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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1427/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1427/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f. (c.f. Parte_1
), il primo rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marseglia e la C.F._2 seconda dall'avv. Daniele De Leo, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lequile il 21.07.2016 e che dalla loro unione era nato un figlio di nome (25.10.2016; che era stata pronunciataPersona_1 la separazione a seguito di negoziazione assistita del 14.03.2022; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione, ossia: b) si dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore RC OR OM con stabile collocazione abitativa con la madre presso l'abitazione di via Del Loto n. 6, che è da intendersi come casa coniugale, ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dello stesso all'altro genitore;
- ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del minore a trasferirsi o meno;
entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte delle capacità, di comune accordo dai genitori, tenendo conto
dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore;
- i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
conseguentemente alla stabile collocazione del figlio con la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione a nome di entrambi, sita in Cavallino alla via Del Loto n. 6 in favore della Sig.ra SI
con quanto in esso contenuto ed a corredo;
- il Sig. NO si è già allontanato da essa recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
2. Frequentazione con il minore
Il Sig. NO potrà esercitare il proprio diritto di visita/frequentazione con il figlio quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni delle parti oltre che del bambino;
in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà, quantomeno,
alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore:
1) il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alterne dal venerdì fino a domenica sera prima/dopo cena;
2) il padre avrà con sé il minore orientativamente il martedì o il mercoledì
(quando il fine settimana è di sua spettanza) fino a dopo cena;
il lunedì e il giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre)
recandolo il giorno successivo dalla madre;
3) durante le vacanze natalizie si dispone che ad anni alterni il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di natale con l'altro; per le
restanti festività il padre avrà con sé il minore per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 01 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di Natale e dal 01 gennaio fino al giorno 7
gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la vigilia di natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31
dicembre/01 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di pasqua con il lunedì dell'angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
c) durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio per 4
settimane non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con sé il figlio in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza si procederà ad alternanza concordata;
3. Mantenimento del minore
A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il Sig. NO
corrisponderà a cadenza mensile la complessiva somma di € 300,00. Detta
somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla
Sig.ra SI entro la prima settimana del mese.
Il Sig. NO parteciperà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra SI necessarie per il
5 figlio.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
d) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione)
all'anno e relativi accessori;
e) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
f) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
g) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
h) spese per la patente;
i) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) di die tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno Come
6 fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
1) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
4. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 prima parte del D.L
132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell'avvocato Cristian
Zambrini provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto
и ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Lecce, per il rilascio della relativa autorizzazione.
Ricevuta la richiesta autorizzazione, il medesimo Avvocato si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 del DL 132/14, alla trasmissione dell'accordo di negoziazione e della relativa autorizzazione, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lequile, quale
Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto.
7 Con decreto del 14.05.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 3.06.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte.
All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della 1. n. 898/1970, così come modificata dalla 1. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, del figlio minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 nato a Lecce il 3.10.1986, e
" nata a [...] l'[...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: e Parte_21) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
[...] contratto a Lequile il 21.07.2016, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 25.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1427/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
C.F. 1 ) e Parte_2 (c.f. (c.f. Parte_1
), il primo rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marseglia e la C.F._2 seconda dall'avv. Daniele De Leo, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.03.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Lequile il 21.07.2016 e che dalla loro unione era nato un figlio di nome (25.10.2016; che era stata pronunciataPersona_1 la separazione a seguito di negoziazione assistita del 14.03.2022; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione, ossia: b) si dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore RC OR OM con stabile collocazione abitativa con la madre presso l'abitazione di via Del Loto n. 6, che è da intendersi come casa coniugale, ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna dello stesso all'altro genitore;
- ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse del minore a trasferirsi o meno;
entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte delle capacità, di comune accordo dai genitori, tenendo conto
dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore;
- i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
conseguentemente alla stabile collocazione del figlio con la madre, si dispone l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione a nome di entrambi, sita in Cavallino alla via Del Loto n. 6 in favore della Sig.ra SI
con quanto in esso contenuto ed a corredo;
- il Sig. NO si è già allontanato da essa recando con sé tutti i propri beni ed effetti personali;
2. Frequentazione con il minore
Il Sig. NO potrà esercitare il proprio diritto di visita/frequentazione con il figlio quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni delle parti oltre che del bambino;
in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori ci si atterrà, quantomeno,
alle condizioni minime meglio specificate di seguito, corrispondenti al relativo diritto/dovere di frequentazione da parte di ciascun genitore:
1) il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori;
starà con il padre a settimane alterne dal venerdì fino a domenica sera prima/dopo cena;
2) il padre avrà con sé il minore orientativamente il martedì o il mercoledì
(quando il fine settimana è di sua spettanza) fino a dopo cena;
il lunedì e il giovedì con pernotto (quando il fine settimana è di spettanza della madre)
recandolo il giorno successivo dalla madre;
3) durante le vacanze natalizie si dispone che ad anni alterni il minore trascorrerà la vigilia con un genitore ed il giorno di natale con l'altro; per le
restanti festività il padre avrà con sé il minore per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo, sino al 01 gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui il giorno di Natale e dal 01 gennaio fino al giorno 7
gennaio nell'anno in cui trascorrerà con lui la vigilia di natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31
dicembre/01 gennaio;
durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di pasqua con il lunedì dell'angelo; le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
c) durante le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio per 4
settimane non consecutive fino ad una maggiore autonomia del figlio i cui periodi andranno comunicati alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
anche la madre avrà con sé il figlio in modo esclusivo per 4 settimane non consecutive;
per il restante periodo di vacanza si procederà ad alternanza concordata;
3. Mantenimento del minore
A titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il Sig. NO
corrisponderà a cadenza mensile la complessiva somma di € 300,00. Detta
somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla
Sig.ra SI entro la prima settimana del mese.
Il Sig. NO parteciperà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie sostenute dalla Sig.ra SI necessarie per il
5 figlio.
Le spese straordinarie dovranno essere concordate da entrambi i genitori.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative,
concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università
pubbliche; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
d) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione)
all'anno e relativi accessori;
e) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
f) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
g) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
h) spese per la patente;
i) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
Devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) di die tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno Come
6 fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
1) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
4. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 prima parte del D.L
132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell'avvocato Cristian
Zambrini provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto
и ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Lecce, per il rilascio della relativa autorizzazione.
Ricevuta la richiesta autorizzazione, il medesimo Avvocato si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 del DL 132/14, alla trasmissione dell'accordo di negoziazione e della relativa autorizzazione, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lequile, quale
Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto.
7 Con decreto del 14.05.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 3.06.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte.
All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della 1. n. 898/1970, così come modificata dalla 1. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, del figlio minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 nato a Lecce il 3.10.1986, e
" nata a [...] l'[...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: e Parte_21) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
[...] contratto a Lequile il 21.07.2016, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 25.07.2025
Il giudice rel. Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA