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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 395 R.G. 2023, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 690/2023, resa dal Tribunale di Bari il 23/02/2023, notificata in pari data, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – vendita quota ereditaria tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Carone, per mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia (BA)
=Appellante= e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Masiello, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Gravina in Puglia (BA
=Appellata= Nonché nei confronti di
, residente in [...] Controparte_2
=altro Appellato – contumace=
All'udienza collegiale del 28 marzo 2025, tenutasi in video conferenza, la causa, sulle conclusioni già rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 352, primo comma c.p.c., il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione ex art. 352, ultimo comma, c.p.c..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – pagina 1 di 9 Con atto di citazione notificato il 06/09/2013, la Società Controparte_1 convenne in giudizio, innanzi il Tribunale di Bari (già Sezione Distaccata di Altamura)
e chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei Controparte_2 Parte_1 suoi confronti, ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico per Notar Persona_1 stipulato in data 30/05/2013 (rep. n. 64405, racc. n. 30006) con il quale CP_2
aveva venduto alla di lui madre, , le proprie quote di
[...] Parte_1 proprietà immobiliare indivisa, come analiticamente descritte in citazione. L'atto in questione, ad avviso dell'attrice, era lesivo delle sue ragioni creditorie, come accertate nel decreto ingiuntivo n. 127/2013 emesso dal Tribunale di Bari, ex sezione distaccata di Altamura, in data 5/3/2013, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 7/5/2013, con il quale era stato ingiunto a di pagare ad essa attrice Controparte_2 la complessiva somma di € 50.559,73, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria.
e , costituendosi con separate comparse di Controparte_2 Parte_1 risposta all'udienza del 16/1/2014, chiesero il rigetto della domanda, evidenziando, il primo, di essersi trovato in una situazione di grave difficoltà economica nella gestione della propria attività imprenditoriale edile, per cui l'alienazione delle quote di comproprietà di beni indivisi a sua madre, in buona fede, aveva rappresentato un atto necessario per reperire liquidità; la seconda, l'assenza a suo carico di alcuna condotta fraudolenta, essendosi determinata ad acquistare le quote di minoranza nella titolarità del figlio poiché già possedeva quote di maggioranza sui medesimi beni immobili e al fine di evitare un eccessivo frazionamento di detti beni comuni.
Con atto depositato il 2/12/2014 intervenne in giudizio, ex art. 105 c.p.c., anche la società la quale, deducendo di essere anch'essa creditrice di Controparte_3 CP_2
della somma di € 21.734,96, chiese che gli effetti dell'emananda sentenza
[...] di cui all'art. 2901 c.c. fossero estesi anche nei suoi confronti. Tuttavia, dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento di detta società (ordinanza del 6/7/2020) la sua curatela, ritualmente citata in riassunzione ad istanza dell'originaria attrice, non si costituì in giudizio.
Quindi, istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha così statuito:
<<a accoglie la domanda per quanto di ragione e l dichiara>
l'inefficacia nei confronti della società attrice dell'atto pubblico di compravendita intervenuto in data 30/5/2013 tra e (per Notar Controparte_2 Parte_1
rep. n. 64405, racc. n. 30006) e registrato a Gioia del Colle in data Persona_1
6/6/2013 al n. 5133/1T, avente ad oggetto le quote di proprietà immobiliare indivisa meglio descritte in parte motivazionale;
b) CONDANNA e in solido tra loro, al Controparte_2 Parte_1 pagamento, della delle spese processuali, liquidandole in Controparte_1 complessivi € 8.541,55 (di cui €534,55 per esborsi non imponibili), oltre a rimborso spese forf. in misura del 15%, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Masiello, dichiarato anticipatario;
pagina 2 di 9 c) nulla nei riguardi di . Controparte_3
Con tale pronuncia, il Tribunale, richiamati i presupposti richiesti per l'utile esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., riassumibili nella esistenza del credito, nella realizzazione da parte del debitore di un atto di disposizione che alteri in peius la sua situazione patrimoniale, nel conseguente pericolo di danno per il creditore (eventus damni), nella consapevolezza, quale semplice conoscenza o agevole conoscibilità, da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, nella dolosa preordinazione dell'atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis), richiedendosi, nei soli casi di atto oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio che l'atto di disposizione reca alle ragioni creditorie, ovvero, nei casi di atto oneroso anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo stesso alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis), ha ritenuto la fondatezza della domanda attorea sulla base dei seguenti rilievi:
-quanto al primo requisito, era indubbia l'esistenza del credito a tutela del quale la domanda era stata proposta, in quanto giudizialmente accertato;
-era altresì sussistente l'eventus damni, tutelando l'azione revocatoria non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, bensì anche quello alla fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la propria pretesa, sicché il pregiudizio del creditore risulta integrato non solo quando l'atto di disposizione abbia compresso totalmente la garanzia patrimoniale del debitore ma anche quando tale atto abbia alterato negativamente il suo patrimonio, sia dal punto di vista qualitativo, sia da quello quantitativo, comportando maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. Nel caso di specie, non era contestato e risultava, oltretutto, comprovato documentalmente, che l'atto dispositivo era stato posto in essere non solo successivamente all'insorgenza del credito ma a distanza di pochi giorni dall'intimazione del precetto e, dunque, dalla verosimile aggressione dei beni immobili da parte del creditore con l'atto di pignoramento. Monetizzare in detta fase i beni immobili, a garanzia delle ragioni creditorie della significava CP_1 Controparte_1 indubbiamente apportare una variazione qualitativa in peius nel patrimonio complessivo del debitore, specie considerando che lo stesso, in disparte il debito da mantenimento nei riguardi della ex moglie e della figlia, non aveva individuato specifici creditori che, con il ricavato della vendita, sarebbero stati soddisfatti con prelazione rispetto alla parte attrice. L'eventus damni si apprezzava in misura maggiore tenuto conto dell'unitarietà dell'alienazione di più cespiti. Infatti, sarebbe stato ben possibile per il debitore alienare, anche in favore della propria genitrice, talune quote dei beni in comproprietà Contro indivisa, lasciando gli altri a garanzia del soddisfacimento del credito della Inoltre, nulla aveva dedotto il circa la propria situazione economico- CP_2 finanziaria, al di là del generico riferimento ad una crisi di liquidità. Sarebbe stato ragionevole attendere il concorso dei propri creditori sui beni immobili nella sua pagina 3 di 9 titolarità, anziché comprometterne le ragioni attraverso l'immediata dismissione degli stessi.
-quanto al requisito soggettivo, della scienti damni (stante la posteriorità dell'atto dispositivo all'insorgenza del credito azionato) esso era riscontrabile non solo in capo al debitore -che aveva stipulato l'atto dispositivo a distanza di pochissimi giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei suoi confronti dall'attrice e nemmeno aveva messo a disposizione dei propri creditori le somme incassate dalla vendita- ma anche in capo , essendo a tal fine sufficiente Parte_1 la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni della creditrice. Tanto era agevolmente desumibile per presunzioni, per un verso, dal rapporto di parentela intercorrente tra le parti dell'atto di compravendita impugnato e, per l'altro, dalla circostanza che la convenuta-acquirente aveva anche ritirato, in data 18/3/2013, il plico contenente la notifica del decreto ingiuntivo n. 127/2013.
Con atto di citazione notificato il 21/03/2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma con il rigetto della domanda revocatoria proposta dall'originaria attrice ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appellata costituitasi con comparsa depositata il Controparte_1
21/08/2023, ha contestato estensivamente il gravame chiedendone il rigetto con le conseguenziali statuizioni sulle spese del grado.
Non si è invece costituito, l'altro appellato, . Controparte_2
Disattesa l'istanza di inibitoria, nominato l'istruttore (ordinanza del 19/09/2023) ed assegnati i termini di cui all'art. 352, 1° comma, c.p.c., con fissazione dell'udienza del 28/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, all'esito, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione.
=Motivi della decisione=
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , il quale, Controparte_2 sebbene gli sia stato ritualmente notificato l'atto di appello, non si è costituito in giudizio.
Non rileva invece la mancata notifica del gravame anche alla curatela del
[...]
nei cui confronti alcuna statuizione è stata adottata nella sentenza Controparte_4 impugnata non essendosi la stessa costituita nel giudizio riassunto nei suoi confronti per l'intervenuto fallimento dell'originaria interventrice volontaria.
Tanto, in considerazione dell'assorbente rilievo che, vertendosi, nella specie, in tema di cause scindibili, la mancata notifica dell'atto di appello anche a detta curatela non comporta, allo stato, la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, essendo ad oggi ampiamente decorsi, per la parte pretermessa, i termini per impugnare la sentenza (cfr. art. 332 c.p.c. e, in giurisprudenza, Cass. 17/05/2023, n.
13465 e Cass. 17868/2007).
pagina 4 di 9 Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., proposta dalla società appellata.
Invero, con la proposta impugnazione, l'appellante, come meglio si vedrà infra, oltre ad indicare, per ciascun motivo, esposto in modo chiaro, sintetico e specifico, i capi impugnati della sentenza, ne ha censurato i passaggi argomentativi che la sorreggono, esponendo altresì le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni, ove fondate, a determinare le modifiche della decisione censurata. Tanto è sufficiente a ritenere integrati i requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 342 c.p.c. nell'attuale formulazione introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
Passando, quindi, all'esame del merito, con il primo motivo si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistenti, in capo all'acquirente dell'immobile, i presupposti fondanti l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
Segnatamente, a parere dell'appellante, non era stata fornita alcuna prova della sua intenzione dolosa di pregiudicare gli interessi di eventuali creditori del figlio, in quanto la stessa, pur essendo madre dell'alienante, , non era affatto a Controparte_2 conoscenza della situazione debitoria dello stesso. Né tale consapevolezza poteva rinvenirsi dalla mera circostanza che era stata lei a ritirare la notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dall'originaria attrice nei confronti del figlio. Essa appellante, peraltro, era persona di una certa età (anni 74) con un grado d'istruzione non elevato e, quindi, non in grado di poter comprendere l'entità di quanto ritirato.
Nemmeno poteva ritenersi concretato, nella specie, l'eventus damni, atteso che essa appellante aveva pagato con assegni circolari la somma di € 35.000,00, corrispondente al valore di mercato delle quote ereditarie indivise, provenienti dalla successione legittima del padre del venditore;
circostanza questa, non contestata dall'originaria attrice.
Quindi, l'acquisto delle quote era avvenuto in buona fede ed era stato determinato dall'intento dell'acquirente di aiutare il figlio e di evitare un eccessivo frazionamento dei beni in comune, avendo essa acquirente la titolarità della quota di maggioranza e, comunque, il diritto di prelazione ex art. 732c.c. sulle quote di comproprietà degli altri coeredi, che le avrebbero consentito di esercitare il c.d. retratto successorio ove la vendita fosse stata effettuata in favore di terzi.
Il motivo è infondato.
Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"), come pure già ampiamente evidenziato nella sentenza di prime cure, ricorre tutte le volte in cui l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa del pagina 5 di 9 patrimonio del debitore, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito
Grava, quindi, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale mentre spetta al debitore che voglia sottrarsi agli effetti della revocatoria provare la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni del creditore.
Nel caso di specie, è indubbio che con l'atto dispositivo impugnato, l'alienante si è totalmente spogliato del suo patrimonio immobiliare così privando l'attrice di poter soddisfare le sue ragioni creditorie. Né del resto è stata fornita alcuna prova, da parte degli originari convenuti, della esistenza di altri beni sui quali la creditrice avrebbe potuto agevolmente soddisfarsi.
Nemmeno rileva, ai fini della sussistenza del presupposto in parola, la circostanza che la vendita delle quote ereditarie sia avvenuta al prezzo di mercato, atteso che l'eventuale sproporzione tra i due valori può costituire indice presuntivo della ricorrenza del consilium fraudis e/o della scientia damni, ma non esclude che la vendita, seppur effettuata a prezzo di mercato, possa ledere la garanzia patrimoniale generica dei terzi creditori, allorché, come nella specie, il debitore - alienante si privi di ogni sua consistenza patrimoniale (cfr. Cass. 17/04/2007, n. 9134; Cass.14.10.2005
n.19963, Cass. 29/10/1999, n. 12144).
In ordine all'elemento soggettivo della partecipatio fraudis si deve osservare che quando il credito, come nella specie, è anteriore all'atto dispositivo, non è richiesta la prova della dolosa preordinazione di tale atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito vantato dal creditore che agisce in revocatoria e che il terzo acquirente fosse partecipe della dolosa preordinazione dell'alienante, essendo sufficiente, per gli atti a titolo oneroso, la semplice consapevolezza del pregiudizio agli interessi del creditore, senza che sia richiesto, né per il debitore né per il terzo, l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale (Cass.23.03.2004 n.5741, Cass.01.06.2000 n.7262 e Cass.
18/12/1999 n.14274).
E' giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che <in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore;
la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618), con la precisazione che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse
pagina 6 di 9 a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5/03/2009, n.
5359)>> (così, tra le ultime, Cass. 18/01/2019, n.1286).
La Suprema Corte ha altresì chiarito che la conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo consiste nella sola consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo in danno dei creditori complessivamente considerati, né, a tal fine, è necessario che il terzo acquirente abbia conoscenza specifica del debito facente capo all'alienante (Cass. 23/03/2004, n. 5741; Cass. 25/10/2007, n. 22365 del 25.10.2007 e Cass. 03/05/2010, n. 10623).
Nel caso che ci occupa non può revocarsi in dubbio che il debitore - alienante fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni dei propri creditori atteso che con quell'atto egli veniva a privarsi dei soli beni sui quali gli stessi creditori avrebbero potuto soddisfarsi e nemmeno può dubitarsi che l'odierna appellante ignorasse in buona fede il detto pregiudizio.
Tanto proprio in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra le parti dell'atto dispositivo, essendo inverosimile che la madre (acquirente) ignorasse le condizioni economiche e patrimoniali del figlio (alienante) considerato altresì che la stesse, qualificandosi familiare convivente, ebbe anche a ritirare in data 18/03/2013 la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del detto alienante (cfr. avviso di ricevimento allegato alla produzione di primo grado di parte attrice;
doc. 4).
Né possono escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo in parola a carico dell'acquirente le ragioni dalla stessa addotte a motivo della stipula dell'atto (evitare l'eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario ed aiutare il figlio a reperire liquidità) non avendo detti motivi rilievo ai fini della ricorrenza della partecipatio fraudis e/o scientia damni, dovendosi ricordare, che in tema di azione revocatoria, si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto.
Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore assunto, secondo cui l'appellante, in quanto comproprietaria, avrebbe potuto esercitare l'azione di retratto ove le quote in questione fossero state alienate a terzi. Trattasi, infatti, di una mera evenienza, non ricorrente nel caso concreto. Peraltro, come condivisibilmente già rilevato dal giudice di prime cure,
l'odierna appellante non ha adeguatamente dimostrato se vi fossero altri comproprietari e/o terzi interessati all'acquisto, così da rendere esperibile l'esercizio del diritto di prelazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza impugnata che ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Anche il suddetto motivo è infondato in quanto, in ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'originaria attrice, correttamente il Giudice di prime cure, in ossequio al principio della soccombenza, ha posto le spese del giudizio solidalmente pagina 7 di 9 a carico dei convenuti, avendo entrambi contestato la domanda attorea. Né l'odierna appellante ha allegato la sussistenza, nella specie, di eccezionali ragioni che a norma dell'art. 92 c.p.c. avrebbero dovuto imporre la compensazione delle stesse.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura Controparte_1 liquidata in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m., laddove nei confronti dell'altro appellato, rimasto contumace, nulla deve liquidarsi a titolo di spese non essendo state proposte domande nei suoi confronti e non avendo egli resistito al gravame.
Va inoltre dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, e di avverso la sentenza n. 690/2023, Controparte_2 resa dal Tribunale di Bari il 23/02/2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3)-condanna a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in € 5.000,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
4)-nulla per le spese riguardo all'appellato contumace;
5)-dispone, occorrendo, l'annotazione della presente sentenza nei registri immobiliari con esonero del Responsabile del competente Servizio di Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità;
6)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. Parte_1
20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 27 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore pagina 8 di 9 avv. Francesco Mele
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