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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8642/2025 RG, introdotta da
Parte_1 (MESSINA (ME), 12/12/1964), con il patrocinio dell'avv. POLLICELLI VANESSA;
Controparte_1 (MA (RM), 02/02/1968), con il patrocinio dell'avv. POLLICELLI VANESSA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e Controparte_1 premesso di Parte_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa coniugale, sita in Roma alla Piazza Caduti della Montagnola n. 18,
resta assegnata alla sig.ra Controparte_1 con quanto in essa contenuto;
2. il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 un
assegno divorzile dell'importo mensile di € 100,00 (cento/00), da pagarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, che si impegna a comunicarne le coordinate, oppure con rilascio di debita ricevuta da parte della sig.ra CP_1 in caso di pagamento brevi manu entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza che definirà il presente procedimento;
3. il sig. Parte_1 in accordo con la sig.ra Controparte_1 Persona_1corrisponderà direttamente alla figlia maggiorenne convivente con la madre, un contributo mensile unitario, comprensivo di mantenimento e spese straordinarie, pari ad € 200,00 (duecento/00) da pagarsi brevi manu con rilascio di debita ricevuta da parte della figlia o mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa sulle coordinate che si impegna a comunicare, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale
contributo verrà corrisposto sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia e comunque non oltre 2 anni dalla data della sentenza di divorzio, data dalla quale l'obbligo di mantenimento cesserà
automaticamente, salvo situazioni di comprovata difficoltà economica della figlia;
4. i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto, anche pregresso, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, pretesa, ragione e/o causa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/12/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8642/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 03/12/1994 tra (MESSINA (ME), 12/12/1964) Parte_1
Controparte_1 MA (RM), 02/02/1968) trascritto nel Registro e degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 821, Parte I, Serie 02,
Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente dott.ssa Marta Ienzi
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8642/2025 RG, introdotta da
Parte_1 (MESSINA (ME), 12/12/1964), con il patrocinio dell'avv. POLLICELLI VANESSA;
Controparte_1 (MA (RM), 02/02/1968), con il patrocinio dell'avv. POLLICELLI VANESSA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e Controparte_1 premesso di Parte_1
essersi separati nell'anno 2019 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1. La casa coniugale, sita in Roma alla Piazza Caduti della Montagnola n. 18,
resta assegnata alla sig.ra Controparte_1 con quanto in essa contenuto;
2. il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra Controparte_1 un
assegno divorzile dell'importo mensile di € 100,00 (cento/00), da pagarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato alla medesima, che si impegna a comunicarne le coordinate, oppure con rilascio di debita ricevuta da parte della sig.ra CP_1 in caso di pagamento brevi manu entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza che definirà il presente procedimento;
3. il sig. Parte_1 in accordo con la sig.ra Controparte_1 Persona_1corrisponderà direttamente alla figlia maggiorenne convivente con la madre, un contributo mensile unitario, comprensivo di mantenimento e spese straordinarie, pari ad € 200,00 (duecento/00) da pagarsi brevi manu con rilascio di debita ricevuta da parte della figlia o mediante bonifico sul conto corrente intestato alla stessa sulle coordinate che si impegna a comunicare, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale
contributo verrà corrisposto sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia e comunque non oltre 2 anni dalla data della sentenza di divorzio, data dalla quale l'obbligo di mantenimento cesserà
automaticamente, salvo situazioni di comprovata difficoltà economica della figlia;
4. i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni loro rapporto, anche pregresso, e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque titolo, pretesa, ragione e/o causa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 03/12/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8642/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 03/12/1994 tra (MESSINA (ME), 12/12/1964) Parte_1
Controparte_1 MA (RM), 02/02/1968) trascritto nel Registro e degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 821, Parte I, Serie 02,
Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi