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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori
Magistrati
Dott.ssa LI Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925/2020 R.G., avente ad oggetto: domanda di separazione personale, promossa
DA
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale C.F._1
Alfredo Borgese, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a Catania il 09/10/1985, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Aiello, C.F._2
giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento della domanda e la conferma delle statuizioni rese in sede presidenziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c. in sostituzione
Tribunale di Catania
Prima Sezione Civile
dell'udienza del 26.09.2024, sulle conclusioni precisate come dette note, alla scadenza dei termini concessi ex art. 190, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.01.2020, ha adito il Parte_1
Tribunale, esponendo che, in data 18.10.2008, aveva contratto matrimonio con e che dalla suddetta unione erano Controparte_1
nati, il 10.10.2007, la figlia LI e, il 26.07.2012, il figlio . Per_1
1.1. La ricorrente ha dedotto, per un verso, che il rapporto coniugale si era deteriorato - a partire dalla fine del 2019 - a causa dell'uso di sostanze stupefacenti da parte del , e, per un altro CP_1
verso, che il marito non provvedeva al sostentamento morale e materiale dei figli.
1.2. La ha aggiunto di svolgere attività lavorativa per la Pt_1
quale percepisce uno stipendio mensile di euro 650,00, mentre il marito riceve una pensione di invalidità di circa euro 298,00, in ragione di un incidente stradale avvenuto prima del matrimonio.
1.3. Per i motivi sopra esposti, la ricorrente ha chiesto la sua separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo;
l'affidamento esclusivo dei figli minori;
l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
la regolamentazione in maniera protetta del diritto-dovere di visita del padre nei confronti dei figli;
la corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento della prole pari ad euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il
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pagamento di un assegno mensile di mantenimento per sé pari ad euro 200,00 mensili.
2. Istauratosi il contraddittorio, si è costituito , il Controparte_1
quale non si è opposto alla separazione, contestando, tuttavia, la fondatezza della domanda di addebito.
2.1. In particolare, ha sostenuto che la crisi del rapporto era in realtà da ricondurre unicamente al venir meno dell'affetto coniugale, negando di disinteressarsi dei figli.
2.2. Ha esposto che, a seguito di grave incidente stradale, soffriva di una grave encefalopatia, che gli ha provocato un deficit diffuso ed eterogeneo delle funzioni cognitive, con conseguente disturbo nel comportamento e nelle relazioni disadattive. Ha, inoltre, sottolineato che la ricorrente, quando si erano sposati, era consapevole delle sue condizioni di salute, atteso che l'incidente stradale si era verificato prima del matrimonio.
2.3. Il ha chiesto il rigetto della domanda di assegnazione CP_1
della casa coniugale - rilevando che la moglie non vi abita più e che essa è, attualmente, abitata da lui e dai propri genitori - ed il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente e dei figli, deducendo di non essere in grado di svolgere attività lavorativa a causa dell'invalidità che lo affligge.
2.4. Il ha, inoltre, domandato di porre a carico della moglie CP_1
l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento a suo favore per un importo mensile di euro 200,00, sostenendo di essere inabile al lavoro, di percepire unicamente la pensione di invalidità
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mensile, pari ad euro 280,00 e di gravare interamente sui propri genitori.
2.5. Infine, ha chiesto l'affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre.
3. Con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 21.01.2021, il giudice ha, in primo luogo, disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento degli stessi presso quest'ultima, in ragione dei gravi problemi di salute e comportamentali del;
in secondo CP_1
luogo, ha disciplinato i tempi e le modalità di permanenza dei minori con il padre, stabilendo che quest'ultimo potesse incontrare i figli solo in presenza dei nonni paterni e presso la loro abitazione;
infine, ha posto a carico del Vitale l'obbligo di versare la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori con decorrenza dalla domanda, oltre il 30% delle spese straordinarie e di quelle scolastiche e sanitarie.
3.1. All'udienza c.d. cartolare del 20.04.2022, il giudice istruttore - precedente assegnatario, quale relatore, della causa - ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti con le memorie ex art. 183
c.p.c.
3.2. Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2023, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della responsabilità della separazione, alla domanda di assegnazione della casa coniugale e alla domanda di assegno di mantenimento a suo favore.
3.3. Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 26.09.2024, il giudice istruttore, preso atto del deposito delle note scritte ex art. 127-ter
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c.p.c. da parte di entrambe le parte e delle conclusioni precisate come in dette note, ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
4. Tanto premesso, occorre preliminarmente ribadire il rigetto delle richieste istruttorie avanzate da parte resistente, sulla cui ammissione la relativa difesa ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
4.1. Al riguardo, si condivide quanto affermato dal giudice istruttore con provvedimento del 20.04.2022, dovendosi in questa sede ribadire l'inammissibilità ed inconducenza delle circostanze articolate nei capitoli di prova, in quanto generiche ed irrilevanti, per come già evidenziato dal G.I. con il predetto provvedimento, la cui motivazione appare tanto più condivisibile ove si consideri che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione, alla richiesta di assegnazione della casa coniugale ed al pagamento di un assegno di mantenimento per sé.
5. Ciò posto, la domanda di separazione merita accoglimento.
5.1. Le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
5.2. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando alla cancelleria e all'ufficiale di stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Nulla va statuito in ordine alla richiesta di addebito, avendo la ricorrente rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni alla relativa domanda.
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6. Passando alle statuizioni relative alla prole, va accolta la domanda della volta ad ottenerne l'affidamento esclusivo e Pt_1
la collocazione presso si sé.
6.1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori deve effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole e deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisone sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei minori (c.f.r. Cass. 2024
n 26517).
6.2. Il giudice, dunque, deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (c.f.r. Cass. 2024 n. 11122).
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6.3. Nel caso di specie, appare evidente l'inidoneità genitoriale del
, il quale, a causa delle gravi condizioni fisiche e psichiche che CP_1
lo affliggono e a causa dello stato di tossicodipendenza in cui ancora versa, non è evidentemente in grado di assolvere in modo adeguato gli obblighi di cura e vigilanza oltre che educativi che discendono dal ruolo di genitore.
6.4. Segnatamente, con riferimento alle condizioni salute del Vitale, occorre osservare che, a causa del sinistro stradale occorsogli in data
18.03.2004, lo stesso ha subìto un grave trauma cranico-encefalico che ha comportato, dal punto di vista organico, una compromissione diffusa ed eterogenea delle funzioni cognitive, soprattutto, quelle visive, percettive e prassiche;
dal punto di vista psichico, una grave patologia inquadrabile nel disturbo post traumatico da stress ad andamento cronico con evitamento fobico e reazioni disadattive (c.f.r. relazione neurologica del 17.03.2005, allegata al< ricorso).
6.5. Le gravi condizioni fisiche e mentali risultano confermate dal verbale dell'8.10.2019 con cui è stata accertata un'incapacità lavorativa del Vitale pari al 75%. In tale documento, infatti, si dà atto che il resistente è affetto da “ipostenia all'emisoma sinistro”, da “uno stato paranoide” e “da un disturbo del controllo degli impulsi”.
6.6. Un ulteriore riscontro proviene dalla relazione psicologica del
2.04.2019, che attesta, oltre a un deficit cognitivo dell'attenzione complessa e della memoria verbale differita, lo stato di tossico dipendenza del , il quale viene descritto come un soggetto assuntore di CP_1
cocaina e crack.
6.7. Si ritiene, dunque, che l'affido esclusivo alla madre corrisponda al miglior interesse dei minori, atteso che le sue
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condizioni psico-fisiche del Vitale - come sopra evidenziate - sono tali da comportare una valutazione negativa circa la sua concreta capacità di assolvere i numerosi compiti materiali e morali che il ruolo genitoriale impone, sol che si consideri che lo stesso non CP_1
è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze di vita, beneficando all'uopo dell'aiuto dei propri genitori.
7. Nulla va statuito in merito all'assegnazione della casa, posto che la ricorrente ha rinunciato alla relativa domanda.
8. Per quanto riguarda la possibilità del padre di incontrare i figli,
LI (ormai prossima a compiere diciotto anni) e (quasi Per_1
tredicenne), appare opportuno, in ragione delle evidenziate problematiche del , che i minori continuino a frequentare il CP_1
padre alla presenza dei nonni paterni, recandosi presso la relativa abitazione, secondo il calendario già indicati in seno all'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 21.01.2021 (ossia, salvo diversi accordi, un pomeriggio a settimana - il mercoledì - e, a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di pasqua o il lunedì dell'Angelo - alternando i periodi negli anni;
dal
1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno.
9. Stante il collocamento dei minori presso la , deve porsi a Pt_1
carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole CP_1
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con un assegno che va determinato in euro 200,00 oltre al 30% delle spese straordinarie, per esse intese quelle che per la loro rilevanza, imponderabilità ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e non sono ricomprese nell'assegno ordinario mensile.
Tale assegno deve essere rivalutato con riferimento agli indici Istat dal momento della domanda, ossia dal momento del deposito del ricorso.
9.1. Alla quantificazione dell'assegno si è pervenuti prendendo in considerazione, da un lato, le condizioni economiche del , CP_1
dall'altro, quelle della . Pt_1
9.2. Segnatamente, con riferimento alle condizioni del Vitale, risulta che quest'ultimo è disoccupato;
che, a causa della sua invalidità, ha serie difficoltà a svolgere attività lavorative e che percepisce una pensione mensile di invalidità di circa euro 280,00 mensili (c.f.r. ricorso per separazione giudiziale;
comparsa di costituzione e risposta;
verbale di udienza del 21.01.2021)
9.3. Con riferimento, invece, alle condizioni della , emerge Pt_1
che quest'ultima percepisce un reddito mensile netto di circa euro
500,00; che ha beneficiato del reddito di cittadinanza (per un importo mensile pari ad euro 800,00); che paga un affitto mensile di euro
380,00 (c.f.r. ricorso per separazione giudiziale;
comparsa di costituzione e risposta;
verbale di udienza del 21.01.2021).
9.4. Dunque, sulla base di tali - non essendo stata allegata documentazione aggiornata sulla situazione economico-reddituale della resistente - appare congruo confermare l'ammontare dell'assegno e del contributo alle spese straordinarie già disposto con la vitata ordinanza presidenziale.
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10. Nulla va statuito in merito all'assegno di mantenimento a favore della ricorrente, posto che, come detto, la stessa ha rinunciato alla relativa domanda.
11. Va rigettata, invece, la domanda di mantenimento formulata dal resistente.
11.1. Al riguardo, va considerato che le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. per tutte Cass. 2002 n.3974; Cass.
2001 n. 12136; 2001 n. 3291; 1998 n. 3490; 1997 n. 7630; 1997 n. 5762;
1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523; 1990 n. 6774).
11.2. Nel caso di specie, non ricorrono i suddetti presupposti;
infatti, il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio è sempre stato assai modesto (unica fonte di sostentamento essendo l'esiguo stipendio della moglie - variabile fra i 500,00 ed i 650,00 euro mensili), dovendosi presumere che i coniugi abbiano beneficiato dell'aiuto economico altrui.
11.3. Inoltre, non vi è una sproporzione di redditi tra le parti posto che, per un verso, il percepisce una pensione mensile di CP_1
invalidità di circa euro 280,00; vive nella casa coniugale con i genitori,
i quali, peraltro, come dallo stesso affermato in comparsa conclusionale, fanno fronte a tutte le sue esigenze materiali;
per un altro verso, la è collocataria di due figli, percepisce un Pt_1
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reddito mensile di circa 500 euro, oltre al reddito di cittadinanza, e paga un canone di locazione pari ad euro 380,00.
12. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la natura della causa e la peculiarità della vicenda.
P.Q.M
.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al
N.R.G. 925/2020, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi Pt_2
e
[...] Controparte_1
DISPONE l'affido ESCLUSIVO dei figli dei figli e Persona_2
alla madre con collocamento degli stessi presso Persona_3
quest'ultima e regolamentazione degli incontri con il padre come in parte motiva;
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei figli, versando un assegno di euro 200,00, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dal resistente;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.06.2025
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le cure del giudice relatore, dal magistrato ordinario in tirocinio Claudio Escher.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa LI Greco
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