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Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 12/04/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1512/2023 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. VENUTO NATALE , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIROLDI VALERIA;
- resistente -
OGGETTO: ANF
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 15/05/2023, si doleva della mancata Parte_1 concessione degli ANF a decorrere dalla data dell'1/7/2017, seppur l' li avesse riconosciuti a CP_1
con successiva decorrenza del 27/9/22, quale soggetto inabile a proficuo lavoro, e chiedeva la condanna dell'Ente all'erogazione degli stessi dalla precedente decorrenza suindicata, con vittoria di spese e compensi.
L' costituitosi in giudizio, contestava e chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di CP_1
spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante CTU medica, quindi all'udienza odierna, sullo scambio di note ex art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda non è fondata.
L'assegno per il nucleo, disciplinato dall'art.2 del D.L. del 13 marzo 1988 n.69, convertito in legge 13 maggio 1988 n.153, è finalizzato ad assicurare una particolare tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esigenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Gli ANF spettano, inoltre, ai sensi del comma ottavo dello stesso art.2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Nel merito, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio dimostrano la insussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione del beneficio invocato alla data dell'11/7/2017, non essendo la parte ricorrente, in quella data, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa delle patologie che la affliggono, ed essendo risultata meritevole del beneficio richiesto solo dal 27/09/2022, come già riconosciuto in via amministrativa dall' (cfr conclusioni cui è pervenuto il CTU Dott. in atti: CP_1 Persona_1
“la signora è meritevole di assegno per il nucleo familiare perché inabile Parte_1
al proficuo lavoro dal 28.06.2022, in concordanza con il giudizio di Messina, ma non si CP_1 riconosce la prestazione con decorrenza 01.07.2017.”).
Le conclusioni del c.t.u., rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame anamnestico e obiettivo delle condizioni di salute della ricorrente, sorretto da un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
L'insussistenza del requisito sanitario alla data dell'01/07/2017 rende superfluo l'esame degli ulteriori requisiti socioeconomici.
La domanda appare, pertanto, infondata, e va rigettata.
In considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio. Restano a carico dell le spese di CTU, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con ricorso depositato il15/05/2023 disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 12/04/2024. Il Giudice
Pietro Paolo Arena