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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6444/2020 posta in deliberazione il giorno 9/7/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. SERRAO RICCARDO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5437/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
oggetto con la quale il tribunale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della per il pagamento dell'importo di € 45.237,87, di CP_1
cui alla fattura 64/17, a titolo di canoni mensili per la pulizia ordinaria effettuata
1 nei locali della società opponente nel periodo dal febbraio al novembre 2016, e a titolo di oneri per la sicurezza relativi ai mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre
2016.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza , precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa
è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. L'appello è manifestamente infondato.
La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“Va premesso, anzitutto, che non è oggetto di contestazione, da parte dell'opponente, la debenza degli oneri per la sicurezza per euro 1.901,20. Quanto alla restante parte del credito di cui al decreto opposto, risulta documentalmente provata la proroga dell'originario contratto del 15.12.2008 n. 2008000737 di affidamento in appalto all'ATI, di cui la società opposta è il soggetto CP_1
mandatario, per la pulizia dei locali dell'opponente ubicati in Roma, per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 2.536.800,00 oltre Iva (cfr. allegati
4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla comparsa dell'opposta). Ed infatti, con il contratto del Parte_ 28.11.2011 n. 2011000625, la risulta aver rinnovato per ulteriore 36 mesi il contratto;
con il contratto sottoscritto il 23.12.2014 è stata definita la proroga dal
1.12.2014 al 30.11.2015, con l'indicazione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva;
con il contratto del 2.12.2015 è stata definita la proroga dal 1.12.2015 al 29.2.2016 con previsione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva;
con il contratto del 29.2.2016 è stata definita la proroga per il periodo dal 1.3.2016 al 31.05.2016, con indicazione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 oltre iva per oneri per la sicurezza;
con contratto del 31.5.2016 è stata definita la proroga dal
1.6.2016 al 31.8.2016, con canone per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 per oneri per la sicurezza;
con la proroga del 6.9.2016, infine, il contratto è stato prorogato dal 1.9.2016 al 30.11.2016 risultando richiamate le preesistenti condizioni (di cui al contratto n.2011000625 e successive proroghe, e
2 cioè al canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 per oneri per la sicurezza). A fronte delle pattuizioni scritte ora richiamate, nessuna prova ha fornito la società opponente in ordine alla asserita concordata riduzione, a far data dall'aprile 2016, del canone mensile dovuto per il servizio di pulizia di cui è causa, risultando, anzi, che è la stessa opponente ad affermare che si sarebbe trattato di pattuizioni verbali. La asserita diminuzione che l'opponente afferma verbalmente concordata per il periodo dal febbraio 2016 al novembre
2016, peraltro, come pure fondatamente eccepisce l'opposta, trova in realtà smentita documentale, atteso che “...coinvolge direttamente il periodo in cui sono intervenute le proroghe previdenti l'importo di euro 65.498,13, oltre agli oneri di sicurezza, a titolo di canone mensile e non un importo inferiore: - la proroga del
2.12.2015 (in riferimento al mese di - la proroga del 2.12.2015 (in riferimento al mese di febbraio 2016), - la proroga del 29.02.2016 (in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2016), - la proroga del 31.05.2016 (in riferimento ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2016) e - la proroga del 6.09.2016 (in riferimento ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2016). Pertanto, quanto oggi sostenuto Parte_ dalla contrasta integralmente con quanto dalla stessa deciso, sottoscritto e comunicato nel periodo interessato...”. Quanto all'asserita mancata iscrizione di riserve, da parte dell'opposta, per rivendicare il mancato integrale pagamento dell'importo mensile contrattualmente pattuito tra le parti, anzitutto gravava sull'opponente la prova dell'esistenza di un registro di contabilità delle prestazioni oggetto del servizio di pulizia vigente e regolarmente utilizzato all'epoca del periodo in contestazione. In secondo luogo, anche laddove esistente il registro di contabilità, non avrebbe costituito oggetto di riserva da annotare sul registro il mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito, a meno del verificarsi di circostanze modificative della quantità/qualità delle prestazioni oggetto del contratto. Elementi, questi ultimi, in relazione alla cui esistenza gravava sempre sull'opponente fornire prova, trattandosi di elementi indefettibili per poter anche solo menzionare la mancata annotazione di riserve da parte
3 dell'appaltatore riguardanti il corrispettivo contrattualmente pattuito e il mancato, integrale pagamento del corrispettivo stesso.
3. Parte appellante si duole che il tribunale non abbia preso atto dell'intervenuto accordo verbale a modifica dei contratti e delle proroghe scritte, antecedenti, contestuali e successive.
In ordine all'accordo verbale sulla riduzione del prezzo è sufficiente evidenziare che qualificando il contratto come appalto pubblico, proprio come sostiene l'appellante la modifica avrebbe richiesto addirittura la forma scritta ad substantiam : qualificando come contratto di appalto di diritto privato parte appellante non ha neppure allegato quando, come e da chi sarebbe stata pattuita la modifica;
né in ogni caso sussiste un quadro di elementi indiziari univoci e concordanti per ritenere intervenuta una modifica: d'altronde la mera fatturazione inferiore non è di per sé indicativa di una rinunzia al corrispettivo dovuto e pattuito: tenuto conto della natura pubblicistica del committente, dell'ammontare complessivo dell'appalto, appare peraltro poco comprensibile che una variazione del prezzo possa essere efficacemente verbalmente.
4. Parte appellante sostiene la decadenza della dalle maggiori pretese e CP_1
per la mancata apposizione delle riserve .
Del tutto condivisibilmente parte appellata ha evidenziato la natura di appalto privato del contratto de quo: “ Il contratto di appalto del 15.12.2008 (allegato agli atti) all'articolo 4 prevede chiaramente la normativa regolatrice del rapporto quale: a) dalle clausole del presente contratto;
b) dal Manuale e dal Regolamento dell'Area Acquisti e Logistica della c) dal Codice Civile e dalle altre Pt_3
disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme di cui al precedente punto a). Pertanto, non rileva il fatto che la CDP sia o meno un Organismo di diritto pubblico. L'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 (introdotto dalla l. n. 15/2005) recita: "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente". La pubblica amministrazione,
4 nell'esercizio del suo potere discrezionale, può scegliere di perseguire il fine o l'interesse pubblico attraverso contratti ordinari o di diritto comune. In tali fattispecie negoziali, la P.A. agisce iure privatorum, spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, per cui la disciplina dei contratti posti in essere non differisce rispetto agli schemi negoziali utilizzati da qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento giuridico. Nel contratto di appalto in questione si evince l'applicabilità al rapporto delle disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per i quali non è prevista la cd
“riserva” né il regime decadenziale alla stessa attinente. Le parti possono stabilire autonomamente nel contratto la modalità per proporre tempestive eccezioni sulla contabilizzazione dei lavori e relative decadenze ma non è accaduto nel caso di specie. Infatti, esaminando il contratto di appalto del 15.12.2008 non compare alcuna prescrizione a carico dell'appaltatore attinente alle forme od ai termini per formulare eventuali eccezioni sulla quantificazione del proprio dovuto corrispettivo da parte della committente né compare alcun richiamo alla normativa sugli appalti pubblici. Il fatto che precedentemente alla stipula del contratto privato vi sia stata una gara pubblica di appalto non esclude od influenza la natura privatistica del negozio posto poi in essere. Infatti, la valutazione discrezionale operata dall'amministrazione di ricorrere allo strumento contrattuale privato, poiché ritenuto più adatto per raggiungere i fini che la stessa si propone,
è pur sempre funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, per cui nella fase preordinata alla stipulazione del contratto, la formazione della volontà della
P.A. sarà comunque caratterizzata dall'emanazione di una serie di atti qualificati come amministrativi, e, dunque, dominati dal diritto pubblico (c.d. "procedura di evidenza pubblica")…”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
5 Rigetta l'appello e condanna la alla rifusione Parte_1
delle spese del grado in favore di che liquida in € 6.000 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'avv. SERRAO Riccardo.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater.
T.U.115/2002.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
6
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6444/2020 posta in deliberazione il giorno 9/7/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
( ) CP_1 P.IVA_2
Avv. SERRAO RICCARDO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 5437/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
oggetto con la quale il tribunale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della per il pagamento dell'importo di € 45.237,87, di CP_1
cui alla fattura 64/17, a titolo di canoni mensili per la pulizia ordinaria effettuata
1 nei locali della società opponente nel periodo dal febbraio al novembre 2016, e a titolo di oneri per la sicurezza relativi ai mesi di giugno, luglio, ottobre e novembre
2016.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. CP_1
All'odierna udienza , precisate le conclusioni, dopo la discussione orale, la causa
è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
2. L'appello è manifestamente infondato.
La vicenda è stata così ricostruita nella sentenza impugnata.
“Va premesso, anzitutto, che non è oggetto di contestazione, da parte dell'opponente, la debenza degli oneri per la sicurezza per euro 1.901,20. Quanto alla restante parte del credito di cui al decreto opposto, risulta documentalmente provata la proroga dell'originario contratto del 15.12.2008 n. 2008000737 di affidamento in appalto all'ATI, di cui la società opposta è il soggetto CP_1
mandatario, per la pulizia dei locali dell'opponente ubicati in Roma, per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 2.536.800,00 oltre Iva (cfr. allegati
4, 5, 6, 7, 8 e 9 alla comparsa dell'opposta). Ed infatti, con il contratto del Parte_ 28.11.2011 n. 2011000625, la risulta aver rinnovato per ulteriore 36 mesi il contratto;
con il contratto sottoscritto il 23.12.2014 è stata definita la proroga dal
1.12.2014 al 30.11.2015, con l'indicazione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva;
con il contratto del 2.12.2015 è stata definita la proroga dal 1.12.2015 al 29.2.2016 con previsione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva;
con il contratto del 29.2.2016 è stata definita la proroga per il periodo dal 1.3.2016 al 31.05.2016, con indicazione del canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 oltre iva per oneri per la sicurezza;
con contratto del 31.5.2016 è stata definita la proroga dal
1.6.2016 al 31.8.2016, con canone per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 per oneri per la sicurezza;
con la proroga del 6.9.2016, infine, il contratto è stato prorogato dal 1.9.2016 al 30.11.2016 risultando richiamate le preesistenti condizioni (di cui al contratto n.2011000625 e successive proroghe, e
2 cioè al canone mensile per pulizie ordinarie di € 65.498,13 oltre iva ed € 1.425,89 per oneri per la sicurezza). A fronte delle pattuizioni scritte ora richiamate, nessuna prova ha fornito la società opponente in ordine alla asserita concordata riduzione, a far data dall'aprile 2016, del canone mensile dovuto per il servizio di pulizia di cui è causa, risultando, anzi, che è la stessa opponente ad affermare che si sarebbe trattato di pattuizioni verbali. La asserita diminuzione che l'opponente afferma verbalmente concordata per il periodo dal febbraio 2016 al novembre
2016, peraltro, come pure fondatamente eccepisce l'opposta, trova in realtà smentita documentale, atteso che “...coinvolge direttamente il periodo in cui sono intervenute le proroghe previdenti l'importo di euro 65.498,13, oltre agli oneri di sicurezza, a titolo di canone mensile e non un importo inferiore: - la proroga del
2.12.2015 (in riferimento al mese di - la proroga del 2.12.2015 (in riferimento al mese di febbraio 2016), - la proroga del 29.02.2016 (in riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2016), - la proroga del 31.05.2016 (in riferimento ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2016) e - la proroga del 6.09.2016 (in riferimento ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2016). Pertanto, quanto oggi sostenuto Parte_ dalla contrasta integralmente con quanto dalla stessa deciso, sottoscritto e comunicato nel periodo interessato...”. Quanto all'asserita mancata iscrizione di riserve, da parte dell'opposta, per rivendicare il mancato integrale pagamento dell'importo mensile contrattualmente pattuito tra le parti, anzitutto gravava sull'opponente la prova dell'esistenza di un registro di contabilità delle prestazioni oggetto del servizio di pulizia vigente e regolarmente utilizzato all'epoca del periodo in contestazione. In secondo luogo, anche laddove esistente il registro di contabilità, non avrebbe costituito oggetto di riserva da annotare sul registro il mancato pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito, a meno del verificarsi di circostanze modificative della quantità/qualità delle prestazioni oggetto del contratto. Elementi, questi ultimi, in relazione alla cui esistenza gravava sempre sull'opponente fornire prova, trattandosi di elementi indefettibili per poter anche solo menzionare la mancata annotazione di riserve da parte
3 dell'appaltatore riguardanti il corrispettivo contrattualmente pattuito e il mancato, integrale pagamento del corrispettivo stesso.
3. Parte appellante si duole che il tribunale non abbia preso atto dell'intervenuto accordo verbale a modifica dei contratti e delle proroghe scritte, antecedenti, contestuali e successive.
In ordine all'accordo verbale sulla riduzione del prezzo è sufficiente evidenziare che qualificando il contratto come appalto pubblico, proprio come sostiene l'appellante la modifica avrebbe richiesto addirittura la forma scritta ad substantiam : qualificando come contratto di appalto di diritto privato parte appellante non ha neppure allegato quando, come e da chi sarebbe stata pattuita la modifica;
né in ogni caso sussiste un quadro di elementi indiziari univoci e concordanti per ritenere intervenuta una modifica: d'altronde la mera fatturazione inferiore non è di per sé indicativa di una rinunzia al corrispettivo dovuto e pattuito: tenuto conto della natura pubblicistica del committente, dell'ammontare complessivo dell'appalto, appare peraltro poco comprensibile che una variazione del prezzo possa essere efficacemente verbalmente.
4. Parte appellante sostiene la decadenza della dalle maggiori pretese e CP_1
per la mancata apposizione delle riserve .
Del tutto condivisibilmente parte appellata ha evidenziato la natura di appalto privato del contratto de quo: “ Il contratto di appalto del 15.12.2008 (allegato agli atti) all'articolo 4 prevede chiaramente la normativa regolatrice del rapporto quale: a) dalle clausole del presente contratto;
b) dal Manuale e dal Regolamento dell'Area Acquisti e Logistica della c) dal Codice Civile e dalle altre Pt_3
disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle norme di cui al precedente punto a). Pertanto, non rileva il fatto che la CDP sia o meno un Organismo di diritto pubblico. L'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 241/1990 (introdotto dalla l. n. 15/2005) recita: "la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente". La pubblica amministrazione,
4 nell'esercizio del suo potere discrezionale, può scegliere di perseguire il fine o l'interesse pubblico attraverso contratti ordinari o di diritto comune. In tali fattispecie negoziali, la P.A. agisce iure privatorum, spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, per cui la disciplina dei contratti posti in essere non differisce rispetto agli schemi negoziali utilizzati da qualsiasi altro soggetto dell'ordinamento giuridico. Nel contratto di appalto in questione si evince l'applicabilità al rapporto delle disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per i quali non è prevista la cd
“riserva” né il regime decadenziale alla stessa attinente. Le parti possono stabilire autonomamente nel contratto la modalità per proporre tempestive eccezioni sulla contabilizzazione dei lavori e relative decadenze ma non è accaduto nel caso di specie. Infatti, esaminando il contratto di appalto del 15.12.2008 non compare alcuna prescrizione a carico dell'appaltatore attinente alle forme od ai termini per formulare eventuali eccezioni sulla quantificazione del proprio dovuto corrispettivo da parte della committente né compare alcun richiamo alla normativa sugli appalti pubblici. Il fatto che precedentemente alla stipula del contratto privato vi sia stata una gara pubblica di appalto non esclude od influenza la natura privatistica del negozio posto poi in essere. Infatti, la valutazione discrezionale operata dall'amministrazione di ricorrere allo strumento contrattuale privato, poiché ritenuto più adatto per raggiungere i fini che la stessa si propone,
è pur sempre funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, per cui nella fase preordinata alla stipulazione del contratto, la formazione della volontà della
P.A. sarà comunque caratterizzata dall'emanazione di una serie di atti qualificati come amministrativi, e, dunque, dominati dal diritto pubblico (c.d. "procedura di evidenza pubblica")…”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
5 Rigetta l'appello e condanna la alla rifusione Parte_1
delle spese del grado in favore di che liquida in € 6.000 per compensi, CP_1
oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'avv. SERRAO Riccardo.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater.
T.U.115/2002.
Roma, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
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