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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1479 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e da Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fracchia e dall'avv. Gioia Genoni presso il cui studio in Novara C.so Cavallotti n.36 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], (C.F.: ) nato a Parte_3 C.F._4
Castelveccana il 4.7.1949 e residente in [...], Pt_4
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ubaldo Comandini n.2, (C.F.: ) nato a [...] il Parte_5 C.F._6
26.12.1955 e residente in [...], (C.F.: Parte_6
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Europa n.117, , , , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
o i loro eventuali eredi Controparte_18 CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione di beni immobili
Conclusioni
Per Parte attrice:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che i signori e sono Parte_1 Parte_2 comproprietari per intervenuta usucapione, rispettivamente per la quota di ¾ e ¼, dell'immobile censito al NCT del Comune di Castelveccana, Sezione Castello Valtravaglia, al foglio 9 particella
1292, prato, classe 2 di are 1 ca 60 RD 0,25 e RA 0,25, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.I fatti di causa e hanno promosso il presente giudizio per ottenere Parte_1 Parte_2 una pronuncia che accerti l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Castelveccana, Sezione Castello Valtravaglia, foglio 9 particella 1292.
A sostegno della domanda articolata gli attori hanno dedotto: di essere comproprietari, Parte_1 nella misura di ¾ e per il restante ¼, dell'immobile con annesso
[...] Parte_2
terreno sito in Castelveccana via Alla Fermata, identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5 mappale 1296 e al Catasto Terreni foglio 9 mappale 1297, 2509, 2504, 2818; che detti beni sono stati acquistati da e della di lui moglie il Parte_1 Controparte_19
29.2.1980; che per effetto della successione mortis causa di anche Controparte_19 [...]
è divenuta comproprietaria di detti beni;
che sin dal 1980 il terreno di cui al foglio Parte_2
9 particella 1292 è stato utilizzato, dapprima da e dalla di lui moglie, e poi Parte_1 dall'attore unitamente alla figlia, come se fosse di loro proprietà esclusiva;
che in particolare il predetto è stato recintato all'interno della loro proprietà e utilizzato come pertinenza dell'abitazione, senza che nessuno ne abbia mai rivendicato la proprietà o comunque contestato il loro utilizzo, sebbene, dalle ricerche effettuate, una pluralità di persone ne risultano formalmente proprietarie.
Concessa dal Presidente del Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessun convenuto si è costituito e pertanto con il decreto emesso in data
22.10.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia dei convenuti.
2 Depositata la memoria integrativa di cui all'art. 171 ter n.2 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte degli attori ed è stata discussa oralmente all'udienza del
27.5.2025 sulle conclusioni precisate come da atto di citazione.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di reali di godimento, determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo per un periodo di tempo che, nella fattispecie in esame, è pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione la prova tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata dagli attori sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
3 Invero l'istruttoria espletata ha confermato le precise allegazioni attoree in ordine all'esercizio del possesso dal 1980 - momento in cui l'attore ha acquistato l'immobile adiacente (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice) - in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di proprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare il Geom. e hanno confermato l'avvenuta inclusione Testimone_1 Testimone_2
del terreno de quo nella recinzione che delimita la proprietà degli attori, realizzata da Parte_1
e dalla di lui moglie nel 1981 che ha reso predetto terreno inaccessibile a terzi (cfr. doc. 5
[...] fascicolo di parte attrice e verbale d'udienza del 12.3.2025, testimonianza del Geom.
[...]
Tes_1
capitolo n. 2 Vero che il terreno di cui alla particella 1292 foglio 9 Catasto terreni del Comune di
Castelveccana è incluso all'interno della recinzione che delimita la proprietà dei signori Pt_1
sin dal 1981 (si mostrino al teste i documenti 4- 5-5 bis- 6)? Sì è vero lo so perché si vede dal doc.
5 inerente al progetto di recinzione, sono stato nei luoghi di causa per redigere la relazione di cui al doc. n. 5 e poi la sistemazione del giardino, tenuto conto che ci sono piante ultratrentennali conferma la circostanza per cui il terreno di cui al mappale 1292 è annesso a quello degli attori da molto tempo. e dichiarazioni di in risposta allo stesso capitolo: è vero lo so perché Testimone_2
frequento il sig, e quindi ho visto personalmente il terreno di cui è causa, da quando ho Pt_1
iniziato a frequentare la casa è sempre stato così.).
Tali circostanze sono state altresì confermate dal testimone il quale ha dichiarato Testimone_3
come detto terreno sia accessibile solamente dai cancelli che delimitano la proprietà attorea (cfr. verbale d'udienza del 12.3.2025 capitolo
4- Vero che al terreno di cui alla particella 1292 foglio 9
Catasto terreni del Comune di Castelveccana si accede unicamente attraverso i due ingressi pedonale e carraio alla proprietà dei signori Sì è vero, lo so perché frequento spesso il Pt_1
sig. . Pt_1
unitamente a hanno poi dichiarato che gli attori e, in precedenza, Testimone_2 Testimone_4
hanno sempre utilizzato pubblicamente il terreno di cui è causa come se Controparte_19 ne fossero gli esclusivi proprietari (cfr. verbale d'udienza del 12.3.2025 dichiarazioni rese dalle testimoni sul capitolo 3).
Si deve dunque ritenere provato l'acquisto per usucapione da parte degli attori del diritto di proprietà del terreno sino in Castelveccana di cui al Catasto Terreni di detto Comune foglio 9 particella 1292, tenuto conto che il possesso esercitato da dal 2019 si Parte_2
somma a quello della di lei madre nonché dante causa ex art. 1146 c.c.
4 Trattandosi di possesso congiuntamente esercitato, l'acquisto per usucapione si è perfezionato nei confronti di entrambi, i quali devono quindi ritenersi comproprietari nella misura di ½ ciascuno, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria che abbia esercitato il Parte_2 possesso in misura minore rispetto all'altro compossessore.
3. Conclusioni
Alla luce delle precise allegazioni di parte attrice, corroborate dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, la domanda articolata da e Parte_1 [...]
merita di essere accolta, essendo stato adeguatamente provato il loro acquisto per Parte_2
usucapione del diritto di proprietà del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Castelveccana, foglio 9 particella n. 1292.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno sito in Castelveccana (VA) di cui al Catasto Terreni di detto Comune, Sezione Castello Valtravaglia, foglio 9 particella 1292 e che pertanto ne sono divenuti comproprietari nella misura di ½ ciascuno;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 20 giugno 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
In funzione di Giudice Unico nella persona della dott.ssa Letizia Cajani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di registro sopra riportato promossa da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], e da Parte_2
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mario Fracchia e dall'avv. Gioia Genoni presso il cui studio in Novara C.so Cavallotti n.36 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3
residente in [...], (C.F.: ) nato a Parte_3 C.F._4
Castelveccana il 4.7.1949 e residente in [...], Pt_4
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Ubaldo Comandini n.2, (C.F.: ) nato a [...] il Parte_5 C.F._6
26.12.1955 e residente in [...], (C.F.: Parte_6
) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Europa n.117, , , , CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13
, , , , ,
[...] Controparte_14 CP_15 CP_16 CP_17
o i loro eventuali eredi Controparte_18 CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione di beni immobili
Conclusioni
Per Parte attrice:
NEL MERITO: accertare e dichiarare che i signori e sono Parte_1 Parte_2 comproprietari per intervenuta usucapione, rispettivamente per la quota di ¾ e ¼, dell'immobile censito al NCT del Comune di Castelveccana, Sezione Castello Valtravaglia, al foglio 9 particella
1292, prato, classe 2 di are 1 ca 60 RD 0,25 e RA 0,25, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.I fatti di causa e hanno promosso il presente giudizio per ottenere Parte_1 Parte_2 una pronuncia che accerti l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno identificato al Catasto
Terreni del Comune di Castelveccana, Sezione Castello Valtravaglia, foglio 9 particella 1292.
A sostegno della domanda articolata gli attori hanno dedotto: di essere comproprietari, Parte_1 nella misura di ¾ e per il restante ¼, dell'immobile con annesso
[...] Parte_2
terreno sito in Castelveccana via Alla Fermata, identificati al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 5 mappale 1296 e al Catasto Terreni foglio 9 mappale 1297, 2509, 2504, 2818; che detti beni sono stati acquistati da e della di lui moglie il Parte_1 Controparte_19
29.2.1980; che per effetto della successione mortis causa di anche Controparte_19 [...]
è divenuta comproprietaria di detti beni;
che sin dal 1980 il terreno di cui al foglio Parte_2
9 particella 1292 è stato utilizzato, dapprima da e dalla di lui moglie, e poi Parte_1 dall'attore unitamente alla figlia, come se fosse di loro proprietà esclusiva;
che in particolare il predetto è stato recintato all'interno della loro proprietà e utilizzato come pertinenza dell'abitazione, senza che nessuno ne abbia mai rivendicato la proprietà o comunque contestato il loro utilizzo, sebbene, dalle ricerche effettuate, una pluralità di persone ne risultano formalmente proprietarie.
Concessa dal Presidente del Tribunale l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessun convenuto si è costituito e pertanto con il decreto emesso in data
22.10.2024 ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c. è stata dichiarata la contumacia dei convenuti.
2 Depositata la memoria integrativa di cui all'art. 171 ter n.2 c.p.c., la causa è stata istruita mediante escussione dei testimoni indicati da parte degli attori ed è stata discussa oralmente all'udienza del
27.5.2025 sulle conclusioni precisate come da atto di citazione.
All'esito il giudice si è riservato di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Il merito
L'usucapione, come è noto, costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e degli altri diritti di reali di godimento, determinato dal possesso esercitato in modo continuo, non interrotto e in maniera corrispondente al diritto usucapiendo per un periodo di tempo che, nella fattispecie in esame, è pari a venti anni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1158 c.c.
Oltre all'elemento oggettivo costituito dall'esercizio del possesso, è richiesto il requisito psicologico dell'animus possidendi, il quale si sostanzia non nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi considerino il possessore come l'effettivo titolare, essendo peraltro irrilevante lo stato soggettivo di buona o mala fede (cfr. tra le tante Cass. Civ. 9671/2014).
L'art. 1163 c.c. prevede poi che il possesso acquistato in modo violento o clandestino non rileva ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate, volendo il Legislatore che il possesso ad usucapionem sia pacifico, pubblico e tale da non ingenerare nei terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione di chi lo esercita.
Con riferimento all'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che grava su colui che agisce per far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione la prova tanto dell'elemento oggettivo, quanto di quello soggettivo, mentre ricade sul proprietario convenuto quella inerente all'esistenza di eventuali vizi nel possesso impeditivi dell'acquisto a titolo originario (cfr. Cass. Civ.
3063/2000).
Quanto alla dimostrazione della sussistenza dell'animus possidendi è stato precisato che lo stesso può presumersi iuris tantum dall'esercizio del potere di fatto e che quindi, in assenza di contestazioni, si sostanzia nella prova del possesso (cfr. Cass. Civ. 10230/2002).
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso in esame porta a ritenere che la domanda articolata dagli attori sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
3 Invero l'istruttoria espletata ha confermato le precise allegazioni attoree in ordine all'esercizio del possesso dal 1980 - momento in cui l'attore ha acquistato l'immobile adiacente (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice) - in maniera pubblica, pacifica e tale da escludere l'altrui diritto di proprietà sul terreno di cui è causa.
In particolare il Geom. e hanno confermato l'avvenuta inclusione Testimone_1 Testimone_2
del terreno de quo nella recinzione che delimita la proprietà degli attori, realizzata da Parte_1
e dalla di lui moglie nel 1981 che ha reso predetto terreno inaccessibile a terzi (cfr. doc. 5
[...] fascicolo di parte attrice e verbale d'udienza del 12.3.2025, testimonianza del Geom.
[...]
Tes_1
capitolo n. 2 Vero che il terreno di cui alla particella 1292 foglio 9 Catasto terreni del Comune di
Castelveccana è incluso all'interno della recinzione che delimita la proprietà dei signori Pt_1
sin dal 1981 (si mostrino al teste i documenti 4- 5-5 bis- 6)? Sì è vero lo so perché si vede dal doc.
5 inerente al progetto di recinzione, sono stato nei luoghi di causa per redigere la relazione di cui al doc. n. 5 e poi la sistemazione del giardino, tenuto conto che ci sono piante ultratrentennali conferma la circostanza per cui il terreno di cui al mappale 1292 è annesso a quello degli attori da molto tempo. e dichiarazioni di in risposta allo stesso capitolo: è vero lo so perché Testimone_2
frequento il sig, e quindi ho visto personalmente il terreno di cui è causa, da quando ho Pt_1
iniziato a frequentare la casa è sempre stato così.).
Tali circostanze sono state altresì confermate dal testimone il quale ha dichiarato Testimone_3
come detto terreno sia accessibile solamente dai cancelli che delimitano la proprietà attorea (cfr. verbale d'udienza del 12.3.2025 capitolo
4- Vero che al terreno di cui alla particella 1292 foglio 9
Catasto terreni del Comune di Castelveccana si accede unicamente attraverso i due ingressi pedonale e carraio alla proprietà dei signori Sì è vero, lo so perché frequento spesso il Pt_1
sig. . Pt_1
unitamente a hanno poi dichiarato che gli attori e, in precedenza, Testimone_2 Testimone_4
hanno sempre utilizzato pubblicamente il terreno di cui è causa come se Controparte_19 ne fossero gli esclusivi proprietari (cfr. verbale d'udienza del 12.3.2025 dichiarazioni rese dalle testimoni sul capitolo 3).
Si deve dunque ritenere provato l'acquisto per usucapione da parte degli attori del diritto di proprietà del terreno sino in Castelveccana di cui al Catasto Terreni di detto Comune foglio 9 particella 1292, tenuto conto che il possesso esercitato da dal 2019 si Parte_2
somma a quello della di lei madre nonché dante causa ex art. 1146 c.c.
4 Trattandosi di possesso congiuntamente esercitato, l'acquisto per usucapione si è perfezionato nei confronti di entrambi, i quali devono quindi ritenersi comproprietari nella misura di ½ ciascuno, non essendo emerso nel corso dell'istruttoria che abbia esercitato il Parte_2 possesso in misura minore rispetto all'altro compossessore.
3. Conclusioni
Alla luce delle precise allegazioni di parte attrice, corroborate dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, la domanda articolata da e Parte_1 [...]
merita di essere accolta, essendo stato adeguatamente provato il loro acquisto per Parte_2
usucapione del diritto di proprietà del terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di
Castelveccana, foglio 9 particella n. 1292.
Le spese di lite meritano di essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1. ACCERTA E DICHIARA che Parte_1 Parte_2
hanno acquistato per usucapione il diritto di proprietà del terreno sito in Castelveccana (VA) di cui al Catasto Terreni di detto Comune, Sezione Castello Valtravaglia, foglio 9 particella 1292 e che pertanto ne sono divenuti comproprietari nella misura di ½ ciascuno;
2. DICHIARA la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri Immobiliari;
3. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Varese, 20 giugno 2025
Il Giudice
Letizia Cajani
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