesta di declaratoria di usucapione di arenile involge aree facenti parte del demanio marittimo regionale rispetto ai quali la sdemanializzazione non può
realizzarsi in forma tacita ma necessita dell'adozione di in decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto, della non utilizzabilità della zona per usi pubblici del mare. Escludeva che in assenza di un decreto ministeriale , avente carattere costitutivo di sdemanializzazione delle aree di cui trattasi, possa verificarsi una sdemanializzazione tacita ai fini dell'usucapione e rigettava la domanda attorea con condanna alle spese .
Con atto di citazione, il 4.9.2020, proponeva ricorso in appello avverso la Parte_1
sentenza di prime cure, di cui chiedeva la riforma, con conseguente accoglimento delle domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del 2.12.2020, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_1
rilevava la inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario, di cui chiedeva il rigetto,
con conferma della sentenza impugnata. Con provvedimento reso all'udienza del 4.3.2021
la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Indi con ordinanza del 5.12.2023 la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo affinché venisse acquisita CTU per accertare : “a) verificare, tenuto conto
delle variazioni catastali succedutesi nel tempo, la corrispondenza dei terreni reclamati in
usucapione da con quelli di cui agli atti di trasferimento del diritto di Parte_1
proprietà indicati dal medesimo, nonché la corrispondenza dei terreni contemplati in Pt_1
tali atti con quelli di cui alle perimetrazioni parimenti richiamate dall'appellante; b) redigere
analitica planimetria relativa a tali terreni e di quelli circostanti, con precisa indicazione dei
confini, ed apposita planimetria comparativa per sovrapposizione con quella catastale;
c)
4 accertare se per i terreni suddetti sia eventualmente intervenuto provvedimento
amministrativo di ridemanializzazione da parte dell'Autorità competente”. Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 6.6.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale la porzione di fondo in suo possesso, oggetto della domanda di acquisto per usucapione e identificata in catasto alle particelle 841, 842,1676,1689,29 e 417 del foglio 20
del Comune di SS, risultava essere demaniale e, come tale, insuscettibile di essere usucapita.
La tesi dell'appellante si fonda sull'assunto che la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo prima del 1942, anno di entrata in vigore dei vigenti codice civile e codice della navigazione, non fosse sottoposta a particolari formalità e potesse quindi conseguire alla cosiddetta “sdemanializzazione de facto”.
L'appellante ha ripercorso le vicende correlate al progressivo avanzamento della linea di costa verificatosi sin dal 1830 circa e per quasi un secolo in una fascia di territorio del Comune di
SS tra le contrade Mortelle, Timpazzi e Tono. Il ritiro del mare aveva lasciato terreno fertile che era stato oggetto di occupazione da parte dei contadini del posto che avevano ampliato le aree da loro coltivate.
Tale fenomeno aveva indotto le autorità amministrative del tempo ad operare una nuova demarcazione fra l'arenile demaniale e le proprietà private.
L'appellante ha quindi esposto che, essendo proseguito nei decenni successivi il fenomeno del ritiro del mare e dell'avanzamento delle occupazioni da parte dei contadini, già nel 1915 e nuovamente nel 1917 le Amministrazioni dello Stato avevano effettuato nuovi sopralluoghi e redatto planimetrie aggiornate nelle quali, agli usurpi accertati nel 1893 (colorati in rosso), se
5 ne erano aggiunti altri di maggiore estensione (colorati in giallo quelli accertati nel 1915 ed in verde quelli del 1917). Erano stati così redatti tre elenchi su modulistica denominata mod. 125,
in funzione degli atti di vendita che l'Amministrazione avrebbe fatto negli anni successivi,
previa sdemanializzazione dei beni: il primo comprendente 15 lotti usurpati all'epoca della prima legittimazione del 1893 (evidentemente, osserva la Corte, quei soli lotti - tra i ben più
numerosi allora identificati – che non erano stati ancora oggetto di cessione ai privati); il secondo ed il terzo comprendenti gli usurpi accertati nel 1915 e nel 1917.
L'appellante sostiene che porzione di quanto venduto dal con regolari atti di CP_4
acquisto da parte di privati sia corrispondente a quanto dallo stesso posseduto da oltre un ventennio e chiede la declaratoria di usucapione.
Ciò premesso, osserva la Corte che il c.t.u. arch. , anche tramite l'allegata Persona_7
documentazione fotografica, ha rilevato che il tratto di terreno posseduto dall'attore, è
individuato nelle particelle 1689,1676 e 841 foglio 20, essendo delimitato lungo tutto il perimetro con muretti con soprastanti rete metalliche, con la presenza di un cancello
carrabile in ferro al confine con la spiaggia del mare. Sulla base dello stato di fatto riscontrato (recinzione) l'analisi del possesso dei terreni reclamati in usucapione viene limitato a quelli identificati nel foglio 20 delle particelle 1689, 1676 e 841, a fronte della domanda comprendente anche le particelle 417,29 e 842, per le quali non vi è possesso alcuno da parte dell'appellante. Dall'esame delle visure storiche si rileva che solo la particella 841 è
intestata all'appellante quale concessionario precario e che tutte le Parte_1
particelle oggetto di causa derivano da successivi frazionamenti della particelle 29 e 417,
come dettagliatamente indicato dal ctu nella sua relazione. Il CTU operando una disamina degli atti di compravendita conferma la corrispondenza dei terreni reclamati in
usucapione con quelli oggetto di vendita da parte del demanio con atti del 8.1.1907 e
del 22.11.1921 (allegato 8 planimetria catastale attuale con evidenziate le aree vendute dal demanio quadretti rossi vendita del 8.1.1907 e pallini veri vendita del 22.11.1921).
6 Il ctu ha redatto analitica planimetria relativa ai terreni e precisa indicazione dei confini e apposita planimetria comparativa per sovrapposizione di quella catastale ( Allegato 9,10,11 e
Libretto di campagna). Dalle operazioni peritali è emerso che le particelle 1676 e 1689,
oggetto della domanda, ricadono all'interno di quella (maggiore) estensione che già al 1893
era stata oggetto di occupazione da parte di e allo stesso ceduta con atto Controparte_5
notarile del 8.1.1907, mentre la particella 841 ricade all'interno di quella (maggiore) estensione che era stata oggetto di occupazione di e alla stessa ceduta con atto Parte_2
notarile del 22.11.1921.
L'assessorato Territorio e Ambiente di SS, interpellato dal CTU al fine di rispondere al quesito n. c) del mandato afferma che il terreno de quo non è stato interessato né da un provvedimento di sdemanializzazione che di ridemanilizzazione
Dalla perizia redatta dal CTU emergono indizi sul fatto che l'area già occupata all'epoca del primo atto del 1907 in favore di (comprendente le particelle 1676 e 1689 oggetto di CP_5
causa) e dell'atto del 11.11.1921 in favore di ( comprendente la particella Parte_2
841 oggetto di causa) fosse stata oggetto di una formale sclassificazione da parte dell'autorità
demaniale e di una sua riconduzione all'interno del patrimonio dello Stato (avvenuta ai sensi dell'art. 429 del c.c. del 1865 e dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877),
suscettibile di essere usucapita da parte del privato.
Posto dunque che il possesso da parte dell'appellante, dalla descrizione e verifica dei luoghi da parte del c.t.u., è accertato solo per le particelle 841, 1676 e 1689 del foglio 20 del
Comune di SS, l'anteriorità ultraventennale di tale condizione di fatto – necessaria alla pronuncia dell'acquisto per usucapione - è stata oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente che comprova il rilascio in favore di
[...]
di una licenza di uso agricolo scaduta il 31.12.1986, relativa a mq.
6.092 di terreno Pt_1
identificato catastalmente al foglio di mappa 20 del Comune di SS, con porzione della particella 417 oggi identificata nella particella 1689, particella n. 29 frazionata nel 1973 in
7 particella 1676, 841, 842 e 29 e particella 58 non occupata.
La superficie oggi occupata è di 1.574,00 rispetto ai mq. 6.092,00 di cui all'originario titolo concessorio. La particella 841 risulta cointestata al Demanio dello Stato Controparte_7
diritto del concedente1/1 e alla ditta concessionario precario , mentre le Parte_1
particelle 1676 e 1689 risultano cointestate al diritto Controparte_8
del concedente1/1 e alla ditta concessionario precario. Persona_5
La Corte osserva che osta all'accoglimento della domanda di acquisto a titolo originario, per le particelle 842, 29 e 417 il corpus possessionis, mentre per le particelle 841,1676 e 1689
deficia l'animus possidenti, siccome ha goduto fino al 31.12.1986 di Parte_1
concessione ad uso agricolo e presentato richiesta di rinnovo fino al 14.1.1994, per come indicato dalla relazione della Capitaneria di Porto di SS del 14.9.2011 prot. N.31680 (agli atti in uno alla relazione del CTU ), non fatta aggetto di specifica e puntale contestazione.
L'atteggiamento dell'appellante è del tutto incompatibile con l'animus di chi in buona fede si considera proprietario del bene, rendendo evidente che, con la richiesta di rinnovo della concessione ad uso agricolo, lo stesso si considera mero detentore del bene. In ogni caso essendo stato richiesto sino al 1994 il rinnovo della concessione, al momento dell'introduzione del giudizio (2012) non è maturato il termine ventennale per l'usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SS, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 576/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 781/2020 resa dal Tribunale di SS.,
pubblicata il 27.5.2020, avente ad oggetto: usucapione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
8 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_9
delle spese del presente grado, che liquida, in euro 2.900,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
pone spese, le spese di CTU,
come da decreto di liquidazione in atti, a carico dell'appellante;
- nulla per le spese nei confronti del , attesa la contumacia;
Controparte_3
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in SS nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 576/2020 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 781/2020 resa dal Tribunale di SS., pubblicata il 27.5.2020, avente ad oggetto: usucapione;
vertente tra
, nato il [...] a [...] e ivi residente in [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Alessi e presso il cui studio C.F._1
in SS via Santa Maria del Selciato, 4 è elettivamente domiciliato per procura in atti;
- appellante -
Contro
in persona dell'Assessore Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
SS (c.f.: , nei cui Uffici, in Via dei Mille is. 221 è ope legis C.F._2
domiciliato;
- appellato –
Controparte_2
[...] - appellato contumace -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 4.7.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.3.2012, conveniva in giudizio Parte_1
l ed il Controparte_1 Controparte_3
al fine di ottenere l'accertamento del suo possesso materiale e giuridico e quindi
[...]
anche del diritto di proprietà per usucapione di un tratto di terreno sito in SS, località
Casa Bianca , a valle della strada statale 113, identificato oggi in catasto al Foglio mappa 20
Particelle 841, 842, 1676, 1689, 29 e 417. A sostegno delle domande esponeva che con atto del 8.1.1907 in notaio , l'allora vendette a Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
una zona di arenile demaniale ricadente a valle della strada statale 113 località Casablanca
di SS della superficie complessiva di mq.
3.160 oggi identificata catastalmente al foglio di mappa 20 particelle catastali 29,417,1676 e 1689 del Comune di SS . Con successivo atto del 22.11.1921 in notaio , l'allora vendette in favore Persona_2 Controparte_6
di una zona di arenile demaniale della superficie di mq 1.421,37, oggi Parte_2
identificata al foglio di mappa 20 particelle 841 e 842 posta più vicino alla linea di costa rispetto a quella oggetto del contratto di vendita in favore di del 1907 . Con atto di vendita del CP_5
4.12.1934 in notaio , vendette tutto il suo potere - Persona_3 Parte_2
comprensivo del terreno acquistato da con atto del 1907, pervenuto per Controparte_5
successione alla sorella - a . Con atto di vendita del 1973 Persona_4 Persona_5
in notaio , ha venduto parte di detto terreno - Persona_6 Persona_5
precisamente mq. 530 identificato dal foglio 84 sub b di mq 530, in ditta e il Persona_5
secondo corpo esteso mq 703 foglio 20 particella 29 sub b), oggi identificato alla particella
2 841 foglio mappa 20 del Comune di SS, in ditta a Demanio Pubblico dello Sato e concessionario precario - all'attore. L'attore sosteneva che porzione di Persona_5
quanto venduto dal con regolari atti di acquisto da parte di privati fosse CP_4
corrispondente a quanto dallo stesso posseduto ed oggi catastalmente identificato
nelle sopra indicate particelle. Esponeva inoltre che in precedenza e segnatamente in data
11/12/1893 era stato redatto un verbale di delimitazione (rep. n. 190, reg. il 24.8.1985 al n.
815, libro II, foglio 49, volume 93) nel quale si identificava l'usurpazione perpetrata da
[...]
ai danni del demanio, atto da intendersi prodromico alla sdemanializzazione del CP_5
bene per la sua successiva vendita. Nonostante ciò e le reiterate richieste rivolte agli organi competenti, l'attore non era riuscito ad ottenere la voltura dei beni sopra indicati, risultando ancora non già proprietario ma mero avente causa di un concessionario precario. Ai fini della ricostruzione storica degli eventi, l'attore esponeva inoltre che il territorio a valle della strada statale 113 era stato caratterizzato da arretramento del mare e che, quindi, si erano creati ampi e fertili spazi liberi motivo per il quale i contadini si erano appropriati dell'arenile coltivandolo e traendone i frutti sino a quando, perlappunto nel 1893, era intervenuto il primo verbale di delimitazione finalizzato alla successiva regolarizzazione delle aree in favore dei privati che si rendessero acquirenti delle stesse. L'attore, comunque, affermava di avere ormai il possesso dei beni indicati da oltre un ventennio e quindi, avendo inoltre i beni perso la loro caratteristiche di demanialità, chiedeva dichiararsi la maturazione del suo diritto di proprietà
per avvenuta usucapione.
Il si costituiva in giudizio eccependo la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva, in quanto il terreno oggetto di causa ricadeva nel demanio marittimo regionale. L' si Controparte_1
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in ragione della natura demaniale dei terreni controversi e dell'insussistenza dei presupposti applicativi previsti all'art. 1158 c.c., rilevando che la ditta è stato titolare di un licena Parte_1
3 di concessine ad uso agricolo, relativa all'occupazione di mq.
6.092 di terreno, identificato catastalmente con porzioni delle particelle 417, 29 e 58 del foglio di mappa n. 20, non rinnovata per carenza di presupposti . Con sentenza n. 781/2020 il Tribunale di SS
evidenziava come la richiesta di declaratoria di usucapione di arenile involge aree facenti parte del demanio marittimo regionale rispetto ai quali la sdemanializzazione non può
realizzarsi in forma tacita ma necessita dell'adozione di in decreto ministeriale avente carattere costitutivo, il quale segue alla verifica in concreto, della non utilizzabilità della zona per usi pubblici del mare. Escludeva che in assenza di un decreto ministeriale , avente carattere costitutivo di sdemanializzazione delle aree di cui trattasi, possa verificarsi una sdemanializzazione tacita ai fini dell'usucapione e rigettava la domanda attorea con condanna alle spese .
Con atto di citazione, il 4.9.2020, proponeva ricorso in appello avverso la Parte_1
sentenza di prime cure, di cui chiedeva la riforma, con conseguente accoglimento delle domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio. Con comparsa del 2.12.2020, si costituiva in giudizio l' , il quale Controparte_1
rilevava la inammissibilità ed infondatezza del gravame avversario, di cui chiedeva il rigetto,
con conferma della sentenza impugnata. Con provvedimento reso all'udienza del 4.3.2021
la Corte, ritenuta l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c , rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Indi con ordinanza del 5.12.2023 la Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo affinché venisse acquisita CTU per accertare : “a) verificare, tenuto conto
delle variazioni catastali succedutesi nel tempo, la corrispondenza dei terreni reclamati in
usucapione da con quelli di cui agli atti di trasferimento del diritto di Parte_1
proprietà indicati dal medesimo, nonché la corrispondenza dei terreni contemplati in Pt_1
tali atti con quelli di cui alle perimetrazioni parimenti richiamate dall'appellante; b) redigere
analitica planimetria relativa a tali terreni e di quelli circostanti, con precisa indicazione dei
confini, ed apposita planimetria comparativa per sovrapposizione con quella catastale;
c)
4 accertare se per i terreni suddetti sia eventualmente intervenuto provvedimento
amministrativo di ridemanializzazione da parte dell'Autorità competente”. Acquisita la consulenza tecnica d'ufficio la Corte, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza cartolare del 6.6.2024, assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con un articolato gravame l'appellante ha censurato l'affermazione del primo giudice secondo la quale la porzione di fondo in suo possesso, oggetto della domanda di acquisto per usucapione e identificata in catasto alle particelle 841, 842,1676,1689,29 e 417 del foglio 20
del Comune di SS, risultava essere demaniale e, come tale, insuscettibile di essere usucapita.
La tesi dell'appellante si fonda sull'assunto che la sdemanializzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo prima del 1942, anno di entrata in vigore dei vigenti codice civile e codice della navigazione, non fosse sottoposta a particolari formalità e potesse quindi conseguire alla cosiddetta “sdemanializzazione de facto”.
L'appellante ha ripercorso le vicende correlate al progressivo avanzamento della linea di costa verificatosi sin dal 1830 circa e per quasi un secolo in una fascia di territorio del Comune di
SS tra le contrade Mortelle, Timpazzi e Tono. Il ritiro del mare aveva lasciato terreno fertile che era stato oggetto di occupazione da parte dei contadini del posto che avevano ampliato le aree da loro coltivate.
Tale fenomeno aveva indotto le autorità amministrative del tempo ad operare una nuova demarcazione fra l'arenile demaniale e le proprietà private.
L'appellante ha quindi esposto che, essendo proseguito nei decenni successivi il fenomeno del ritiro del mare e dell'avanzamento delle occupazioni da parte dei contadini, già nel 1915 e nuovamente nel 1917 le Amministrazioni dello Stato avevano effettuato nuovi sopralluoghi e redatto planimetrie aggiornate nelle quali, agli usurpi accertati nel 1893 (colorati in rosso), se
5 ne erano aggiunti altri di maggiore estensione (colorati in giallo quelli accertati nel 1915 ed in verde quelli del 1917). Erano stati così redatti tre elenchi su modulistica denominata mod. 125,
in funzione degli atti di vendita che l'Amministrazione avrebbe fatto negli anni successivi,
previa sdemanializzazione dei beni: il primo comprendente 15 lotti usurpati all'epoca della prima legittimazione del 1893 (evidentemente, osserva la Corte, quei soli lotti - tra i ben più
numerosi allora identificati – che non erano stati ancora oggetto di cessione ai privati); il secondo ed il terzo comprendenti gli usurpi accertati nel 1915 e nel 1917.
L'appellante sostiene che porzione di quanto venduto dal con regolari atti di CP_4
acquisto da parte di privati sia corrispondente a quanto dallo stesso posseduto da oltre un ventennio e chiede la declaratoria di usucapione.
Ciò premesso, osserva la Corte che il c.t.u. arch. , anche tramite l'allegata Persona_7
documentazione fotografica, ha rilevato che il tratto di terreno posseduto dall'attore, è
individuato nelle particelle 1689,1676 e 841 foglio 20, essendo delimitato lungo tutto il perimetro con muretti con soprastanti rete metalliche, con la presenza di un cancello
carrabile in ferro al confine con la spiaggia del mare. Sulla base dello stato di fatto riscontrato (recinzione) l'analisi del possesso dei terreni reclamati in usucapione viene limitato a quelli identificati nel foglio 20 delle particelle 1689, 1676 e 841, a fronte della domanda comprendente anche le particelle 417,29 e 842, per le quali non vi è possesso alcuno da parte dell'appellante. Dall'esame delle visure storiche si rileva che solo la particella 841 è
intestata all'appellante quale concessionario precario e che tutte le Parte_1
particelle oggetto di causa derivano da successivi frazionamenti della particelle 29 e 417,
come dettagliatamente indicato dal ctu nella sua relazione. Il CTU operando una disamina degli atti di compravendita conferma la corrispondenza dei terreni reclamati in
usucapione con quelli oggetto di vendita da parte del demanio con atti del 8.1.1907 e
del 22.11.1921 (allegato 8 planimetria catastale attuale con evidenziate le aree vendute dal demanio quadretti rossi vendita del 8.1.1907 e pallini veri vendita del 22.11.1921).
6 Il ctu ha redatto analitica planimetria relativa ai terreni e precisa indicazione dei confini e apposita planimetria comparativa per sovrapposizione di quella catastale ( Allegato 9,10,11 e
Libretto di campagna). Dalle operazioni peritali è emerso che le particelle 1676 e 1689,
oggetto della domanda, ricadono all'interno di quella (maggiore) estensione che già al 1893
era stata oggetto di occupazione da parte di e allo stesso ceduta con atto Controparte_5
notarile del 8.1.1907, mentre la particella 841 ricade all'interno di quella (maggiore) estensione che era stata oggetto di occupazione di e alla stessa ceduta con atto Parte_2
notarile del 22.11.1921.
L'assessorato Territorio e Ambiente di SS, interpellato dal CTU al fine di rispondere al quesito n. c) del mandato afferma che il terreno de quo non è stato interessato né da un provvedimento di sdemanializzazione che di ridemanilizzazione
Dalla perizia redatta dal CTU emergono indizi sul fatto che l'area già occupata all'epoca del primo atto del 1907 in favore di (comprendente le particelle 1676 e 1689 oggetto di CP_5
causa) e dell'atto del 11.11.1921 in favore di ( comprendente la particella Parte_2
841 oggetto di causa) fosse stata oggetto di una formale sclassificazione da parte dell'autorità
demaniale e di una sua riconduzione all'interno del patrimonio dello Stato (avvenuta ai sensi dell'art. 429 del c.c. del 1865 e dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877),
suscettibile di essere usucapita da parte del privato.
Posto dunque che il possesso da parte dell'appellante, dalla descrizione e verifica dei luoghi da parte del c.t.u., è accertato solo per le particelle 841, 1676 e 1689 del foglio 20 del
Comune di SS, l'anteriorità ultraventennale di tale condizione di fatto – necessaria alla pronuncia dell'acquisto per usucapione - è stata oggetto di puntuale e specifica contestazione da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente che comprova il rilascio in favore di
[...]
di una licenza di uso agricolo scaduta il 31.12.1986, relativa a mq.
6.092 di terreno Pt_1
identificato catastalmente al foglio di mappa 20 del Comune di SS, con porzione della particella 417 oggi identificata nella particella 1689, particella n. 29 frazionata nel 1973 in
7 particella 1676, 841, 842 e 29 e particella 58 non occupata.
La superficie oggi occupata è di 1.574,00 rispetto ai mq. 6.092,00 di cui all'originario titolo concessorio. La particella 841 risulta cointestata al Demanio dello Stato Controparte_7
diritto del concedente1/1 e alla ditta concessionario precario , mentre le Parte_1
particelle 1676 e 1689 risultano cointestate al diritto Controparte_8
del concedente1/1 e alla ditta concessionario precario. Persona_5
La Corte osserva che osta all'accoglimento della domanda di acquisto a titolo originario, per le particelle 842, 29 e 417 il corpus possessionis, mentre per le particelle 841,1676 e 1689
deficia l'animus possidenti, siccome ha goduto fino al 31.12.1986 di Parte_1
concessione ad uso agricolo e presentato richiesta di rinnovo fino al 14.1.1994, per come indicato dalla relazione della Capitaneria di Porto di SS del 14.9.2011 prot. N.31680 (agli atti in uno alla relazione del CTU ), non fatta aggetto di specifica e puntale contestazione.
L'atteggiamento dell'appellante è del tutto incompatibile con l'animus di chi in buona fede si considera proprietario del bene, rendendo evidente che, con la richiesta di rinnovo della concessione ad uso agricolo, lo stesso si considera mero detentore del bene. In ogni caso essendo stato richiesto sino al 1994 il rinnovo della concessione, al momento dell'introduzione del giudizio (2012) non è maturato il termine ventennale per l'usucapione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SS, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 576/2020 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 781/2020 resa dal Tribunale di SS.,
pubblicata il 27.5.2020, avente ad oggetto: usucapione, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
8 - condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_9
delle spese del presente grado, che liquida, in euro 2.900,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
pone spese, le spese di CTU,
come da decreto di liquidazione in atti, a carico dell'appellante;
- nulla per le spese nei confronti del , attesa la contumacia;
Controparte_3
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante.
Così deciso in SS nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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