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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n. 8077/2023 RGL, promossa
D A rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Giuseppe Bondì e Antonino Parte_1
Colomba ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Viale Regina
Margherita 21, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo, giusta procura generale indicata in atti.
E
- in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Alonzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Custonaci (TP), in Custonaci, Via Mons. Rizzo n.18, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 16 aprile 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione 1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
❖ Annulla gli avvisi di addebito nn. 596201500052838539000 e 59620160004059558000
e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento opposta n. 29620229003653887000.
❖ Condanna i convenuti in via solidale al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in euro 1.312,00 oltre spese esenti, spese forfettarie, Parte_1
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe
Bondì e Antonino Colomba dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2023 la società ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore proponendo CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229003653887000 (con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro 3.420,54) - notificata il 29.5.2023 - e agli atti presupposti ivi indicati (avvisi di addebito nn. 596201500052838539000 e
59620160004059558000) eccependo la prescrizione quinquennale del credito contributivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare:
- il proprio difetto di legittimazione passiva per i vizi afferenti all'intimazione di pagamento e all'attività di riscossione esclusivamente riconducibile ad CP_2
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
- l'applicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale da COVID 19.
Anche si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e, in particolare, CP_2
contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione invocando l'applicabilità al caso in esame della sospensione della prescrizione per 24 mesi disposta dalla normativa emergenziale.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 16 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc, sulle conclusioni di cui in atti, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va anzitutto disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' . CP_1
Invero, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente degli atti de quibus, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per 2 violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
Appare, all'uopo, opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006) che, seppur in materia di opposizione a sanzioni amministrative, ha chiarito che: «Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ.,
e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981».
La sentenza appena riportata detta dei principi ben applicabili al caso di specie e chiarisce che nel caso, come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o 3 avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'avviso di addebito ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del 19/06/2024, n. 16893).
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale (costituito ad esempio dal procedimento monitorio - finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale) necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata opposizione tempestiva delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito ritualmente notificati.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore, la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia
4 del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …».
Orbene, poiché gli atti opposti afferiscono a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile agli stessi il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Conseguentemente, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
5 2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Infatti, occorre tenere distinta la sospensione dei procedimenti esecutivi (per 541 giorni), sicuramente presente nella legislazione COVID, dalla sospensione del termine di prescrizione dettata dalla legislazione emergenziale che, come ritenuto anche dalla locale
Corte d'Appello (Sentenza n. 319 del 2 maggio 2024) è al massimo di 311 giorni.
L'ente riscossore invece fa riferimento all'art 68 del DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020, n. 18 (Decreto cura Italia) che al comma 4-bis testualmente recita «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Tuttavia, la proroga di 24 mesi richiamata da non può trovare applicazione CP_2
perché si riferisce espressamente ai termini di versamenti tributari e non tributari non ancora scaduti affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Ciò detto, questione dirimente assume nella fattispecie de qua la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
A tal riguardo occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura dei contributi previdenziali oggetto del presente giudizio.
Si tratta, infatti, di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo rispettivamente da 6/2014 a 1/2015 (per l'AVA n. 596201500052838539000)
e da 12/2014 a 5/2015 (per l'AVA n. 59620160004059558000) e, pertanto, il termine prescrizionale quinquennale decorre dal giorno della scadenza prevista per il versamento 6 degli stessi (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga).
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti dall' non ritiene questo CP_1
giudice che sia stata fornita la prova della loro regolare notifica.
Con riferimento all'AVA n. 596201500052838539000 è stata depositata solamente la ricevuta in formato “xlm” che riproduce l'insieme di tutte le informazioni relative all'invio
(mittente, gestore del mittente, destinatari, data e ora dell'invio) ma non consente di individuare - neppure per estremi - il contenuto del messaggio.
A tal riguardo si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.
Sez. III, Ordinanza, n. 16189 dell'8/06/2023; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2024, n.
14790) che, seppur intervenuta in una fattispecie diversa (prova della notifica di un atto giudiziario mediante deposito in PCT), ha avuto modo di precisare che l'omesso deposito
«[..] delle ricevute di accettazione e consegna in formato '.eml' o '.msg' e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file 'datiAtto.xml' –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina la nullità della notificazione. Atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario [..]».
Con riferimento all'AVA n. 59620160004059558000, invece, sulla busta è apposto il timbro con flaggata la casella “trasferito” e nessun'altra documentazione è stata depositata.
E' di palmare evidenza, dunque, che dette notifiche non si sono perfezionate e che il credito contributivo, conseguenzialmente, risulta prescritto (anche computando il periodo di sospensione covid di 311 giorni) giacché il primo atto notificato da è proprio CP_2
l'intimazione di pagamento opposta n. 29620229003653887000 (29.5.2023).
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dei procuratore della società ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 16 aprile 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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