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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 22/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6938/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7436/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. De Simone, con Parte_1
n Liberi alla via Grande n. 29, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Cuzzupoli, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/10/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7436/2021 R.G.) per il CP_1
r cimento della pensione di inabilità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che esso istante è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% per godere della pensione mensile di invalidità civile dalla revoca o dall'accertamento peritale”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, osservando altresì la coerenza delle conclusioni del consulente rispetto al quadro morboso. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02/09/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 11/09/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 01/10/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Pertanto, il ricorso introduttivo, per essere ritenuto ammissibile, deve evidenziare carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico-giuridico relativi al procedimento per atp e, in particolare, i motivi di opposizione devono puntualmente evidenziare i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, precisando altresì le ragioni per cui si ritiene che i medesimi abbiano inciso sulle conclusioni da questi rassegnate. Nel caso in esame, parte ricorrente, nel motivare le ragioni di contestazione alla CTU, dopo aver riportato le patologie da cui è affetta, così deduceva: “Inoltre, si evidenzia, che dalla nuova documentazione, depositata nel presente giudizio, certificato neurologico ASL Caserta, si evince chiaramente un aggravamento, dello stato di salute del ricorrente, in quanto soggetto con deficit della coordinazione psico-motoria e ritardo cognitivo, disautonomia di relazione con necessità di assistenza sanitaria e familiare continua per proprie necessità e fabbisogni quotidiani, tale documentazione è rilevante al fine di dimostrare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e di incidere sulle valutazioni già espresse dal consulente nella fase dell'ATP”.
2 Ebbene, tali deduzioni sono relative esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e non possono affatto ritenersi idonee ad integrare il canone di specificità richiesto dalla legge, in quanto non contengono alcun riferimento ad eventuali omissioni o errori della consulenza. Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica richiesta di revisione del giudizio medico- legale e, in quanto tale, va dichiarato inammissibile. Ne discende che non può essere oggetto di alcuna valutazione la documentazione medica di formazione successiva, atteso che le valutazioni relative all'ammissibilità del ricorso sono prodromiche ed assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione, ivi incluso l'aggravamento del quadro patologico ex art. 149 disp. att. c.p.c. Resta, pertanto, confermato il giudizio espresso dal ctu nominato in sede di atp e, conseguentemente, deve dichiararsi che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Le spese di lite della presente fase si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti e della natura in rito della decisione. Nulla sulle spese di lite per la fase di ATP, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, effettuata nel giudizio di ATP, sono a carico dell' e si CP_1 liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario ai Parte_1 fini del riconoscimento della pensione di ina c) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
d) nulla sulle spese di lite del giudizio di ATP;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 22/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 22/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6938/2024, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 7436/2021
TRA
, nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. De Simone, con Parte_1
n Liberi alla via Grande n. 29, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. L. Cuzzupoli, I. De Benedictis e D. CP_1
, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/10/2024, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 7436/2021 R.G.) per il CP_1
r cimento della pensione di inabilità. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che esso istante è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100% per godere della pensione mensile di invalidità civile dalla revoca o dall'accertamento peritale”. Vittoria di spese, con attribuzione. Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, osservando altresì la coerenza delle conclusioni del consulente rispetto al quadro morboso. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 La causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 02/09/2024 e la dichiarazione è stata depositata il 11/09/2024, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 01/10/2024, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Pertanto, il ricorso introduttivo, per essere ritenuto ammissibile, deve evidenziare carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico-giuridico relativi al procedimento per atp e, in particolare, i motivi di opposizione devono puntualmente evidenziare i vizi di motivazione e le omissioni in cui l'ausiliario del giudice sia incorso, precisando altresì le ragioni per cui si ritiene che i medesimi abbiano inciso sulle conclusioni da questi rassegnate. Nel caso in esame, parte ricorrente, nel motivare le ragioni di contestazione alla CTU, dopo aver riportato le patologie da cui è affetta, così deduceva: “Inoltre, si evidenzia, che dalla nuova documentazione, depositata nel presente giudizio, certificato neurologico ASL Caserta, si evince chiaramente un aggravamento, dello stato di salute del ricorrente, in quanto soggetto con deficit della coordinazione psico-motoria e ritardo cognitivo, disautonomia di relazione con necessità di assistenza sanitaria e familiare continua per proprie necessità e fabbisogni quotidiani, tale documentazione è rilevante al fine di dimostrare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente e di incidere sulle valutazioni già espresse dal consulente nella fase dell'ATP”.
2 Ebbene, tali deduzioni sono relative esclusivamente ad un aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e non possono affatto ritenersi idonee ad integrare il canone di specificità richiesto dalla legge, in quanto non contengono alcun riferimento ad eventuali omissioni o errori della consulenza. Il ricorso, pertanto, si risolve in una generica richiesta di revisione del giudizio medico- legale e, in quanto tale, va dichiarato inammissibile. Ne discende che non può essere oggetto di alcuna valutazione la documentazione medica di formazione successiva, atteso che le valutazioni relative all'ammissibilità del ricorso sono prodromiche ed assorbenti rispetto ad ogni ulteriore valutazione, ivi incluso l'aggravamento del quadro patologico ex art. 149 disp. att. c.p.c. Resta, pertanto, confermato il giudizio espresso dal ctu nominato in sede di atp e, conseguentemente, deve dichiararsi che non sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità. Le spese di lite della presente fase si compensano integralmente, in ragione della qualità delle parti e della natura in rito della decisione. Nulla sulle spese di lite per la fase di ATP, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, effettuata nel giudizio di ATP, sono a carico dell' e si CP_1 liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio resa in fase di ATPO e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo a il requisito sanitario ai Parte_1 fini del riconoscimento della pensione di ina c) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
d) nulla sulle spese di lite del giudizio di ATP;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 22/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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