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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18/03/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 505/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. l'Avv. GENCARELLI Parte_1 C.F._1
FRANCO nel mandato;
per parte resistente , in p.l.r.p.t. l'Avv. Elena Massaro in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. ANANIA LAURA nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 66 dd..llggss 115500//22001111 dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 e ritualmente notificato a cura della cancelleria,
[...]
ha tempestivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di Pt_1
sanzione amministrava pari ad € 2.011,29 n° prot. 1764 del 10.01.2024 emanata dalla
[...]
, Parte_2
derivante dal verbale di contestazione n. 13/2020 del 23.04.2020, elevato dai Carabinieri Forestali di Acri per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, sanzionato dall'art. 13, co. 2 dello stesso
Decreto “Omessa consegna da parte del detentore di un veicolo destinato alla demolizione o ad un centro di raccolta o concessionario”.
1 A sostegno del ricorso ha dedotto, in fatto, quanto segue: che in data 23.04.2020, i Carabinieri Forestali di Acri elevavano verbale amministrativo n. 13/2020, in quanto, a seguito di un controllo in loc. San Martino in agro del Comune di Acri, accertavano la presenza di un autoveicolo Fiat UN in evidente stato di abbandono mancante degli elementi essenziali per il funzionamento e privo di targa, a cui si risaliva attraverso il numero di telaio
ZFA14600006591529 tg. BA715LN, intestato ad;
Parte_1
che il verbale di che trattasi veniva notificato in data 20.05.2020, tramite raccomandata a/r, per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, sanzionato dall'art. 13, co. 2 dello stesso decreto
“omessa consegna da parte del detentore di un veicolo destinato alla demolizione o ad un centro di raccolta o concessionario”; che il medesimo verbale specificava la possibilità di conciliare l'infrazione mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica, per una cifra pari ad € 1.666,66, ai sensi dell'art. 16, L. 689/981 ovvero di proporre opposizione rivolta al
[...]
, nelle forme e nel rispetto dei termini di cui all'art. 18 L. 689/81; Parte_3
che in data 25.05.2020 inviava memorie difensive nelle quali chiedeva l'annullamento del suindicato verbale;
che, in risposta a specifica richiesta di parere legale sulla vertenza in trattazione prot. 56161 del
16.10.2023, il Settore Affari Legali dell'Ente, mediante parere prot. 58221 del 25.10.2023, stabiliva che “…viste le memorie in atti e esaminato quanto dedotto dai verbalizzanti c'era l'abbandono dell'autovettura, che è stata avviata a demolizione solo a seguito della contestazione, si ritiene che l'ordinanza ingiunzione vada adottata”.
Ha quindi dedotto in diritto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi:
1) Errore di fatto;
errata applicazione delle norme sanzionatorie;
Violazione art. 3 legge
689/81.
Ha sul punto chiarito: di non avere mai inteso abbandonare il veicolo fuori uso avendo incaricato , Parte_4
meccanico fiduciario e titolare dell'autofficina sita in Acri (CS), c.da San Martino n. 32, per la demolizione della vettura stessa e che quest'ultimo infatti provvedeva successivamente, tramite il centro di raccolta “L'autodemolizione S.A.S. Di EL & C. - p.i. ” alla relativa P.IVA_1
demolizione; di aver trattenuto nel mese di febbraio 2020 la targa del veicolo per la successiva annotazione al
PRA e di aver consegnato l'autovettura FIAT UN n. telaio ZFA14600006591529 al fiduciario, perdendone dunque il possesso, come risultante da “formulario rifiuti” nel quale era stato indicato come detentore del veicolo per l'appunto il . Parte_4
2 2) Erronea determinazione della sanzione applicata. Violazione art. 11 legge 689/81.
Ha rappresentato all'uopo che: ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare, l'art. 11 della Legge 689/91 prevede che: “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; che la sanzione amministrativa applicabile al caso di specie prevedeva un minimo edittale di
1.000,00 € ed un massimo di € 5.000,00 (art. 13 c. 2 D.lgs 209/2003), ma nel verbale di accertamento n. 13/2020, citando l'art. 16 L. 689/81, inizialmente era determinata una sanzione nella misura ridotta di € 1.666,66, pari ad 1/3 del massimo, successivamente, nella parte “modalità di pagamento”, la destinataria della sanzione veniva ammessa al pagamento in misura ridotta quantificata in € 600,00 pari, si dichiara, ad un doppio del minimo.
3) Violazione dell'articolo 2 della Legge n 241 del 1990.
Ha sul punto dedotto che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa senza il rispetto del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:
“1) in via immediata, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione del 10.01.24, prot. 1764; nella controversia in esame sussiste il fumus boni iuris in ordine alla accoglibilità dell'istanza di sospensione, poiché dai motivi del ricorso, sui quali si insiste, emerge la piena e totale infondatezza dell'atto impugnato e poiché in ragione dell'entità degli importi di cui all'ordinanza ingiunzione, che se posti in esecuzione determinerebbe un grave ed irreparabile pregiudizio alla ricorrente. Inoltre, analoghi pagamenti tuttora in corso non ne consentono
l'immediato pagamento e la riscossione coattiva procurerebbe danni gravi ed irreparabili;
2) nel merito, emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
ovvero disporre l'annullamento e/o revoca del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 13/2020 del 23.04.2020, redatto dalla "Regione Carabinieri Forestali Calabria", stazione di Acri, notificato in data 15.05.2020; nonché l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza-ingiunzione prot. 1764 del 10.01.2024, notificata in data 18.01.2024, contro cui si procede e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
3) in subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse responsabile la sig.ra della violazione contestata, ridurre sensibilmente la sanzione Parte_1
amministrativa applicata”
Vinte le spese di lite.
3 Ha resistito la , che ha contestato i motivi di opposizione, di cui ha domandato Controparte_1 il rigetto, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta da parte opponente.
All'udienza odierna è quindi pervenuta per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, premesso che la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, il Tribunale rileva quanto segue.
Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del
1981.
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.
11777/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., 20930/2009; Cass. 4114/2016; Cass. 24386/2023).
4 L'errore escludente la colpa, allora, può rinvenirsi negli atti o circostanze positive che abbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità; la consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma, infatti, esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione più lieve (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011).
La buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass.11977/2020).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata.
Dall'andamento della prova orale è risultato che la avesse affidato il proprio veicolo Fiat Pt_1
UN a , titolare di un'officina meccanica regolarmente autorizzata, al fine di Parte_4
procedere alla demolizione dello stesso.
Il teste ha infatti confermato di aver ricevuto il veicolo dalla nel mese di febbraio Parte_4 Pt_1
2020, con l'esplicito incarico di provvedere alla sua rottamazione attraverso un centro autorizzato.
Tale circostanza è stata pienamente riscontrata anche dalla documentazione in atti, in particolare dal formulario rifiuti che indica proprio il come detentore del veicolo. Parte_4
La giurisprudenza della Cassazione, come evidenziato nella sentenza n. 27990/2008, ha chiarito che la responsabilità del proprietario può essere esclusa dimostrando l'effettiva perdita di disponibilità del veicolo e l'assenza di concorso materiale o morale nell'abbandono.
Orbene nel caso di specie, è stato provato che la avesse perso ogni disponibilità materiale Pt_1
del veicolo, avendolo consegnato al proprio al fine di garantirne il corretto smaltimento. Parte_4
Il teste titolare della ditta di autodemolizione, ha quindi confermato di aver Testimone_1
provveduto al ritiro e alla demolizione del veicolo, come attestato dal formulario rifiuti prodotto in atti.
Sicchè, se è vero che, a mente dell'art. 231 del Codice dell'ambiente, il proprietario di un veicolo fuori uso è tenuto a consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato per la demolizione, nel caso di specie può ritenersi che la abbia ritenuto di assolvere tale obbligo attraverso Pt_1
l'intermediazione dell'officina , che ha poi provveduto, nel periodo storico caratterizzato Parte_4
dall'inizio dell'emergenza epidemiologico da covid, a far ritirare il veicolo dal centro autorizzato
L'Autodemolizione sas di EL MA & Co.
5 Deve conseguentemente asseverarsi la buona fede della ricorrente, avendo la stessa dimostrato di aver posto in essere quanto necessario per conformarsi al precetto di legge.
Le spese di lite, alla luce della peculiarità e controvertibilità della questione dedotta, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 18/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
6
Chiamata la causa iscritta al N. 505/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte ricorrente , c.f. l'Avv. GENCARELLI Parte_1 C.F._1
FRANCO nel mandato;
per parte resistente , in p.l.r.p.t. l'Avv. Elena Massaro in Controparte_1
sostituzione dell'Avv. ANANIA LAURA nel mandato.
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti e alle note conclusive.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt.. 66 dd..llggss 115500//22001111 dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 e ritualmente notificato a cura della cancelleria,
[...]
ha tempestivamente proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di Pt_1
sanzione amministrava pari ad € 2.011,29 n° prot. 1764 del 10.01.2024 emanata dalla
[...]
, Parte_2
derivante dal verbale di contestazione n. 13/2020 del 23.04.2020, elevato dai Carabinieri Forestali di Acri per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, sanzionato dall'art. 13, co. 2 dello stesso
Decreto “Omessa consegna da parte del detentore di un veicolo destinato alla demolizione o ad un centro di raccolta o concessionario”.
1 A sostegno del ricorso ha dedotto, in fatto, quanto segue: che in data 23.04.2020, i Carabinieri Forestali di Acri elevavano verbale amministrativo n. 13/2020, in quanto, a seguito di un controllo in loc. San Martino in agro del Comune di Acri, accertavano la presenza di un autoveicolo Fiat UN in evidente stato di abbandono mancante degli elementi essenziali per il funzionamento e privo di targa, a cui si risaliva attraverso il numero di telaio
ZFA14600006591529 tg. BA715LN, intestato ad;
Parte_1
che il verbale di che trattasi veniva notificato in data 20.05.2020, tramite raccomandata a/r, per violazione dell'art. 5, co. 1 D.lgs. 209/2003, sanzionato dall'art. 13, co. 2 dello stesso decreto
“omessa consegna da parte del detentore di un veicolo destinato alla demolizione o ad un centro di raccolta o concessionario”; che il medesimo verbale specificava la possibilità di conciliare l'infrazione mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica, per una cifra pari ad € 1.666,66, ai sensi dell'art. 16, L. 689/981 ovvero di proporre opposizione rivolta al
[...]
, nelle forme e nel rispetto dei termini di cui all'art. 18 L. 689/81; Parte_3
che in data 25.05.2020 inviava memorie difensive nelle quali chiedeva l'annullamento del suindicato verbale;
che, in risposta a specifica richiesta di parere legale sulla vertenza in trattazione prot. 56161 del
16.10.2023, il Settore Affari Legali dell'Ente, mediante parere prot. 58221 del 25.10.2023, stabiliva che “…viste le memorie in atti e esaminato quanto dedotto dai verbalizzanti c'era l'abbandono dell'autovettura, che è stata avviata a demolizione solo a seguito della contestazione, si ritiene che l'ordinanza ingiunzione vada adottata”.
Ha quindi dedotto in diritto l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi:
1) Errore di fatto;
errata applicazione delle norme sanzionatorie;
Violazione art. 3 legge
689/81.
Ha sul punto chiarito: di non avere mai inteso abbandonare il veicolo fuori uso avendo incaricato , Parte_4
meccanico fiduciario e titolare dell'autofficina sita in Acri (CS), c.da San Martino n. 32, per la demolizione della vettura stessa e che quest'ultimo infatti provvedeva successivamente, tramite il centro di raccolta “L'autodemolizione S.A.S. Di EL & C. - p.i. ” alla relativa P.IVA_1
demolizione; di aver trattenuto nel mese di febbraio 2020 la targa del veicolo per la successiva annotazione al
PRA e di aver consegnato l'autovettura FIAT UN n. telaio ZFA14600006591529 al fiduciario, perdendone dunque il possesso, come risultante da “formulario rifiuti” nel quale era stato indicato come detentore del veicolo per l'appunto il . Parte_4
2 2) Erronea determinazione della sanzione applicata. Violazione art. 11 legge 689/81.
Ha rappresentato all'uopo che: ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da irrogare, l'art. 11 della Legge 689/91 prevede che: “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; che la sanzione amministrativa applicabile al caso di specie prevedeva un minimo edittale di
1.000,00 € ed un massimo di € 5.000,00 (art. 13 c. 2 D.lgs 209/2003), ma nel verbale di accertamento n. 13/2020, citando l'art. 16 L. 689/81, inizialmente era determinata una sanzione nella misura ridotta di € 1.666,66, pari ad 1/3 del massimo, successivamente, nella parte “modalità di pagamento”, la destinataria della sanzione veniva ammessa al pagamento in misura ridotta quantificata in € 600,00 pari, si dichiara, ad un doppio del minimo.
3) Violazione dell'articolo 2 della Legge n 241 del 1990.
Ha sul punto dedotto che l'ordinanza ingiunzione era stata emessa senza il rispetto del termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento.
Ha quindi chiesto al Tribunale di:
“1) in via immediata, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione del 10.01.24, prot. 1764; nella controversia in esame sussiste il fumus boni iuris in ordine alla accoglibilità dell'istanza di sospensione, poiché dai motivi del ricorso, sui quali si insiste, emerge la piena e totale infondatezza dell'atto impugnato e poiché in ragione dell'entità degli importi di cui all'ordinanza ingiunzione, che se posti in esecuzione determinerebbe un grave ed irreparabile pregiudizio alla ricorrente. Inoltre, analoghi pagamenti tuttora in corso non ne consentono
l'immediato pagamento e la riscossione coattiva procurerebbe danni gravi ed irreparabili;
2) nel merito, emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti;
ovvero disporre l'annullamento e/o revoca del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 13/2020 del 23.04.2020, redatto dalla "Regione Carabinieri Forestali Calabria", stazione di Acri, notificato in data 15.05.2020; nonché l'annullamento e/o revoca dell'ordinanza-ingiunzione prot. 1764 del 10.01.2024, notificata in data 18.01.2024, contro cui si procede e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
3) in subordine e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice ritenesse responsabile la sig.ra della violazione contestata, ridurre sensibilmente la sanzione Parte_1
amministrativa applicata”
Vinte le spese di lite.
3 Ha resistito la , che ha contestato i motivi di opposizione, di cui ha domandato Controparte_1 il rigetto, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta da parte opponente.
All'udienza odierna è quindi pervenuta per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, premesso che la previsione di un termine perentorio per la conclusione del procedimento sanzionatorio è incompatibile con il sistema organico di norme di cui alla l. n. 689 del 1981, che delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi che non consentono, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine finale non adattabile alla complessità del caso concreto, il Tribunale rileva quanto segue.
Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misure delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall'art. 11 della I. n. 689 del
1981.
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi della legge n. 689 del 1981, articolo 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.
11777/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare l'assenza di elemento soggettivo (Cass., Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., 20930/2009; Cass. 4114/2016; Cass. 24386/2023).
4 L'errore escludente la colpa, allora, può rinvenirsi negli atti o circostanze positive che abbiano potuto ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, ma non certamente nella supposta tolleranza dell'Autorità; la consapevolezza che la propria condotta integri la fattispecie vietata dalla norma, infatti, esclude per sé stessa l'errore incolpevole, rispetto a cui resta perciò irrilevante la convinzione di poter restare impuniti o di poter essere puniti con una sanzione più lieve (Cass. Sez. 2, n. 29709 del 18/12/2008; Sez. 2, n. 5127 del 03/03/2011).
La buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cass.11977/2020).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila fondata.
Dall'andamento della prova orale è risultato che la avesse affidato il proprio veicolo Fiat Pt_1
UN a , titolare di un'officina meccanica regolarmente autorizzata, al fine di Parte_4
procedere alla demolizione dello stesso.
Il teste ha infatti confermato di aver ricevuto il veicolo dalla nel mese di febbraio Parte_4 Pt_1
2020, con l'esplicito incarico di provvedere alla sua rottamazione attraverso un centro autorizzato.
Tale circostanza è stata pienamente riscontrata anche dalla documentazione in atti, in particolare dal formulario rifiuti che indica proprio il come detentore del veicolo. Parte_4
La giurisprudenza della Cassazione, come evidenziato nella sentenza n. 27990/2008, ha chiarito che la responsabilità del proprietario può essere esclusa dimostrando l'effettiva perdita di disponibilità del veicolo e l'assenza di concorso materiale o morale nell'abbandono.
Orbene nel caso di specie, è stato provato che la avesse perso ogni disponibilità materiale Pt_1
del veicolo, avendolo consegnato al proprio al fine di garantirne il corretto smaltimento. Parte_4
Il teste titolare della ditta di autodemolizione, ha quindi confermato di aver Testimone_1
provveduto al ritiro e alla demolizione del veicolo, come attestato dal formulario rifiuti prodotto in atti.
Sicchè, se è vero che, a mente dell'art. 231 del Codice dell'ambiente, il proprietario di un veicolo fuori uso è tenuto a consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato per la demolizione, nel caso di specie può ritenersi che la abbia ritenuto di assolvere tale obbligo attraverso Pt_1
l'intermediazione dell'officina , che ha poi provveduto, nel periodo storico caratterizzato Parte_4
dall'inizio dell'emergenza epidemiologico da covid, a far ritirare il veicolo dal centro autorizzato
L'Autodemolizione sas di EL MA & Co.
5 Deve conseguentemente asseverarsi la buona fede della ricorrente, avendo la stessa dimostrato di aver posto in essere quanto necessario per conformarsi al precetto di legge.
Le spese di lite, alla luce della peculiarità e controvertibilità della questione dedotta, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
compensa le spese di lite.
Cosenza, 18/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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