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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano di n. 974/2022, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso il difensore RICORRENTE IN REVOCAZIONE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPROTA CP_1 C.F._1 EMANUELE, dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO e dell'avv. DI MONDA RAFFAELE, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 3 MILANO presso i difensori RESISTENTE IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
- ordinare ai sensi degli artt. 401 e 431 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 974
/22 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 29/12/2022 poiché dalla sua esecuzione deriva per l'Istituto previdenziale un gravissimo ed irreparabile danno per tutti i motivi sopra evidenziati;
- revocare la sentenza n. 974/22 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano e pubblicata in data 29/12/2022 per i motivi espressi nel presente atto e segnatamente ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4 e, per l'effetto, rigettare il ricorso in appello presentato da controparte nel giudizio R.g.n. 101/22;
- dichiarare insussistente il diritto di alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata CP_1 ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/1992 (con decorrenza dal 1/12/2020) per mancanza del requisito contributivo;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'ente previdenziale a a titolo di ratei CP_1 pensionistici.”
Per parte appellata: “voglia la Corte d'Appello di Milano sezione lavoro così provvedere:
- IN VIA CAUTELARE:
Rigettare la richiesta di sospensiva avversa perché inammissibile per difetto di valida procura in violazione dell'art 398, comma 3 c.p.c, nonché per mancata prova del periculum in mora.
- IN VIA PRINCIPALE:
1 1-) Rigettare integralmente il ricorso perché inammissibile per difetto di valida procura in violazione dell'art
398, comma 3 c.p.c, o comunque per violazione del termine perentorio previsto dall'art.327 comma 1 c.p.c. per proporre il ricorso per revocazione ordinaria, o infine per violazione dell'art. 395 punto 4) c.p.c. non essendo quello paventato un errore di fatto bensì di diritto. 2-) Condannare, altresì, parte ricorrente nella persona dell'avv. Carla Maria Omodei Zorini (C.F.
oppure, nel caso in cui il difetto di procura venisse sanato, l al pagamento delle C.F._2 Pt_1 spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, sia per la fase cautelare che per quella di merito, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello con scaglione tra €52.001,00 ed €260.000,00 – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. 3) Condannare altresì controparte al pagamento di ulteriori spese di lite ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., nonché ulteriormente o alternativamente ex art. 96 comma 3° c.p.c. nei confronti di parte ricorrente, tutte da quantificarsi in via equitativa, nonché sempre ulteriormente o alternativamente ex art. 96 comma 4° nell'importo ritenuto di giustizia in favore della cassa delle ammende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 974/2022, pubblicata il 29/12/2022 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistere in capo a il diritto alla pensione anticipata di CP_1 vecchiaia con decorrenza 1/12/2020. In tale giudizio la sig.ra aveva allegato la sussistenza del requisito anagrafico e contributivo CP_1 (depositando e/c contributivo) e aveva lamentato che avesse respinto la domanda di pensione Pt_1 per mancanza del requisito sanitario. si era costituita in giudizio senza nulla rilevare in ordine alla sussistenza o meno del requisito Pt_1 contributivo, insistendo unicamente sulla mancanza del requisito sanitario.
Con il ricorso per revocazione depositato in data 29/1/2025, afferma che i due precedenti gradi Pt_1 di giudizio hanno avuto ad oggetto unicamente la sussistenza del requisito sanitario e che la sussistenza del requisito contributivo non è mai stata indagata, essendo solo stata apoditticamente addotta dalla su cui incombeva l'onere della prova. CP_1 Secondo la prospettazione dell' , nella sentenza oggetto di revocazione, la Corte ha quindi dato Pt_2 per presupposta la sussistenza della necessaria contribuzione, senza valutare gli ulteriori aspetti legittimanti il diritto alla prestazione, che risultava già smentito dalla documentazione prodotta dalla stessa parte. In sede di esecuzione della sentenza gli uffici dell' hanno rilevato la mancanza della necessaria Pt_1 contribuzione, poiché, alla data di decorrenza della prestazione, poteva vantare 987 contributi CP_1 settimanali accreditati nel FPLD, non essendo utili i contributi accreditati alla diversa GC (70 settimane). Dall'estratto contributivo prodotto da era rilevabile la pacifica assenza del requisito CP_1 contributivo, per cui la sentenza risulta affetta da un errore di fatto di fatto fondamentale e decisivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. risultante dai documenti di causa e non indagato né dal Tribunale né dalla Corte. Infatti, la sentenza di appello, con riferimento al requisito in questione, si fonda solo sulla
“supposizione” dell'esistenza del medesimo, che è risultato assolutamente mancante in sede di liquidazione della prestazione. L'accertamento compiuto dalla Corte è stato parziale e basato solo sulla sussistenza o meno del requisito sanitario, senza alcun approfondimento o indagine sulla esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa. E' pacifico che la sussistenza o meno del requisito contributivo non ha costituito un punto controverso del giudizio, e l'errore in cui è incorsa la sentenza (che sul punto non contiene alcuna statuizione)
2 appare evidente ed evincibile dalla mera analisi degli atti e documenti di causa ed è essenziale, nel senso che se rilevato la decisione assunta in appello sarebbe stata di segno contrario. Si è, quindi, verificato un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e una dai documenti di causa. L'errore investe il fatto, senza coinvolgere il procedimento logico giuridico espresso in sentenza, il che ha precluso la ricorribilità in cassazione. La Corte, nel dichiarare il diritto alla prestazione solo ed unicamente sulla base del requisito sanitario ha sostanzialmente omesso di indagare il requisito contributivo, dandolo per presupposto ed esistente.
Si è costituita eccependo: CP_1
1) Inammissibilità per violazione dell'art. 398, co. 3 c.p.c. in quanto il ricorso per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale mentre il difensore di Pt_1 ha agito in forza di una procura generale alle liti;
pertanto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. va assegnato un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza. In mancanza di sanatoria, il difensore dell' va condannato in proprio alla rifusione delle Pt_2 spese legali (cita cass. 11930/2018); domanda, tuttavia, rinunciata in sede di discussione.
2) Inammissibilità per tardività, essendo decorso il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c. La sentenza è stata depositata il 29 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 29 gennaio 2025, quando ormai la sentenza era passata in giudicato. La proposizione della revocazione solo dopo che ha agito innanzi al Tribunale per l'esecuzione della sentenza CP_1 della Corte integra lite temeraria.
3) Inammissibilità per mancanza di motivi previsti dall'art. 395 n. 4), in quanto l'errore contestato non è errore di fatto ma errore di diritto, e la questione è stato oggetto di controversia tra le parti. La Corte, nel dichiarare il diritto alla prestazione richiesta, ha valutato la sussistenza degli altri requisiti, errando, perché quello contributivo non sussisteva, ma questo è un errore di Par diritto (consistito nel ritenere utile la contribuzione versata alla che andava contestato con il ricorso in cassazione. La Corte, poi, non si è pronunciata esplicitamente sul requisito contributivo in quanto non ne ha mai contestato l'insussistenza nei precedenti gradi, ma Pt_1 ha evidentemente ritenuto sussistere la necessaria contribuzione, non potendo – in mancanza
– accogliere la domanda.
Vista l'eccezione di difetto di rappresentanza sollevata dalla difesa della la Corte, ai sensi CP_1 dell'art. 182 c.p.c., assegnava a termine perentorio sino al 22/5/2025 per il deposito di procura Pt_1 speciale per la proposizione della revocazione. All'udienza del 29 maggio 2025 parte ricorrente ha confermato di aver provveduto alla liquidazione della pensione, mentre il difensore della resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna del difensore dell' in proprio al pagamento delle spese di lite;
la causa è stata discussa Pt_1 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Il ricorso in revocazione è inammissibile, in quanto non ha depositato, nel termine perentorio Pt_1 assegnatole, la procura speciale ai sensi dell'art. 398 co. 3 c.p.c.. La procura allegata al ricorso per revocazione, infatti, è una procura generali alle liti, quando invece, la norma innanzi richiamata, prescrive che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale. Alla mancata sanatoria del vizio da parte dell' non può che conseguire la declaratoria di Pt_2 inammissibilità del ricorso per revocazione.
3 Ricorso, peraltro, che risulta comunque inammissibile anche in ragione del decorso il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c., posto che è stato depositato il 29 gennaio 2025 mentre la sentenza oggetto di revocazione è stata pubblicata il 29 dicembre 2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di liquidate in Pt_1 base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti difensivi, come da dispositivo.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla resistente, in considerazione del comportamento processuale di che in corso di giudizio ha dato esecuzione alla sentenza oggetto Pt_1 del ricorso per revocazione, liquidando la prestazione.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in revocazione della sentenza n. 974/2022 della Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro;
condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.900 oltre a spese Pt_1 generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di revocazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano di n. 974/2022, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso il difensore RICORRENTE IN REVOCAZIONE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMPROTA CP_1 C.F._1 EMANUELE, dell'avv. GILIBERTI FRANCESCO e dell'avv. DI MONDA RAFFAELE, elettivamente domiciliata in VIA ALBERICO ALBRICCI, 3 MILANO presso i difensori RESISTENTE IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
- ordinare ai sensi degli artt. 401 e 431 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 974
/22 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano pubblicata in data 29/12/2022 poiché dalla sua esecuzione deriva per l'Istituto previdenziale un gravissimo ed irreparabile danno per tutti i motivi sopra evidenziati;
- revocare la sentenza n. 974/22 pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano e pubblicata in data 29/12/2022 per i motivi espressi nel presente atto e segnatamente ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4 e, per l'effetto, rigettare il ricorso in appello presentato da controparte nel giudizio R.g.n. 101/22;
- dichiarare insussistente il diritto di alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata CP_1 ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legislativo n. 503/1992 (con decorrenza dal 1/12/2020) per mancanza del requisito contributivo;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'ente previdenziale a a titolo di ratei CP_1 pensionistici.”
Per parte appellata: “voglia la Corte d'Appello di Milano sezione lavoro così provvedere:
- IN VIA CAUTELARE:
Rigettare la richiesta di sospensiva avversa perché inammissibile per difetto di valida procura in violazione dell'art 398, comma 3 c.p.c, nonché per mancata prova del periculum in mora.
- IN VIA PRINCIPALE:
1 1-) Rigettare integralmente il ricorso perché inammissibile per difetto di valida procura in violazione dell'art
398, comma 3 c.p.c, o comunque per violazione del termine perentorio previsto dall'art.327 comma 1 c.p.c. per proporre il ricorso per revocazione ordinaria, o infine per violazione dell'art. 395 punto 4) c.p.c. non essendo quello paventato un errore di fatto bensì di diritto. 2-) Condannare, altresì, parte ricorrente nella persona dell'avv. Carla Maria Omodei Zorini (C.F.
oppure, nel caso in cui il difetto di procura venisse sanato, l al pagamento delle C.F._2 Pt_1 spese e delle competenze professionali del presente grado di giudizio, sia per la fase cautelare che per quella di merito, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello con scaglione tra €52.001,00 ed €260.000,00 – riconoscendo altresì la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis (attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado) - con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario. 3) Condannare altresì controparte al pagamento di ulteriori spese di lite ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., nonché ulteriormente o alternativamente ex art. 96 comma 3° c.p.c. nei confronti di parte ricorrente, tutte da quantificarsi in via equitativa, nonché sempre ulteriormente o alternativamente ex art. 96 comma 4° nell'importo ritenuto di giustizia in favore della cassa delle ammende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 974/2022, pubblicata il 29/12/2022 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato sussistere in capo a il diritto alla pensione anticipata di CP_1 vecchiaia con decorrenza 1/12/2020. In tale giudizio la sig.ra aveva allegato la sussistenza del requisito anagrafico e contributivo CP_1 (depositando e/c contributivo) e aveva lamentato che avesse respinto la domanda di pensione Pt_1 per mancanza del requisito sanitario. si era costituita in giudizio senza nulla rilevare in ordine alla sussistenza o meno del requisito Pt_1 contributivo, insistendo unicamente sulla mancanza del requisito sanitario.
Con il ricorso per revocazione depositato in data 29/1/2025, afferma che i due precedenti gradi Pt_1 di giudizio hanno avuto ad oggetto unicamente la sussistenza del requisito sanitario e che la sussistenza del requisito contributivo non è mai stata indagata, essendo solo stata apoditticamente addotta dalla su cui incombeva l'onere della prova. CP_1 Secondo la prospettazione dell' , nella sentenza oggetto di revocazione, la Corte ha quindi dato Pt_2 per presupposta la sussistenza della necessaria contribuzione, senza valutare gli ulteriori aspetti legittimanti il diritto alla prestazione, che risultava già smentito dalla documentazione prodotta dalla stessa parte. In sede di esecuzione della sentenza gli uffici dell' hanno rilevato la mancanza della necessaria Pt_1 contribuzione, poiché, alla data di decorrenza della prestazione, poteva vantare 987 contributi CP_1 settimanali accreditati nel FPLD, non essendo utili i contributi accreditati alla diversa GC (70 settimane). Dall'estratto contributivo prodotto da era rilevabile la pacifica assenza del requisito CP_1 contributivo, per cui la sentenza risulta affetta da un errore di fatto di fatto fondamentale e decisivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. risultante dai documenti di causa e non indagato né dal Tribunale né dalla Corte. Infatti, la sentenza di appello, con riferimento al requisito in questione, si fonda solo sulla
“supposizione” dell'esistenza del medesimo, che è risultato assolutamente mancante in sede di liquidazione della prestazione. L'accertamento compiuto dalla Corte è stato parziale e basato solo sulla sussistenza o meno del requisito sanitario, senza alcun approfondimento o indagine sulla esistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa. E' pacifico che la sussistenza o meno del requisito contributivo non ha costituito un punto controverso del giudizio, e l'errore in cui è incorsa la sentenza (che sul punto non contiene alcuna statuizione)
2 appare evidente ed evincibile dalla mera analisi degli atti e documenti di causa ed è essenziale, nel senso che se rilevato la decisione assunta in appello sarebbe stata di segno contrario. Si è, quindi, verificato un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e una dai documenti di causa. L'errore investe il fatto, senza coinvolgere il procedimento logico giuridico espresso in sentenza, il che ha precluso la ricorribilità in cassazione. La Corte, nel dichiarare il diritto alla prestazione solo ed unicamente sulla base del requisito sanitario ha sostanzialmente omesso di indagare il requisito contributivo, dandolo per presupposto ed esistente.
Si è costituita eccependo: CP_1
1) Inammissibilità per violazione dell'art. 398, co. 3 c.p.c. in quanto il ricorso per revocazione deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale mentre il difensore di Pt_1 ha agito in forza di una procura generale alle liti;
pertanto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. va assegnato un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza. In mancanza di sanatoria, il difensore dell' va condannato in proprio alla rifusione delle Pt_2 spese legali (cita cass. 11930/2018); domanda, tuttavia, rinunciata in sede di discussione.
2) Inammissibilità per tardività, essendo decorso il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c. La sentenza è stata depositata il 29 dicembre 2022, mentre il ricorso è stato depositato il 29 gennaio 2025, quando ormai la sentenza era passata in giudicato. La proposizione della revocazione solo dopo che ha agito innanzi al Tribunale per l'esecuzione della sentenza CP_1 della Corte integra lite temeraria.
3) Inammissibilità per mancanza di motivi previsti dall'art. 395 n. 4), in quanto l'errore contestato non è errore di fatto ma errore di diritto, e la questione è stato oggetto di controversia tra le parti. La Corte, nel dichiarare il diritto alla prestazione richiesta, ha valutato la sussistenza degli altri requisiti, errando, perché quello contributivo non sussisteva, ma questo è un errore di Par diritto (consistito nel ritenere utile la contribuzione versata alla che andava contestato con il ricorso in cassazione. La Corte, poi, non si è pronunciata esplicitamente sul requisito contributivo in quanto non ne ha mai contestato l'insussistenza nei precedenti gradi, ma Pt_1 ha evidentemente ritenuto sussistere la necessaria contribuzione, non potendo – in mancanza
– accogliere la domanda.
Vista l'eccezione di difetto di rappresentanza sollevata dalla difesa della la Corte, ai sensi CP_1 dell'art. 182 c.p.c., assegnava a termine perentorio sino al 22/5/2025 per il deposito di procura Pt_1 speciale per la proposizione della revocazione. All'udienza del 29 maggio 2025 parte ricorrente ha confermato di aver provveduto alla liquidazione della pensione, mentre il difensore della resistente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna del difensore dell' in proprio al pagamento delle spese di lite;
la causa è stata discussa Pt_1 e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * Il ricorso in revocazione è inammissibile, in quanto non ha depositato, nel termine perentorio Pt_1 assegnatole, la procura speciale ai sensi dell'art. 398 co. 3 c.p.c.. La procura allegata al ricorso per revocazione, infatti, è una procura generali alle liti, quando invece, la norma innanzi richiamata, prescrive che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale. Alla mancata sanatoria del vizio da parte dell' non può che conseguire la declaratoria di Pt_2 inammissibilità del ricorso per revocazione.
3 Ricorso, peraltro, che risulta comunque inammissibile anche in ragione del decorso il termine di cui all'art. 327 co. 1 c.p.c., posto che è stato depositato il 29 gennaio 2025 mentre la sentenza oggetto di revocazione è stata pubblicata il 29 dicembre 2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di liquidate in Pt_1 base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, la presenza di collegamenti ipertestuali negli atti difensivi, come da dispositivo.
Va respinta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla resistente, in considerazione del comportamento processuale di che in corso di giudizio ha dato esecuzione alla sentenza oggetto Pt_1 del ricorso per revocazione, liquidando la prestazione.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso in revocazione della sentenza n. 974/2022 della Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro;
condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.900 oltre a spese Pt_1 generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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