Articolo 6 della Legge 30 giugno 1956, n. 775
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 agosto 1956
Art. 6.
Il personale di cui all'art. 1 della presente legge, inquadrato nei gruppi degli assistenti coadiutori ed aggiunti di cancelleria, che abbia compiuto o compia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento i periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di promozione alle qualifiche qui sotto indicate e che sia munito, alla data di entrata in vigore della presente legge, del prescritto titolo di studio, puo' partecipare ai concorsi ed agli esami medesimi sempre che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a ciascuna carriera:
a) alla qualifica corrispondente a quella di direttore di sezione del ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18 ;
b) alla qualifica di cancelliere capo di 2ª classe ed alla corrispondente qualifica del ruolo del personale di concetto degli Uffici commerciali all'estero, ove venga istituita;
c) alla qualifica di primo archivista del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri.
Ai soli fini del compimento dell'anzianita' richiesta per l'ammissione agli esami indicati nel precedente comma e' valutato il servizio prestato posteriormente al 1 maggio 1948 in categoria non inferiore al gruppo di inquadramento, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Per il personale assunto anteriormente al 1 maggio 1948 la deduzione e' limitata al periodo di tempo che si renda eventualmente necessario aggiungere al servizio prestato prima di tale data per completare l'anzianita' prevista dal predetto art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
Al personale in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 e' attribuita, agli stessi fini di cui al comma precedente, una maggiore anzianita' di anni quattro.
Entrata in vigore il 2 agosto 1956