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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2936/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2936/2019 promosso da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Fabrizio Rossi C.F._2
ATTORI
CONTRO
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Simone Borghetti CP C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28.05.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio per ivi accertare la sussistenza di un danno patrimoniale e non CP
patrimoniale patito in conseguenza delle condotte antigiuridiche perpetrate dal sig. ai danni CP
degli attori;
per l'effetto, hanno chiesto condannarsi il convenuto a pagare agli attori la somma complessiva di € 18.400,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sempre in via principale, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sig. per avere agito con mala fede e/o colpa grave nell'ambito della CP negoziazione assistita e per l'effetto la condanna del convenuto alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ex artt. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014 e 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di aver ricevuto la disdetta del contratto di locazione stipulato con terzi inerente un'unità immobiliare per civile abitazione, il tutto a causa delle molestie e dei disturbi arrecati all'allora conduttore del predetto immobile dal convenuto, il quale abitava, all'epoca dei fatti, nell'appartamento sottostante. Gli attori hanno altresì dedotto che, per tali condotte, il convenuto sarebbe stato imputato del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. ed il relativo procedimento penale 18/2696 R.G.N.R. definito con la sentenza n. 134/2019 del Tribunale di Grosseto, che ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno sostenuto che la disdetta del contratto avrebbe cagionato un danno per lucro cessante quantificato in Euro 4.400,00 ed un danno emergente quantificato in Euro 8.400,00, oltre ad un danno non patrimoniale quantificato in Euro 5.000,00 ed un ulteriore danno ex art. 4, c. 1 D.L. n. 132/2014 e art. 96 c.p.c. conseguente alla condotta del convenuto nel procedimento di negoziazione assistita.
Con comparsa depositata in data 17.03.2020, si è costituito in giudizio eccependo in via CP
preliminare il difetto di legittimazione processuale degli odierni attori;
nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali e successivamente, all'udienza del 28.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori spiegata dal convenuto, atteso che è senza dubbio da riconoscersi la possibilità per i proprietari di agire in giudizio direttamente contro il terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore (cfr. Cass. Civ. sez III, n. 2530/2006, Cass. Civ. n. 1693/2010).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'odierna causa si incentra sull'accertamento della responsabilità del convenuto per le condotte moleste perpetrate ai danni del conduttore di un immobile di proprietà degli attori, condotte che avrebbero cagionato la disdetta dal contratto di locazione, con conseguente danno economico.
Va da subito rilevato che parte attrice, a riprova del danno subito, ha prodotto la comunicazione di recesso per gravi motivi da parte dell'inquilino , nella quale il conduttore dava atto di aver CP_2
ritenuto improseguibile il contratto di locazione a causa dei disturbi, disagi e litigi provocati dal CP
(cfr. doc. 3 parte attrice).
Ciò premesso, occorre rilevare come i fatti storici dedotti dagli attori siano stati ampiamente provati nel corso del giudizio.
pagina 2 di 6 Nel corso dell'istruttoria il teste (conduttore dell'immobile di proprietà di e CP_2 Pt_1 all'epoca dei fatti e al momento dell'escussione), escusso all'udienza del 12.01.2022, ha Pt_2
confermato che da parte del sig. loro vicino di casa, provenivano a cadenza giornaliera CP
molestie e disturbi ed in particolare: urla, battiti al soffitto, televisione e radio a volume alto anche in piena notte, chiamate ai Carabinieri, offese, minacce di morte. Il teste ha altresì confermato il danneggiamento della porta di ingresso avvenuto nella notte tra il 14 e 15 luglio 2018 ad opera del che agì impugnando una spranga di ferro, precisando poi che più di una volta il chiamò i CP CP
Carabinieri, che una volta gli “mise la mano in faccia spingendolo via”, precisando poi di aver sporto denuncia in quanto “aveva paura” soprattutto per la sua compagna, e di aver deciso di recedere dalla locazione per questo motivo, avendo altresì cura di precisare che “non c'erano altri motivi per lasciare l'immobile” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2022).
Alla medesima udienza, la teste (dichiaratasi indifferente) ha confermato di aver _1
assistito, in un periodo in cui il conduttore abitava in quell'appartamento, ad Controparte_3
un litigio tra il e il conduttore, confermando in particolare di aver assistito a diverse offese del CP
Sig. ivolte allo stesso, tra cui l'aver detto che “non era buono a soddisfare le esigenze sessuali CP
della sua ragazza, invitandolo a scendere dal terrazzo e dicendogli che gli avrebbe fatto vedere lui come fare”, ovvero con frasi del tipo “vieni giù che te le do”, continuando con le offese. La stessa teste ha precisato di sapere che il “si lamenta da anni di sentire rumori dall'appartamento del nche CP Pt_1 quando lo stesso non è abitato” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2022).
Successivamente, all'udienza del 13.12.2022 il teste (maresciallo dei Carabinieri della Tes_2
locale caserma) ha confermato di aver assunto il comando della Stazione nell'anno 2007 e di ricordare che, in qualità di Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Buriano, veniva “diverse volte contattato da alcuni abitanti di un immobile sito in Castiglione della Pescaia, frazione di Buriano, via di Mezzo n.
3, per le molestie ed i disturbi, anche costituenti reato, causati da un signore di nome ”. Lo CP
stesso teste ha riferito di aver invitato tali persone a sporgere denuncia/querela per tali fatti, precisando che il figlio dei proprietari dell'immobile e anche inquilino, tale , “venne personalmente Persona_1
in caserma a denunciare il e che anche “un tale denunciò il per il CP Persona_2 CP
612bis c.p” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2022).
All'udienza del 20.09.2023 il teste (dichiaratosi indifferente) ha confermato, per Testimone_3
quanto in questa sede interessa, di aver assistito a taluni episodi nei quali il ha offeso e minacciato CP gli inquilini dell'appartamento di proprietà e avendo cura di precisare che tutt'ora il Pt_1 Pt_2
“continua ad uscire in strada inveendo contro gli inquilini del piano di sopra, nonostante lo stesso CP immobile non sia più abitato dagli stessi da circa 4 anni” (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023).
pagina 3 di 6 Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso come il convenuto abbia effettivamente posto in essere le condotte moleste lamentate dagli attori, ivi compreso il danneggiamento della porta di ingresso avvenuto nella notte tra il 14 e 15 luglio 2018 impugnando una spranga di ferro (cfr. dichiarazioni del teste all'udienza del 12.01.2022: “Confermo, fece questo mentre mi minacciava danti la CP_2
porta di casa con una spranga di ferro di circa 3 metri, quindi molto lunga. Non ricordo esattamente quando successe, comunque qualche anno fa”.).
La condotta antigiuridica del convenuto risulta confermata anche dalle dichiarazioni dei testi e _1
, secondo i quali si lamentava dei vicini “anche quando l'immobile non era Tes_3 CP
occupato”.
Tali fatti, peraltro, trovano sostanziale riscontro dall'esito del procedimento penale definito con sentenza n. 134/2019 del Tribunale di Grosseto, che ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. condannando il convenuto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena (cfr. doc. n. 4 atto di citazione).
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito come la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento né determina inversione dell'onere della prova, ma costituisce, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2729 c.c., argomento di prova.
In particolare, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (v. Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 16838).
Nella fattispecie le prove orali espletate ed il contesto della vicenda consentono di ritenere sussistenti quegli indizi gravi, precisi e concordanti tali da attribuire efficacia di indizio anche alla sentenza penale di cui sopra.
In sostanza, come rilevato dagli attori, è proprio l'antigiuridicità della condotta molesta e turbativa posta in essere dal terzo verso il conduttore unitamente all'effetto che le molestie producono sul rapporto di locazione (purché tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto) che rappresentano il fondamento della responsabilità aquiliana.
E nella fattispecie tali elementi sono da ritenersi sussistenti stanti le reiterate e provate condotte moleste poste in essere dal convenuto verso il conduttore degli immobili degli attori.
pagina 4 di 6 Attesa la sussistenza, pertanto, dell'an debeatur occorre determinare il quantum debeatur del risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Tali danni consistono, in sostanza:
a) nel lucro cessante determinato dalla disdetta anticipata dal contratto di locazione da parte del conduttore dell'immobile di proprietà degli attori a causa delle molestie subite dal convenuto
(cfr. doc. n. 1 e 3 atto di citazione), oltre al danneggiamento della porta di ingresso (v. doc. 5 atto di citazione);
b) nel danno emergente determinato dal futuro mancato introito per il mancato rinnovo del contratto di locazione;
c) nel danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante da lesione di interessi costituzionalmente rilevanti quantificati in via equitativa in Euro 5.000,00;
d) nel danno per condotta contraria a buona fede nel procedimento di negoziazione ex art. 4, c. 1
D.L. 132/2014 e 96 c.p.c.
Con riferimento al lucro cessante gli attori lamentano di aver perso gli introiti del contratto di locazione stipulato con il conduttore a causa del recesso esercitato da quest'ultimo per gravi motivi CP_2
consistenti nelle molestie perpetrate dal convenuto accertate nel corso del presente giudizio, quantificato in Euro 4.400,00, pari all'ammontare dei canoni dovuti sino alla prima data di scadenza del contratto di locazione.
A tal proposito si rileva che gli attori hanno anche tentato di prevenire tale situazione limitando la propria responsabilità ex art. 1585 c.c. riducendo il canone sino 30.04.2019 ad Euro 200,00 mensili
(anziché Euro 350,00 mensili come pattuito).
Attesa l'efficacia del recesso dal 1.04.2019 il lucro cessante è da liquidare nella somma richiesta di
Euro 4.400,00 pari agli importi non goduti dei canoni sino alla prima data di scadenza del contratto.
Viceversa, il danno alla porta di ingresso, seppure accertato nel danneggiamento, non appare provato dal momento che gli attori si sono limitati a produrre un preventivo di riparazione senza allegare elementi probatori idonei a dimostrare che tale intervento sia stato effettivamente realizzato e pagato
(non vi è fattura dei lavori) per cui tale richiesta non può essere accolta.
Non può essere accolta neppure la richiesta inerente il danno emergente in quanto non vi è prova né certezza che il conduttore non avrebbe comunque comunicato il recesso per motivi diversi alla prima scadenza, trattandosi pertanto di una mera aspettativa e non di un danno.
Né ha provato l'impossibilità di locare o cedere l'immobile a terzi.
pagina 5 di 6 Altrettanto infondata la richiesta risarcitoria inerente alla condotta del convenuto durante il procedimento di negoziazione assistita in quanto il medesimo ha comunque partecipato e sottoscritto il verbale di mancato accordo (cfr. doc. n. 7 atto di citazione).
Quanto al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. occorre rilevare che indubbiamente la condotta lesiva del convenuto abbia leso i diritti dei proprietari costituzionalmente garantiti, ma al tempo stesso, la richiesta risarcitoria deve essere suffragata da concreti elementi probatori dovendosi escludere la sussistenza di un danno in re ipsa fondata sulle mere allegazioni di fatto degli attori.
Poiché gli attori non hanno allegato alcuna prova al riguardo, anche tale domanda deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della secondafascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento della somma di Euro 4.400,00 a titolo di risarcimento del CP
danno in favore degli attori, oltre agli interessi nella misura legale decorrenti dal 1.04.2019 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e CP Parte_1 Parte_3
che liquida in Euro 300,00 per esborsi, nonché in Euro 2.552,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Grosseto, 4.01.2025.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2936/2019 promosso da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Fabrizio Rossi C.F._2
ATTORI
CONTRO
(C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Simone Borghetti CP C.F._3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28.05.2024, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio per ivi accertare la sussistenza di un danno patrimoniale e non CP
patrimoniale patito in conseguenza delle condotte antigiuridiche perpetrate dal sig. ai danni CP
degli attori;
per l'effetto, hanno chiesto condannarsi il convenuto a pagare agli attori la somma complessiva di € 18.400,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
sempre in via principale, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la responsabilità del sig. per avere agito con mala fede e/o colpa grave nell'ambito della CP negoziazione assistita e per l'effetto la condanna del convenuto alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa, ex artt. 4, comma 1, D.L. n. 132/2014 e 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese.
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto di aver ricevuto la disdetta del contratto di locazione stipulato con terzi inerente un'unità immobiliare per civile abitazione, il tutto a causa delle molestie e dei disturbi arrecati all'allora conduttore del predetto immobile dal convenuto, il quale abitava, all'epoca dei fatti, nell'appartamento sottostante. Gli attori hanno altresì dedotto che, per tali condotte, il convenuto sarebbe stato imputato del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. ed il relativo procedimento penale 18/2696 R.G.N.R. definito con la sentenza n. 134/2019 del Tribunale di Grosseto, che ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno sostenuto che la disdetta del contratto avrebbe cagionato un danno per lucro cessante quantificato in Euro 4.400,00 ed un danno emergente quantificato in Euro 8.400,00, oltre ad un danno non patrimoniale quantificato in Euro 5.000,00 ed un ulteriore danno ex art. 4, c. 1 D.L. n. 132/2014 e art. 96 c.p.c. conseguente alla condotta del convenuto nel procedimento di negoziazione assistita.
Con comparsa depositata in data 17.03.2020, si è costituito in giudizio eccependo in via CP
preliminare il difetto di legittimazione processuale degli odierni attori;
nel merito ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
il tutto con vittoria di spese.
Nel corso del Giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali e successivamente, all'udienza del 28.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori spiegata dal convenuto, atteso che è senza dubbio da riconoscersi la possibilità per i proprietari di agire in giudizio direttamente contro il terzo ai sensi dell'art. 2043 c.c. in caso di gravi molestie arrecate da un terzo al conduttore (cfr. Cass. Civ. sez III, n. 2530/2006, Cass. Civ. n. 1693/2010).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'odierna causa si incentra sull'accertamento della responsabilità del convenuto per le condotte moleste perpetrate ai danni del conduttore di un immobile di proprietà degli attori, condotte che avrebbero cagionato la disdetta dal contratto di locazione, con conseguente danno economico.
Va da subito rilevato che parte attrice, a riprova del danno subito, ha prodotto la comunicazione di recesso per gravi motivi da parte dell'inquilino , nella quale il conduttore dava atto di aver CP_2
ritenuto improseguibile il contratto di locazione a causa dei disturbi, disagi e litigi provocati dal CP
(cfr. doc. 3 parte attrice).
Ciò premesso, occorre rilevare come i fatti storici dedotti dagli attori siano stati ampiamente provati nel corso del giudizio.
pagina 2 di 6 Nel corso dell'istruttoria il teste (conduttore dell'immobile di proprietà di e CP_2 Pt_1 all'epoca dei fatti e al momento dell'escussione), escusso all'udienza del 12.01.2022, ha Pt_2
confermato che da parte del sig. loro vicino di casa, provenivano a cadenza giornaliera CP
molestie e disturbi ed in particolare: urla, battiti al soffitto, televisione e radio a volume alto anche in piena notte, chiamate ai Carabinieri, offese, minacce di morte. Il teste ha altresì confermato il danneggiamento della porta di ingresso avvenuto nella notte tra il 14 e 15 luglio 2018 ad opera del che agì impugnando una spranga di ferro, precisando poi che più di una volta il chiamò i CP CP
Carabinieri, che una volta gli “mise la mano in faccia spingendolo via”, precisando poi di aver sporto denuncia in quanto “aveva paura” soprattutto per la sua compagna, e di aver deciso di recedere dalla locazione per questo motivo, avendo altresì cura di precisare che “non c'erano altri motivi per lasciare l'immobile” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2022).
Alla medesima udienza, la teste (dichiaratasi indifferente) ha confermato di aver _1
assistito, in un periodo in cui il conduttore abitava in quell'appartamento, ad Controparte_3
un litigio tra il e il conduttore, confermando in particolare di aver assistito a diverse offese del CP
Sig. ivolte allo stesso, tra cui l'aver detto che “non era buono a soddisfare le esigenze sessuali CP
della sua ragazza, invitandolo a scendere dal terrazzo e dicendogli che gli avrebbe fatto vedere lui come fare”, ovvero con frasi del tipo “vieni giù che te le do”, continuando con le offese. La stessa teste ha precisato di sapere che il “si lamenta da anni di sentire rumori dall'appartamento del nche CP Pt_1 quando lo stesso non è abitato” (cfr. verbale di udienza del 12.01.2022).
Successivamente, all'udienza del 13.12.2022 il teste (maresciallo dei Carabinieri della Tes_2
locale caserma) ha confermato di aver assunto il comando della Stazione nell'anno 2007 e di ricordare che, in qualità di Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Buriano, veniva “diverse volte contattato da alcuni abitanti di un immobile sito in Castiglione della Pescaia, frazione di Buriano, via di Mezzo n.
3, per le molestie ed i disturbi, anche costituenti reato, causati da un signore di nome ”. Lo CP
stesso teste ha riferito di aver invitato tali persone a sporgere denuncia/querela per tali fatti, precisando che il figlio dei proprietari dell'immobile e anche inquilino, tale , “venne personalmente Persona_1
in caserma a denunciare il e che anche “un tale denunciò il per il CP Persona_2 CP
612bis c.p” (cfr. verbale di udienza del 13.12.2022).
All'udienza del 20.09.2023 il teste (dichiaratosi indifferente) ha confermato, per Testimone_3
quanto in questa sede interessa, di aver assistito a taluni episodi nei quali il ha offeso e minacciato CP gli inquilini dell'appartamento di proprietà e avendo cura di precisare che tutt'ora il Pt_1 Pt_2
“continua ad uscire in strada inveendo contro gli inquilini del piano di sopra, nonostante lo stesso CP immobile non sia più abitato dagli stessi da circa 4 anni” (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023).
pagina 3 di 6 Ebbene, dall'istruttoria espletata è emerso come il convenuto abbia effettivamente posto in essere le condotte moleste lamentate dagli attori, ivi compreso il danneggiamento della porta di ingresso avvenuto nella notte tra il 14 e 15 luglio 2018 impugnando una spranga di ferro (cfr. dichiarazioni del teste all'udienza del 12.01.2022: “Confermo, fece questo mentre mi minacciava danti la CP_2
porta di casa con una spranga di ferro di circa 3 metri, quindi molto lunga. Non ricordo esattamente quando successe, comunque qualche anno fa”.).
La condotta antigiuridica del convenuto risulta confermata anche dalle dichiarazioni dei testi e _1
, secondo i quali si lamentava dei vicini “anche quando l'immobile non era Tes_3 CP
occupato”.
Tali fatti, peraltro, trovano sostanziale riscontro dall'esito del procedimento penale definito con sentenza n. 134/2019 del Tribunale di Grosseto, che ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. condannando il convenuto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione con sospensione condizionale della pena (cfr. doc. n. 4 atto di citazione).
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito come la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento né determina inversione dell'onere della prova, ma costituisce, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2729 c.c., argomento di prova.
In particolare, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (v. Cass. civ. Sez. I,
25/05/2022, n. 16838).
Nella fattispecie le prove orali espletate ed il contesto della vicenda consentono di ritenere sussistenti quegli indizi gravi, precisi e concordanti tali da attribuire efficacia di indizio anche alla sentenza penale di cui sopra.
In sostanza, come rilevato dagli attori, è proprio l'antigiuridicità della condotta molesta e turbativa posta in essere dal terzo verso il conduttore unitamente all'effetto che le molestie producono sul rapporto di locazione (purché tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto) che rappresentano il fondamento della responsabilità aquiliana.
E nella fattispecie tali elementi sono da ritenersi sussistenti stanti le reiterate e provate condotte moleste poste in essere dal convenuto verso il conduttore degli immobili degli attori.
pagina 4 di 6 Attesa la sussistenza, pertanto, dell'an debeatur occorre determinare il quantum debeatur del risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Tali danni consistono, in sostanza:
a) nel lucro cessante determinato dalla disdetta anticipata dal contratto di locazione da parte del conduttore dell'immobile di proprietà degli attori a causa delle molestie subite dal convenuto
(cfr. doc. n. 1 e 3 atto di citazione), oltre al danneggiamento della porta di ingresso (v. doc. 5 atto di citazione);
b) nel danno emergente determinato dal futuro mancato introito per il mancato rinnovo del contratto di locazione;
c) nel danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante da lesione di interessi costituzionalmente rilevanti quantificati in via equitativa in Euro 5.000,00;
d) nel danno per condotta contraria a buona fede nel procedimento di negoziazione ex art. 4, c. 1
D.L. 132/2014 e 96 c.p.c.
Con riferimento al lucro cessante gli attori lamentano di aver perso gli introiti del contratto di locazione stipulato con il conduttore a causa del recesso esercitato da quest'ultimo per gravi motivi CP_2
consistenti nelle molestie perpetrate dal convenuto accertate nel corso del presente giudizio, quantificato in Euro 4.400,00, pari all'ammontare dei canoni dovuti sino alla prima data di scadenza del contratto di locazione.
A tal proposito si rileva che gli attori hanno anche tentato di prevenire tale situazione limitando la propria responsabilità ex art. 1585 c.c. riducendo il canone sino 30.04.2019 ad Euro 200,00 mensili
(anziché Euro 350,00 mensili come pattuito).
Attesa l'efficacia del recesso dal 1.04.2019 il lucro cessante è da liquidare nella somma richiesta di
Euro 4.400,00 pari agli importi non goduti dei canoni sino alla prima data di scadenza del contratto.
Viceversa, il danno alla porta di ingresso, seppure accertato nel danneggiamento, non appare provato dal momento che gli attori si sono limitati a produrre un preventivo di riparazione senza allegare elementi probatori idonei a dimostrare che tale intervento sia stato effettivamente realizzato e pagato
(non vi è fattura dei lavori) per cui tale richiesta non può essere accolta.
Non può essere accolta neppure la richiesta inerente il danno emergente in quanto non vi è prova né certezza che il conduttore non avrebbe comunque comunicato il recesso per motivi diversi alla prima scadenza, trattandosi pertanto di una mera aspettativa e non di un danno.
Né ha provato l'impossibilità di locare o cedere l'immobile a terzi.
pagina 5 di 6 Altrettanto infondata la richiesta risarcitoria inerente alla condotta del convenuto durante il procedimento di negoziazione assistita in quanto il medesimo ha comunque partecipato e sottoscritto il verbale di mancato accordo (cfr. doc. n. 7 atto di citazione).
Quanto al danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. occorre rilevare che indubbiamente la condotta lesiva del convenuto abbia leso i diritti dei proprietari costituzionalmente garantiti, ma al tempo stesso, la richiesta risarcitoria deve essere suffragata da concreti elementi probatori dovendosi escludere la sussistenza di un danno in re ipsa fondata sulle mere allegazioni di fatto degli attori.
Poiché gli attori non hanno allegato alcuna prova al riguardo, anche tale domanda deve essere rigettata.
In ordine alle spese di lite del presente giudizio, si statuisce come da dispositivo secondo la soccombenza, in applicazione della secondafascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
condanna al pagamento della somma di Euro 4.400,00 a titolo di risarcimento del CP
danno in favore degli attori, oltre agli interessi nella misura legale decorrenti dal 1.04.2019 alla data della sentenza e gli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e CP Parte_1 Parte_3
che liquida in Euro 300,00 per esborsi, nonché in Euro 2.552,00 per compensi, oltre
[...]
rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Grosseto, 4.01.2025.
Il Giudice
Dott. Amedeo Russo
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