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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2024 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate da parte ricorrente all'udienza del 4/12/2024 con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato ha promosso ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento dei compensi professionali con riferimento
[...] all'assistenza legale prestata in favore di questi nel procedimento di separazione consensuale dalla moglie instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca nell'anno 2022. Persona_1
pagina 1 di 3 All'udienza del 4.12.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nessuno è comparso per il convenuto, che è stato dichiarato contumace e il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La domanda è fondata e deve essere accolta, poiché parte ricorrente ha fornito adeguata prova sia dell'an che del quantum debeatur.
La prova del contratto di patrocinio per l'assistenza legale nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi risulta dal deposito nel fascicolo telematico della procura rilasciata dal cliente, mentre quella del concreto svolgimento dell'incarico è assolta tramite il deposito del ricorso per separazione consensuale, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, del verbale di udienza presidenziale e della sentenza di separazione emessa.
Si ritiene altresì congrua la quantificazione del corrispettivo richiesto a titolo di compenso, pari ad € 1.743,74, in luogo di quello inferiore di € 1.400,00, oggetto di “sconto”, inizialmente indicato nella notula trasmessa al cliente in data 30/09/2022. Il professionista, come si evince dal contenuto della predetta notula, aveva infatti formulato espressa riserva di pretendere l'intero importo in caso di mancato spontaneo pagamento della somma originariamente richiesta;
dagli atti è emerso che il convenuto è rimasto inadempiente anche in seguito ai solleciti informali inviati via whatsapp nel corso dell'anno 2023 nonostante le promesse di pagamento (vedasi la chat prodotta sub doc. 8) e a quello formale del 30.05.2024 (doc. 9). È pertanto legittima la richiesta di pagamento dei compensi senza riduzione, essendo peraltro i medesimi calcolati in misura alquanto ridotta rispetto ai valori medi di cui al d.m. di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 950,00 a titolo di onorario, considerate le fasi di studio ed introduttiva e la partecipazione ad un'unica udienza (tenuto conto del concreto svolgimento del giudizio), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre alle spese di iscrizione a ruolo e di notifica per € 149,52.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Condanna a pagare alla ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma CP_1 di € 1.743,74, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della notifica del ricorso sino al saldo;
pagina 2 di 3 - Condanna a pagare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 149,52 per CP_1 esborsi e in € 950,00 per onorario, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Lucca, 3 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2193/2024 promossa da:
(C.F. ), che si difende in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate da parte ricorrente all'udienza del 4/12/2024 con riferimento a quelle rassegnate in ricorso, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avvocato ha promosso ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 nei confronti di Parte_1 CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento dei compensi professionali con riferimento
[...] all'assistenza legale prestata in favore di questi nel procedimento di separazione consensuale dalla moglie instaurato dinanzi al Tribunale di Lucca nell'anno 2022. Persona_1
pagina 1 di 3 All'udienza del 4.12.2024, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nessuno è comparso per il convenuto, che è stato dichiarato contumace e il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, ha invitato parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La domanda è fondata e deve essere accolta, poiché parte ricorrente ha fornito adeguata prova sia dell'an che del quantum debeatur.
La prova del contratto di patrocinio per l'assistenza legale nel procedimento di separazione consensuale dei coniugi risulta dal deposito nel fascicolo telematico della procura rilasciata dal cliente, mentre quella del concreto svolgimento dell'incarico è assolta tramite il deposito del ricorso per separazione consensuale, del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, del verbale di udienza presidenziale e della sentenza di separazione emessa.
Si ritiene altresì congrua la quantificazione del corrispettivo richiesto a titolo di compenso, pari ad € 1.743,74, in luogo di quello inferiore di € 1.400,00, oggetto di “sconto”, inizialmente indicato nella notula trasmessa al cliente in data 30/09/2022. Il professionista, come si evince dal contenuto della predetta notula, aveva infatti formulato espressa riserva di pretendere l'intero importo in caso di mancato spontaneo pagamento della somma originariamente richiesta;
dagli atti è emerso che il convenuto è rimasto inadempiente anche in seguito ai solleciti informali inviati via whatsapp nel corso dell'anno 2023 nonostante le promesse di pagamento (vedasi la chat prodotta sub doc. 8) e a quello formale del 30.05.2024 (doc. 9). È pertanto legittima la richiesta di pagamento dei compensi senza riduzione, essendo peraltro i medesimi calcolati in misura alquanto ridotta rispetto ai valori medi di cui al d.m. di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 950,00 a titolo di onorario, considerate le fasi di studio ed introduttiva e la partecipazione ad un'unica udienza (tenuto conto del concreto svolgimento del giudizio), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre alle spese di iscrizione a ruolo e di notifica per € 149,52.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Condanna a pagare alla ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma CP_1 di € 1.743,74, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della notifica del ricorso sino al saldo;
pagina 2 di 3 - Condanna a pagare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 149,52 per CP_1 esborsi e in € 950,00 per onorario, oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge.
Lucca, 3 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Alice Croci
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