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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 8334 dell'anno 2015 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lecce alla piazzetta D'Enghien n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Mormando, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pennetta che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
– Attrice e Convenuta in riconvenzionale –
E
nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' avv. Roberto Bray presso il cui studio legale in Ruffano
(LE) alla via IV Novembre n. 24 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
- Convenuta e Attrice in riconvenzionale –
convenuta contumace. Controparte_2 All'udienza del 3.6.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, premesso in particolare:
- di essere comproprietaria con le germane convenute di un fabbricato per civile abitazione e di due appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Ruffano pervenuti per successione ereditaria;
- che, con scrittura privata di divisione del 27.12.2006, le germane decidevano di porre fine alla comunione ereditaria pro-indiviso dei predetti beni immobili con attribuzione pro quota a ciascuna di esse di una parte degli stessi in proprietà esclusiva, con pagamento in favore di della somma pari a euro Controparte_1
17.738,29 a tutolo di conguaglio, di cui euro 1.958,39 a carico di CP_2
ed euro 15.779,89 a carico di;
[...] Parte_1
- che le condividenti, in conformità con quanto previsto nel predetto contratto di divisione, venivano contestualmente immesse nel possesso dei beni immobili a ciascuna assegnati;
- che le germane si impegnavano espressamente a convertire la scrittura privata in un atto pubblico entro e non oltre il 30.12.2008, con previsione di una penale in caso di inadempimento di euro 10.000,00;
- che, contrariamente a quanto stabilito nella predetta scrittura privata e nonostante reiterate richieste di rilascio, la convenuta Controparte_1
continuava ad occupare unitamente alla propria famiglia gli immobili assegnati alle altre germane;
- che al momento della divisione il fabbricato per civile abitazione si trovava in ottimo stato di manutenzione e totalmente arredato con elementi di ottima fattura;
immobile che nel corso del tempo andava talmente in rovina da divenire un rudere con rischi di staticità strutturale, tanto da spingere il Comune di
Ruffano ad emettere un'ordinanza prescrittiva di lavori urgenti di puntellamento e messa in sicurezza del solaio terminale della scala da eseguirsi nel termine di
30 giorni;
- che nessun esito sortiva l'attivazione della procedura di mediazione, attesa la mancata adesione della germana;
Controparte_1
conveniva quindi in giudizio le germane e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di accertare la sussistenza di una comunione ereditaria e conseguentemente di dichiarare il suo scioglimento, con assegnazione a ciascuno dei comunisti dei cespiti immobiliari in conformità al contratto di divisione del 27.12.2006 e di condannare al pagamento della somma pari a euro 57.048,88 oltre interessi sino Controparte_1
al saldo e con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto Controparte_1
ed esponendo in particolare:
- che contestualmente alla sottoscrizione del contratto di divisione, le germane, in deroga ed in parziale modifica di quanto concordato nella divisione, sottoscrivevano una scrittura privata denominata “dichiarazione” con la quale a Controparte_2
tacitazione di quanto stabilito nella divisione stessa versava nelle mani di P_
la somma di € 1.958,00, laddove si impegnava a versare
[...] Parte_1
a la somma di € 15.779,89 da versare (non in un'unica soluzione al Controparte_1
momento della sottoscrizione della divisione ma) in acconti diversi entro il termine di dieci anni;
- che la stesura in forma pubblica della divisione non avveniva per il rifiuto opposto dalla stessa attrice, che non disponeva della provvista per il pagamento del conguaglio in denaro;
- che in data 3 maggio 2010 e conferivano Parte_1 Controparte_2
un ulteriore incarico tecnico per la redazione di un diverso piano di divisione dei beni ereditari;
- che non corrispondeva al vero che aveva occupato l'immobile Controparte_1
assegnato alla sorella essendosi interessata soltanto ai beni alla stessa Parte_1
assegnati in sede di divisione e che pertanto lo stato di degrado del detto immobile era da imputare alla relativa assegnataria che aveva omesso di eseguire le dovute opere di manutenzione.
La convenuta , associandosi alla richiesta attorea di scioglimento Controparte_1
della comunione ereditaria, chiedeva quindi il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno e al pagamento della penale proposta nei suoi confronti dall'attrice, spiegando da parte sua una domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultima al pagamento di detta penale pari a euro 10.000,00, con vittoria delle spese di lite da distrarsi al difensore antistatario.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, con prove per interpello e testimoniali e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
3.6.2025, precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
1-In via preliminare deve essere delibata la domanda attorea, condivisa dalla convenuta, di accertamento della sussistenza di una comunione ereditaria tra le germane e di scioglimento della stessa, con assegnazione pro-quota dei beni P_
immobili ereditari in conformità con quanto indicato nella scrittura privata del
27.12.2006.
Tale domanda non può essere accolta avendo le parti già concluso un contratto di divisione valido ed efficace tra le parti stesse.
In base a quanto stabilito nella scrittura privata di divisione ereditaria denominata espressamente “Divisione di beni immobili per scrittura privata”, i comunisti disponevano infatti l'assegnazione pro-quota a ciascuno di essi di parte dei beni ereditari in proprietà esclusiva, con la previsione di un conguaglio in denaro in favore della convenuta al fine di equiparare le quote di fatto alle quote di Controparte_1
diritto a ciascuna parte spettante. Non possono esserci dubbi in ordine alla definitiva volontà negoziale dei condividenti di sciogliere con efficacia immediata la comunione ereditaria, considerato che nel contratto di divisione si stabiliva che i condividenti “intendendo sciogliere lo stato di comunione dei beni immobili descritti nelle premesse di questo atto, ne hanno formato tre distinte quote di valore disuguale che attribuiscono ed assegnano”, avendo la successiva stesura in forma pubblica del contratto la funzione di rendere la divisione opponibile ai terzi con la relativa trascrizione nei registri immobiliari.
2- Anche la domanda di risarcimento del danno (ad eccezione di quanto esposto nel successivo punto sub 3) e di pagamento della penale non può trovare accoglimento per mancanza di prove in merito, considerata l'inattendibilità soggettiva dei testi escussi, legati da rapporti di parentela o convivenza con le parti processuali non indifferenti rispetto all'esito del giudizio, e non sussistendo elementi di prova in ordine allo stato dell'immobile al momento del contratto di divisione.
Correlativamente deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata da P_
, in mancanza di prove in ordine alla effettiva imputabilità del mancato
[...]
assolvimento dell'obbligo di stesura del contratto di divisione in forma pubblica.
3- Meritevole di accoglimento è soltanto la richiesta attorea di riconoscimento di una indennità per l'occupazione di fatto sine titulo da parte della convenuta dell'immobile assegnato all'attrice in sede di divisione, avendo la stessa convenuta ammesso in sede di interrogatorio formale di occupare il piano primo del fabbricato di civile abitazione caduto in successione ereditaria e che le era stato più volte richiesto il rilascio dalle sorelle “per prendere possesso delle loro quote”.
Ai fini della relativa quantificazione appare congrua la stima operata dall'attrice del proprio libello introduttivo, tenuto conto della grandezza del primo piano occupato dalla convenuta , pari orientativamente ad euro 250,00 mensili a far Controparte_1
data dal mese di gennaio 2007 fino all'attualità, quindi pari complessivamente alla somma attualizzata in via equitativa ad euro 56.000,00, con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo aventi funzione compensativa dei tempi processuali. Nessuna rilevanza in senso contrario può infine assumere la controversa questione del pagamento del conguaglio da parte dell'attrice in favore della convenuta, non essendo stata oggetto di eccezione di compensazione ovvero di domanda giudiziale in via riconvenzionale.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle stesse tra le parti processuali, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza, del comportamento collaborativo dimostrato dalla convenuta soccombente e della complessità degli accertamenti oggetto di giudizio.
Per le medesime ragioni le spese della ctu devono essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti processuali costituite, in misura pari alla metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1
così provvede: Controparte_2
1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad euro Controparte_1
56.000,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta la domanda attorea per il resto e la domanda riconvenzionale;
3) compensa in modo integrale le spese di lite tra le parti processuali;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti costituite le spese della ctu già liquidate in via provvisorio con autonomo decreto, in misura pari alla metà per ciascuna.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 4.6.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE