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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8629/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LEPORE LOREDANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in Bari in data 19/04/2001, unione dalla quale prima CP_1
del matrimonio era nata una figlia, oggi venticinquenne. Per_1
Con decreto in data 5.11.2002, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la figlia.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, revochi l'assegno posto a suo carico ed a favore della figlia, economicamente indipendente;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima,
2 come detto, non si è costituita in giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, in quanto nulla è stato statuito in sede di separazione sulla casa coniugale e la figlia della coppia, come detto, è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. La causa è stata quindi rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia avendo il ricorrente allegato che la stessa, oggi Per_1
maggiorenne, è divenuta autosufficiente, circostanza non contestata.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/08/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 19/04/2001 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e , Controparte_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 84, parte II, serie A, anno 2001;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8629/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LEPORE LOREDANA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte resistente, regolarmente citata in giudizio e non costituitasi.
“LA DOMANDA” – Parte ricorrente allega d'avere contratto matrimonio religioso con la parte resistente
[...]
in Bari in data 19/04/2001, unione dalla quale prima CP_1
del matrimonio era nata una figlia, oggi venticinquenne. Per_1
Con decreto in data 5.11.2002, questo Tribunale ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, regolando l'affidamento della prole e la facoltà per il coniuge non collocatario di averla con sé nei giorni e nei periodi concordati, nonché i rapporti patrimoniali tra i coniugi e tra questi e la figlia.
Allega altresì che la separazione si è protratta ininterrottamente dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Chiede che il Tribunale, previa comparizione delle parti, dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sopra citato, revochi l'assegno posto a suo carico ed a favore della figlia, economicamente indipendente;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al
Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA RESISTENTE” – Quest'ultima,
2 come detto, non si è costituita in giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, non sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, in quanto nulla è stato statuito in sede di separazione sulla casa coniugale e la figlia della coppia, come detto, è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. La causa è stata quindi rimessa in decisione.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso regolarmente trascritto allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi comparvero nella procedura di separazione personale, poi dichiarata con la sentenza sopra citata, passata in cosa giudicata;
dalla prima comparizione dei coniugi nella citata procedura e fino alla proposizione del ricorso divorzile la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, la piena adesione della parte resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla parte
3 ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 898/1970, va dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tra i coniugi de quibus.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene di revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia avendo il ricorrente allegato che la stessa, oggi Per_1
maggiorenne, è divenuta autosufficiente, circostanza non contestata.
Ricorrono giusti motivi (ravvisabili, in particolare, nella sostanziale mancanza di opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e delle altre richieste della ricorrente) per compensare, per intero, le spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/08/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari in data 19/04/2001 tra , Parte_1
nato in [...] in data [...], e , Controparte_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 84, parte II, serie A, anno 2001;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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