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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/12/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. ………….
R.G 5275/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. ME Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Tra
CF. in persona Parte_1 P.IVA_1
del L.R. pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv dall'Avv.
ME OL e dall'avv.to RM DE presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al corso Alcide De Gasperi n. 10, giusta procura in atti;
Attore
E
C.F. ,) in p. legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to Aida
AS presso il cui studio in Salerno
alla Via F.lli De Mattia n°6, è elettivamente domiciliata
, giusta procura in atti;
Convenuto
E
( C.F. Controparte_2
in p. legale rapp.te p.t. ; P.IVA_3
Convenuta CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Oggetto della presente questione è l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto
2024/603878 effettuata in danno odierna attrice
;atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva la competenza per territorio e per valore dell'autorità adita ,come al pari risultano altresì essere provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva e del resto nel corso dell'istruttoria processuale non sono emersi elementi atti ad individuare una carenza di una delle parti in causa.
La questione alla luce delle risultanze istruttorie e delle evidenze ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza ricorrere all'autorità giudiziaria.
Nel merito la domanda è meritevole dell'accoglimento perché fondata in fatto ed in diritto per i motivi che si andranno ad illustrare di seguito.
Sussiste la competenza dell'autorità adita, ovvero del
Giudice dell'esecuzione poiché oggetto della controversia è un opposizione avverso iscrizione ipotecaria, quindi primo atto della procedura esecutiva immobiliare. Difatti viene contestato il diritto del creditore di procedere con il recupero coattivo delle somme che ritiene dovute e del resto l'azione trae origine dalla notifica del pignoramento risultando terminata la fase della riscossione ed essendo cominciata la fase successiva appunto dell'esecuzione .
La competenza sul punto del Giudice dell'esecuzione a prescindere dal Tributo alla base è del resto comprovato da copiosa giurisprudenza ( Cfr sul punto
Sentenza n.2024/2022 Tribunale di Torre Annunziata ,
Cassazione n.3021/2018).
Si agisce infatti per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come nella fattispecie in questione in cui parte opponente si duole della mancanza di un valido titolo esecutivo da parte dell'ente di riscossione.
IA , si tratta di una sottile distinzione , ma condivisibile perché consente di delineare con chiarezza il confine tra la competenza del giudice tributario e quello ordinario.
Tanto premesso si deve comunque rilevare una carenza di legittimazione del potere di accertamento e di riscossione in capo a poiché la convenzione CP_1 con il Comune di Castellammare di Stabia alla data di notifica del pignoramento ovvero il 29.11.2024 risulta essere scaduta vista la sua durata di 5 anni a decorrere dal 6.5.2016
Ne deriva la fondatezza eccezione sollevata di carenza di legittimazione in capo a meritevole CP_1
pertanto dell'accoglimento, poiché tale eccezione ha efficacia assolutamente assorbente su ogni altra considerazione e rende superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti, poiché non l'ente impositore non aveva alcun titolo per procedere all'iscrizione ipotecaria e quindi alla vendita del bene intestato al debitore.
Laddove invece il pignoramento e la conseguente iscrizione ipotecaria fossero stati effettuati a cura del nuovo concessionario sarebbe stato possibile approfondire le contrapposte argomentazioni.
Tutto ciò senza scendere nel merito della questione e prescindendo anche dalla sospensione dell'intimazione di pagamento n. 599680 alla base della procedura in questione oggetto dell'opposizione,eccezione sollevata da parte attrice e che va sottolineato risulta essere in ogni caso fondata. Questo perché la carenza di legittimazione infatti fa venire meno ogni potere di accertamento in capo all'esattore e comporta l'inefficacia di tutti gli atti compiuti successivamente allo spirare della convenzione con il Controparte_2
; a nulla rilevano le proroghe disposte come del resto suffragato dalla giurisprudenza ( Cfr ordinanza
Tribunale Torre Annunziata n.5075/2024-TAR Friuli
n.1457/1998 - Sentenza n. 381/3/14 della C.T.R.
Basilicata).
Questo perché il soggetto incaricato di procedere alla riscossione per conto dell'ente comune con la scadenza della convenzione ha perso ogni prerogativa precedente e deve astenersi da ogni attività connesse alla funzione pubblica che aveva come organo indiretto comunale.
Del resto le proroghe in atti che ha depositato CP_1
sono da ritenersi contrarie alla legge e nello specifico all'art . dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005
n. 62 e della delibera AUTORITA' ANTICORRUZIONE n.
576/21 (ANAC).
Art.23 che prevede l'illegittimità di qualsiasi proroga intervenuta dopo lo scadere della concessione in precedenza in essere e che non lascia lo spazio ad alcuna incertezza sul punto : non sussiste alcun dubbio che la norma prevalga sulle determinazioni assunte dai funzionari comunali.
Pertanto sulla scorta di quanto evidenziato sino a questo momento la domanda di parte attrice deve essere accolta perché risultata fondata in fatto ed in diritto non sussistendo i presupposti per per CP_1
porre in essere alcuna attività dopo la scadenza della concessione in precedenza in essere con il comune di
Castellammare di Stabia.
Ne deriva che l'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto
2024/603878, del complessivo valore di euro
47.195,30 effettuata in danno della Parte_1
per i motivi esposti .
[...]
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia e sono da porsi tenuto conto dell'esito della vicenda in capo alla convenuta . CP_1
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv.to OL ME
.
PQM
Il G.U. dott. ME Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t tempore
[...]
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t e del in Controparte_2
p. legale rapp.te p.t.,provvede come di seguito :
1 dichiara l'inefficacia e la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto 2024/603878 effettuato in danno di da;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t al pagamento delle competenze di lite che si determinano in € 3800,00 oltre spese vive se effettivamente anticipate e se documentate e 15 % spese generali, ed Iva e Cpa come per legge con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv.to OL
ME ;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.ME Dente Gattola
R.G 5275/2024
..
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il G.U. Dott. ME Dente Gattola ha emesso la seguente sentenza
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione
Tra
CF. in persona Parte_1 P.IVA_1
del L.R. pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv dall'Avv.
ME OL e dall'avv.to RM DE presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) al corso Alcide De Gasperi n. 10, giusta procura in atti;
Attore
E
C.F. ,) in p. legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to Aida
AS presso il cui studio in Salerno
alla Via F.lli De Mattia n°6, è elettivamente domiciliata
, giusta procura in atti;
Convenuto
E
( C.F. Controparte_2
in p. legale rapp.te p.t. ; P.IVA_3
Convenuta CONCLUSIONI
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Oggetto della presente questione è l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto
2024/603878 effettuata in danno odierna attrice
;atteso il carattere prettamente documentale della questione, il fascicolo veniva posto in decisione , senza l'articolazione di alcun mezzo istruttorio.
Del resto nulla avrebbero aggiunto eventuali mezzi istruttori, ma comportato semplicemente una dilatazione ulteriore dei tempi di definizione della controversia e aggravio maggiore di costi per le parti.
In ogni caso si rinvia , espressamente anche ai verbali e agli atti di causa , che si hanno per integralmente ripetuti e trascritti in questa sede MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva la competenza per territorio e per valore dell'autorità adita ,come al pari risultano altresì essere provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva e del resto nel corso dell'istruttoria processuale non sono emersi elementi atti ad individuare una carenza di una delle parti in causa.
La questione alla luce delle risultanze istruttorie e delle evidenze ben avrebbe potuto essere definita in via bonaria tra le parti senza ricorrere all'autorità giudiziaria.
Nel merito la domanda è meritevole dell'accoglimento perché fondata in fatto ed in diritto per i motivi che si andranno ad illustrare di seguito.
Sussiste la competenza dell'autorità adita, ovvero del
Giudice dell'esecuzione poiché oggetto della controversia è un opposizione avverso iscrizione ipotecaria, quindi primo atto della procedura esecutiva immobiliare. Difatti viene contestato il diritto del creditore di procedere con il recupero coattivo delle somme che ritiene dovute e del resto l'azione trae origine dalla notifica del pignoramento risultando terminata la fase della riscossione ed essendo cominciata la fase successiva appunto dell'esecuzione .
La competenza sul punto del Giudice dell'esecuzione a prescindere dal Tributo alla base è del resto comprovato da copiosa giurisprudenza ( Cfr sul punto
Sentenza n.2024/2022 Tribunale di Torre Annunziata ,
Cassazione n.3021/2018).
Si agisce infatti per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, come nella fattispecie in questione in cui parte opponente si duole della mancanza di un valido titolo esecutivo da parte dell'ente di riscossione.
IA , si tratta di una sottile distinzione , ma condivisibile perché consente di delineare con chiarezza il confine tra la competenza del giudice tributario e quello ordinario.
Tanto premesso si deve comunque rilevare una carenza di legittimazione del potere di accertamento e di riscossione in capo a poiché la convenzione CP_1 con il Comune di Castellammare di Stabia alla data di notifica del pignoramento ovvero il 29.11.2024 risulta essere scaduta vista la sua durata di 5 anni a decorrere dal 6.5.2016
Ne deriva la fondatezza eccezione sollevata di carenza di legittimazione in capo a meritevole CP_1
pertanto dell'accoglimento, poiché tale eccezione ha efficacia assolutamente assorbente su ogni altra considerazione e rende superfluo ed ininfluente soffermarsi sulle ulteriori argomentazioni sollevate dalle parti, poiché non l'ente impositore non aveva alcun titolo per procedere all'iscrizione ipotecaria e quindi alla vendita del bene intestato al debitore.
Laddove invece il pignoramento e la conseguente iscrizione ipotecaria fossero stati effettuati a cura del nuovo concessionario sarebbe stato possibile approfondire le contrapposte argomentazioni.
Tutto ciò senza scendere nel merito della questione e prescindendo anche dalla sospensione dell'intimazione di pagamento n. 599680 alla base della procedura in questione oggetto dell'opposizione,eccezione sollevata da parte attrice e che va sottolineato risulta essere in ogni caso fondata. Questo perché la carenza di legittimazione infatti fa venire meno ogni potere di accertamento in capo all'esattore e comporta l'inefficacia di tutti gli atti compiuti successivamente allo spirare della convenzione con il Controparte_2
; a nulla rilevano le proroghe disposte come del resto suffragato dalla giurisprudenza ( Cfr ordinanza
Tribunale Torre Annunziata n.5075/2024-TAR Friuli
n.1457/1998 - Sentenza n. 381/3/14 della C.T.R.
Basilicata).
Questo perché il soggetto incaricato di procedere alla riscossione per conto dell'ente comune con la scadenza della convenzione ha perso ogni prerogativa precedente e deve astenersi da ogni attività connesse alla funzione pubblica che aveva come organo indiretto comunale.
Del resto le proroghe in atti che ha depositato CP_1
sono da ritenersi contrarie alla legge e nello specifico all'art . dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005
n. 62 e della delibera AUTORITA' ANTICORRUZIONE n.
576/21 (ANAC).
Art.23 che prevede l'illegittimità di qualsiasi proroga intervenuta dopo lo scadere della concessione in precedenza in essere e che non lascia lo spazio ad alcuna incertezza sul punto : non sussiste alcun dubbio che la norma prevalga sulle determinazioni assunte dai funzionari comunali.
Pertanto sulla scorta di quanto evidenziato sino a questo momento la domanda di parte attrice deve essere accolta perché risultata fondata in fatto ed in diritto non sussistendo i presupposti per per CP_1
porre in essere alcuna attività dopo la scadenza della concessione in precedenza in essere con il comune di
Castellammare di Stabia.
Ne deriva che l'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto
2024/603878, del complessivo valore di euro
47.195,30 effettuata in danno della Parte_1
per i motivi esposti .
[...]
Le spese di lite alla luce della risultanze istruttorie e della condotta processuale delle parti seguono la soccombenza e tengono conto del valore della controversia e sono da porsi tenuto conto dell'esito della vicenda in capo alla convenuta . CP_1
Riguardo il governo delle suddette , questo giudice ritiene di dover aderire al principio adottato anche da altri giudicanti , secondo cui queste sono da determinarsi in base al decreto del Ministero della
Giustizia n. 10.03.2014 n.55 pubblicato su gazzetta ufficiale del 1.4.2014 Tab. A tenuto del novellato art. 91 c.p.c. e comprensive delle spese generali ex art. 2 comma 2° citato Decreto e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (e dell'attività difensiva espletata, con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv.to OL ME
.
PQM
Il G.U. dott. ME Dente Gattola , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t tempore
[...]
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t e del in Controparte_2
p. legale rapp.te p.t.,provvede come di seguito :
1 dichiara l'inefficacia e la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. 110558 atto 2024/603878 effettuato in danno di da;
Parte_1
2. Condanna in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t al pagamento delle competenze di lite che si determinano in € 3800,00 oltre spese vive se effettivamente anticipate e se documentate e 15 % spese generali, ed Iva e Cpa come per legge con attribuzione - ex art.93 c.p.c.- al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario avv.to OL
ME ;
Così deciso in Torre Annunziata
Lì data del deposito
Dott.ME Dente Gattola