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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1731/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
-composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 19333/2017 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 13.10.2017, proposto con atto di appello notificato in data 02.03.2018, da: (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, (P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., (C.F. ), in CP_2 C.F._1
proprio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Ristori (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rolando C.F._2
Sannipoli (C.F. ), come da mandato in calce all'atto di citazione C.F._3
in appello.
Appellanti
Contro
(C.F. e P.IVA RO
1 ),in qualità di mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 Controparte_4
- già
[...] Controparte_5
e già (P.IVA n. ), in persona le
[...] Controparte_6 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Gianni (C.F.:
[...]
), giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione in C.F._4
appello.
Appellata
già (C.F. , p. IVA , in qualità CP_7 CP_8 P.IVA_5 P.IVA_6
di mandataria di (C.F. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_7
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni (c.f.
), elettivamente domiciliata come da procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione per intervento ex art. 111 c.p.c.
Intervenuta
All'udienza cartolare del 26.09.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la
[...]
quale mandataria di ha RO Controparte_4
convenuto innanzi il Tribunale di Roma la e , in Controparte_1 CP_10
qualità di legale rappresentate pro tempore della stessa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, contrariis rejectis, accertata l'avvenuta
risoluzione del contratto di locazione finanziaria AL/3051060036 per inadempienza della
con sede in (Si) via Casalpiano 16 - C.F. e P.I.V.A.: Controparte_1 CP_11
-, condannare quest'ultima in persona del suo legale rapp.te pro tempore P.IVA_1
alla restituzione dell'immobile sito nel Comune di Sinalunga (SI) via Casalpiano 16 e
2 precisamente: fabbricato ad uso industriale composto da ampio locale a destinazione
produttiva tergale, vano carico e scarico merci, magazzino, ingresso con scala di
collegamento al piano primo, ufficio, sala riunioni con servizio e antibagno, disimpegno,
ingresso e spogliatoi uomini e donne con due servizi e due docce ciascuno, al piano
terreno; ampio locale destinato a magazzino, al quale si accede da una scala frontale,
con due wc e antibagno e due zone soppalcate. una tergale e una frontale al piano primo,
con annessa centrale termica costituita in aderenza al fabbricato principale;
nonché con
annesso circostante resede di terreno di pertinenza di proprietà esclusiva. Quanto sopra
è censito al Catasto Fabbricati di al foglio 52 particella 477 piani T -1-2 zona CP_11
censuaria unica, categoria D/1, rendita catastale € 7576.00. A confini: via Casalpiano,
Fratelli Amorevoli, GES. , salvo altri. L'area di Controparte_12 CP_13
terreno su cui insiste il fabbricato. comprese le superfici scoperte destinate a resede, è
rappresentata al Catasto Terreni di alla partita 1 nel foglio 52 particella 477 CP_11
di mq 3050 come ente urbano, giusta il tipo mappale registrato all'Ufficio del Territorio
di Siena in data 9/6/2005 n. 54872”.
A tali richieste la ricorrente ha premesso: -che, in data 5.7.2005, la mandante CP_5
poi denominata aveva acquistato dalla Controparte_6 Controparte_4
al prezzo di euro 1.031.250,00, oltre imposte, il Controparte_2
fabbricato ad uso industriale, sito nel comune di Sinalunga (SI), via Casalpiano 16, meglio descritto in atti, concesso in locazione finanziaria, con il contratto immobiliare registrato al n. AL/3051060036, stipulato in data 15.3.2005, alla -che il Controparte_1
contratto da ultimo indicato veniva variato e integrato con atti del luglio 2006, gennaio
2010, febbraio 2011, aprile 2011 e settembre 2012 e il corrispettivo della locazione finanziaria era pattuito in euro 2.461.804,86, oltre iva, suddiviso in nn. 216 canoni mensili;
-che dall'anno 2013 la aveva interrotto il pagamento di Controparte_1
3 diversi canoni, divenendo morosa per una somma pari ad euro 148.768,39 e pertanto la
Banca concedente comunicava alla società utilizzatrice, in data 14.3.2014, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra indicato e la invitava alla riconsegna dell'immobile che ne era oggetto nonché a pagare quanto dovuto per canoni insoluti e accessori;
ma, nonostante ciò, la persisteva nell'inadempimento. Controparte_1
1.1-Si è costituita la ed ha eccepito, in via preliminare, la parziale Controparte_1
connessione/continenza con altre due cause, aventi ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, già instaurate – oltre che la lei – dalla Controparte_2
da e l'una innanzi al Tribunale di Siena, a seguito CP_10 CP_2
dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata per garantire l'esatta esecuzione del medesimo contratto di leasing oggetto del giudizio in esame e l'altra presso il Tribunale
di Roma, per contestare la debenza di quanto preteso dalla banca locatrice finanziaria con il decreto monitorio opposto;
quindi, ha insistito, anzitutto per la sospensione del giudizio instaurato ex art. 702-bis c.p.c. – ex art. 295 c.p.c. – al fine di evitare la contraddittorietà
di giudicati, avendo ad oggetto tutti i citati giudizi la preliminare verifica della illiceità
delle condizioni regolanti il medesimo dedotto contratto di leasing, poiché contenente la pattuizione di interessi usurari e che venisse dichiarata la litispendenza e venisse disposta la riunione dei procedimenti.
La ha poi contestato la fondatezza della domanda avversaria, Controparte_1
chiedendone il rigetto e proposto domanda riconvenzionale al fine di sentire “- accertare
e dichiarare la nullità e 1'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della
[...]
e della per interessi, spese e competenze, CP_3 Controparte_4
per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96 e all'art. 644 c.p., e per l'effetto
dichiarare che, alla data della comunicata risoluzione contrattuale, avvenuta il
14.03.2014, nessun inadempimento poteva essere imputato alla Controparte_1
4 con conseguente invalidità ed inefficacia della risoluzione medesima;
- per l'effetto
dichiarare valido ed operante tra le parti il contratto di leasing di cui è causa, con
epurazione di tutti gli oneri non dovuti ai sensi dell'art.1815 c.c., nonché di tutte le
pattuizioni che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà alla normativa
vigente; - imputare tutte le somme sino ad oggi percepite a titolo di interessi e spese a
decurtazione degli importi ancora dovuti a titolo di capitale e conseguentemente
addebitare, rata per rata, il solo capitale residuo, al netto di ogni e qualsivoglia interesse,
ai sensi e per gli effetti dell'alt. 1815 c.c.; - nella denegata ipotesi in cui non venga
dichiarata la nullità parziale del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815
secondo comma, dichiarare la nullità ex art. 1284 c.c. delle clausole relative
all'applicazione di interessi ultralegali per tutti i motivi espressi in narrativa, con
conseguente rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
In ogni
caso: respingere la domanda avversaria perché del tutto infondata in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.2-Il primo giudice, disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.; ha ritenuto la causa istruita in virtù della documentazione prodotta e ha disposto la riunione con l'altra causa, la n. 16814/2015 R.G., pure pendente dinanzi al
Tribunale di Roma, poiché instaurata da e dai garanti, Controparte_1 [...]
e con atto di citazione notificato Controparte_2 CP_10 CP_2
il 6.3.2015, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2015, reso il 5.1.2015 dal Tribunale di Roma su ricorso della quale RO
mandataria di per intimargli in pagamento, in solido, nelle Controparte_4
rispettive qualità, della complessiva somma di euro 148.768,39, oltre interessi richiesti
“nel limite del tasso soglia”, così come convenuti nel dedotto contratto di locazione
5 finanziaria e in virtù delle fideiussioni prestate fino alla concorrenza di euro 2.461.804,86;
oltre spese del procedimento.
1.3-Rigettate tutte le richieste delle parti, convenuta e opponenti, il primo giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che, evidenziata l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha ritenuto accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del dedotto rapporto di locazione finanziaria e condannato conduttrice, all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
oggetto del ridetto contratto. Ha altresì rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2015 e condannato sia la che i garanti-opponenti Controparte_1
a rifondere alla le spese processuali relative ad entrambe le RO
cause riunite e decise con la sentenza qui impugnata.
In parte motiva ha specificato il tribunale: “Con la pattuizione di queste clausole del
contratto di locazione finanziaria (art.4 e 8) la società utilizzatrice si è obbligata a
corrispondere ciascun canone alla relativa scadenza mensile o alla ricezione della
relativa fattura, con la preclusione della facoltà di effettuare l'imputazione dei pagamenti
per un titolo diverso rispetto a quello pattuito e con esclusione della possibilità di
eccepire in compensazione eventuali crediti inerenti a pagamenti eseguiti per importi
ritenuti non dovuti, essendosi obbligata a far valere ogni eventuale pretesa “in separata
sede”. Questa clausola del contratto di locazione finanziaria, specificamente approvata
ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., comporta la rinuncia dell'utilizzatore a far valere
preventivamente l'eccezione di compensazione del credito per la dedotta eccessività di
quanto richiesto e corrisposto rispetto alle pattuizioni contrattuali e alle previsioni di
legge”. Ed ancora, dopo aver affermato che l'entità dei canoni di leasing e accessori sono stati pattuiti dalle parti nell'esercizio dell'autonomia contrattuale e che non si ravvisa alcun contrasto con alcun principio di ordine pubblico, ha segnalato: “Si rileva che non è
6 stata prodotta documentazione comprovante l'applicazione e il pagamento di interessi
moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, a sua
volta, non cumulabile con alcuna componente dalla rata mensile del corrispettivo del
leasing, costituente la suddivisione in canoni dell'intero corrispettivo pattuito dalle parti
nella complessiva misura indicata nell'espositiva che precede, né il contenuto della
perizia di parte resistente dimostra i fatti illustrati. [………] non Controparte_1
ha allegato o provato di aver corrisposto alla società concedente i canoni alle scadenze
pattuite, né di aver rilasciato a suo favore il bene immobile oggetto del contratto, il cui
rapporto si è risolto di diritto in base alla precitata clausola risolutiva espressa, con cui
le parti hanno previsto che l'inadempimento anche a una sola delle obbligazioni ivi
indicate avrebbe potuto comportare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
e tra tali clausole è indicato l'art. 4, intitolato Corrispettivo, riguardante l'ammontare e
le modalità di pagamento dei canoni di locazione finanziaria nei termini suindicati”.
§2-La sentenza è stata in questa sede impugnata da dalla Controparte_1
e da , nelle rispettive qualità di cui Controparte_2 CP_2
in premessa, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 295
c.p.c.”. Il Tribunale di Roma, in pendenza del giudizio preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Siena, avente ad oggetto questioni costituenti il presupposto logico-
giuridico di quello portato alla sua cognizione, al fine di evitare il formarsi di giudicati confliggenti, avrebbe dovuto sospendere il processo, sino all'esito di quello preventivamente instaurato.
Infatti, innanzi al Tribunale di Siena, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era stato instaurato dagli odierni appellanti contro Controparte_14
[..
[...] garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice con il
[...]
dedotto contratto di locazione finanziaria, siccome aveva agito in rivalsa nei confronti della debitrice principale, e degli altri garanti, Controparte_1 [...]
, per ottenere il rimborso della fideiussione escussa da Controparte_2 CP_2
E in tale giudizio i medesimi odierni appellanti avevano eccepito Controparte_4
in via riconvenzionale l'usurarietà del contratto di leasing, e avevano chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa in al fine di contestare anche nei Controparte_4
suoi confronti l'invalidità delle clausole contra legem regolanti il contratto di locazione finanziaria oggetto di questo giudizio e la conseguente illegittima escussione della fideiussione, in assenza di inadempimento da parte della società utilizzatrice. Duque, la risoluzione di quelle medesime questioni di nullità oggetto del giudizio in esame avrebbe imposto senz'altro la sospensione di quest'ultimo, successivamente instaurato.
“2) NEL MERITO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c.”. Il primo giudice ha totalmente ignorato la possibilità che la dedotta nullità delle clausole contrarie a norme imperative potesse escludere l'inadempimento posto a base della risoluzione contrattuale comunicata dalla concedente. Ciò sull'errato presupposto che la clausola risolutiva espressa contenuta nel dedotto contratto fosse pienamente valida ed efficace,
indipendentemente da qualsivoglia eccezione formulata.
Al contrario, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione ex art. 1456
c.c., non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la risoluzione contrattuale, considerando semplicisticamente il solo dato dell'inadempimento, piuttosto dovendo accertare l'imputabilità dell'inadempimento medesimo al soggetto obbligato, al fine di verificare se effettivamente si erano verificate le condizioni per l'applicazione della clausola risolutiva espressa.
8 Invero, il positivo accertamento dell'originaria pattuizione di interessi usurari e la rideterminazione del piano di ammortamento al netto di tutti gli oneri e interessi, ex art. 1815 c.c., avrebbe permesso di riscontrare come, al momento della comunicata risoluzione, la non fosse affatto inadempiente, avendo invece Controparte_1
corrisposto in pagamento delle rate scadute una somma di gran lunga superiore a quella effettivamente dovuta, con la conseguenza che la società concedente non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendosi verificato alcun inadempimento della conduttrice.
“3) NEL MERITO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.; dell'art. 2 L 108/96,
dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 117 TUB”. La pattuizione dei tassi di interessi usurari si sarebbe potuta agevolmente evincere dall'analisi del contratto di leasing e delle sue integrazioni, analisi che il primo giudice avrebbe potuto e dovuto affidare a CTU, così
come richiesto dagli appellanti, che avevano anche provveduto a corroborare le loro deduzioni con la produzione di consulenza tecnica di parte. Peraltro, la presenza della
clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del dedotto contratto, non era assolutamente idonea ad escludere la nullità per illiceità, per contrasto con gli art. 644 c.p. e 2 della legge n. 108/96, della pattuizione stessa.
“4) IN VIA ISTRUTTORIA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di
motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie”. Il primo giudice non ha considerato che, pur avendo RO
contestato i principi di diritto sottesi alla redazione delle perizie allegate in atti
[...]
dagli appellanti, non ne ha mai contestato le risultanze contabili;
che, pertanto, avrebbero dovuto essere considerate pienamente valide, ex art. 115 c.p.c..
In più il tribunale ha illegittimamente rigettato la richiesta di CTU, senza neppure motivare le ragioni del rigetto.
9 Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa
immediata sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, in
totale riforma e/o annullamento e/o declaratoria di nullità della sentenza n. 19333/2017,
emessa dal Tribunale di Roma in data 15.09.2017 e pubblicata in data 13.10.2017: In via
preliminare: - stante la parziale connessione/continenza con la causa già pendente
innanzi al Tribunale di Siena (RGNR 3711/2014), si chiede che venga disposta la
sospensione del giudizio sino all'esito della causa pendente innanzi al suddetto Tribunale
di Siena, avente ad oggetto la dedotta risoluzione contrattuale per inadempimento;
adottando ogni opportuno provvedimento al fine di evitare il possibile contrasto di
giudicati; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della e della RO Controparte_4
per interessi, spese e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96
[...]
e all'art. 644 c.p., e per l'effetto dichiarare che, alla data della comunicata risoluzione
contrattuale, avvenuta il 14.03.2014, nessun inadempimento poteva essere imputato alla
con conseguente invalidità ed inefficacia della risoluzione Controparte_1
medesima; - per l'effetto dichiarare valido ed operante tra le parti il contratto di leasing
di cui è causa, con epurazione di tutti gli oneri non dovuti ai sensi dell'art. 1815 c.c.,
nonché di tutte le pattuizioni che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà
alla normativa vigente;
- imputare tutte le somme sino ad oggi percepite a titolo di
interessi e spese a decurtazione degli importi ancora dovuti a titolo di capitale e
conseguentemente addebitare, rata per rata, il solo capitale residuo, al netto di ogni e
qualsivoglia interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.; - nella denegata ipotesi
in cui non venga dichiarata la nullità parziale del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1815 secondo comma, dichiarare la nullità ex art. 1284 c.c. delle clausole relative
10 all'applicazione di interessi ultralegali per tutti i motivi espressi in narrativa, con
conseguente rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli opponenti alla società opposta in
relazione al rapporto dedotto in giudizio. In ogni caso: - dichiarare nullo o comunque
privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché del tutto
infondato in fatto ed in diritto per tutti i suesposti motivi, anche alla luce della rilevata
indeterminatezza dello stesso, respingere la domanda di risoluzione e restituzione ex
adverso promossa, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti
in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
§2.1-Si è costituita RO
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di e ha Controparte_4
contestato specificamente i singoli motivi di appello chiedendone il rigetto.
§2.2-Si è costituita con comparsa di intervento – ex art. 111 c.p.c. – già CP_7
in qualità di mandataria di e quale cessionaria del CP_8 Controparte_9
credito e perciò successore a titolo particolare, facendo propria la posizione processuale della cedente medesima, nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni,
conclusioni ed istanze formulate e rassegnate in giudizio dalla predetta cedente;
quindi,
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Ha poi chiesto l'estromissione della cedente, limitatamente alla posizione di credito, ed eccepito la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali Controparte_9
conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
§2.3-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e ha poi rimesso la causa sul ruolo, onerando le parti del deposito di tutta la documentazione idonea a conoscere lo stato della controversia
11 pendente presso il Tribunale di Siena. Poi, acquisita la sentenza che ha definito il detto giudizio, precisate nuovamente le conclusioni, mutato il relatore, all'udienza del
26.09.2024, ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
§3-L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va subito detto che il primo motivo è superato dall'intervenuta definizione del procedimento che gli appellanti hanno indicato essere stato preventivamente incardinato presso il Tribunale di Siena, avente ad oggetto le medesime questioni qui dibattute.
In effetti, tutti motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sottopongono all'attenzione di questo collegio questioni connesse e, soprattutto, già
decise con efficacia di giudicato dal Tribunale di Siena, come evincibile dalla sentenza allegata in atti (cfr. all. alle note scritte, sostitutive dell'udienza del 26.09.2024, depositate a cura dell'appellata mandataria con rappresentanza di RO
, in ottemperanza a quanto disposto con decreto della Corte Controparte_4
del 13 marzo 2024, con attestato del suo avvenuto passaggio in giudicato della cancelleria del medesimo tribunale senese. Sentenza questa che ha rigettato tutte le richieste di declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 644 c.p., art. 2 legge N. 108/1996, del dedotto contratto di leasing, sulla base di quanto emerso dall'accertamento tecnico-
contabile in quella sede disposto e che ha escluso tutti i segnalati profili di illiceità degli interessi pattuiti con il piano di ammortamento regolante l'accordo negoziale in esame.
A tal proposito, si richiamano gli orientamento pacifici della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo
negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una
questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause
(o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il
12 riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass.
civ. Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27161 del
25/10/2018); e “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di
eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se
pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie
della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici
essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi
sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto
circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato,
precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo
giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”
(Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9712), essendo tutte le richieste oggetto del giudizio in esame fondate sul presupposto che le clausole negoziali regolanti il dedotto contratto di leasing finanziario siano nulle quanto alla determinazione delle rate costituenti il canone periodico da pagare a carico della utilizzatrice il bene oggetto del medesimo rapporto, poiché importanti l'applicazione di un tasso di interesse, al momento della loro pattuizione, al di sopra del “tasso soglia” di cui all'art. 2 della L. 108/1996.
E, dunque, l'accertamento definitivo della infondatezza del rilievo e della legittimità delle censurate clausole, nell'ambito della menzionata sentenza del Tribunale di Siena, non più
soggetta a mezzi di impugnazione, intervenuta in giudizio cui hanno partecipato tutte le
13 parti anche in questa sede costituite, preclude a questo collegio qualsivoglia analisi e decisione in senso contrario.
Rimane solo da ribadire che il Tribunale di Siena, sulla scorta dei disposti accertamenti tecnico-contabili, ha definitivamente accertato l'infondatezza dell'eccezione relativa all'applicazione di tassi usurari, avendo affermato che “non vi è prova che sia stata
commessa alcuna illiceità”. Conseguentemente, è destituita di qualsivoglia pregio giuridico la difesa degli appellanti, siccome in tutti e tre i giudizi in premessa indicati univocamente fondata sull'usurarietà dei tassi di interesse applicati, che avrebbe dovuto provocare la nullità ed inefficacia delle pretese avanzate dalla RO
e, di rimando, la non ipotizzabilità dell'inadempimento dell'utilizzatrice, sulla
[...]
scorta del quale la concedente ha provocato l'automatica risoluzione del dedotto contratto di leasing e ha preteso il pagamento dei ratei scaduti e non pagati, otre che l'escussione della garanzia fideiussoria prestata in suo favore e la definitiva restituzione del bene concesso in locazione finanziaria.
Ne deriva che non può che addivenirsi alla conferma della sentenza impugnata, avendo comunque anche questa evidenziato l'assenza di idonea documentazione comprovante l'applicazione e il pagamento di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, a sua volta, non cumulabile con alcuna componente dalla rata mensile del corrispettivo del leasing, costituente la suddivisione in canoni dell'intero corrispettivo pattuito dalle parti nonché la validità della clausola risolutiva espressa, in applicazione della quale l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni avrebbe comportato la risoluzione del ridetto contratto. Dal che, la sussistenza anche dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del disciolto contratto in capo a Con l'ulteriore precisazione che la normativa Controparte_1
applicabile al leasing traslativo, quale deve definirsi quello in esame, è quella prevista
14 dall'art. 1526 c.c.; per cui, intanto la parte appellante avrebbe potuto dolersi della eventuale usurarietà degli interessi applicati, in quanto, prima di tutto, avesse specificamente dedotto quale sia stata l'entità del capitale finanziato, come e in quanto tempo i canoni pattuiti in ognuno dei nove dedotti contratti sono valsi a restituirlo, con quale margine di profitto per il lessor e con quale penale per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, solo così potendo in concreto indagarsi la lamentata illiceità dei patti assunti.
Infine, quanto all'intervento di già in qualità di CP_7 CP_8
mandataria di e quale cessionaria del credito, ed in particolare Controparte_9
all'istanza di estromissione della cedente dalla stessa avanzata, si rileva che il fenomeno
è regolato dal disposto normativo di cui all'art. 111 c.p.c., per cui, in mancanza dell'adesione alla richiesta da parte di tutti i soggetti costituiti in lite, nessuna pronuncia può essere resa nel senso richiesto.
§3.1-Le spese di lite del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate, in favore della RO
in qualità di mandataria con rappresentanza di
[...] [...]
come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per cause Controparte_4
di “valore indeterminabile, bassa complessità”; mentre, vanno compensate riguardo alla intervenuta cessionaria del credito, data la marginalità del suo ruolo in lite. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
15
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di in qualità di RO
mandataria con rappresentanza di liquidandole in €. Controparte_4
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
3) Compensa le medesime spese tra gli appellanti e l'intervenuta, cessionaria del credito,
già in qualità di mandataria di CP_7 CP_8 Controparte_9
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
-composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 19333/2017 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 13.10.2017, proposto con atto di appello notificato in data 02.03.2018, da: (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante, (P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., (C.F. ), in CP_2 C.F._1
proprio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Simona Ristori (C.F.
), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Rolando C.F._2
Sannipoli (C.F. ), come da mandato in calce all'atto di citazione C.F._3
in appello.
Appellanti
Contro
(C.F. e P.IVA RO
1 ),in qualità di mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 Controparte_4
- già
[...] Controparte_5
e già (P.IVA n. ), in persona le
[...] Controparte_6 P.IVA_4
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Saverio Gianni (C.F.:
[...]
), giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di costituzione in C.F._4
appello.
Appellata
già (C.F. , p. IVA , in qualità CP_7 CP_8 P.IVA_5 P.IVA_6
di mandataria di (C.F. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_7
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cenni (c.f.
), elettivamente domiciliata come da procura allegata alla C.F._5
comparsa di costituzione per intervento ex art. 111 c.p.c.
Intervenuta
All'udienza cartolare del 26.09.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la
[...]
quale mandataria di ha RO Controparte_4
convenuto innanzi il Tribunale di Roma la e , in Controparte_1 CP_10
qualità di legale rappresentate pro tempore della stessa, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudicante, contrariis rejectis, accertata l'avvenuta
risoluzione del contratto di locazione finanziaria AL/3051060036 per inadempienza della
con sede in (Si) via Casalpiano 16 - C.F. e P.I.V.A.: Controparte_1 CP_11
-, condannare quest'ultima in persona del suo legale rapp.te pro tempore P.IVA_1
alla restituzione dell'immobile sito nel Comune di Sinalunga (SI) via Casalpiano 16 e
2 precisamente: fabbricato ad uso industriale composto da ampio locale a destinazione
produttiva tergale, vano carico e scarico merci, magazzino, ingresso con scala di
collegamento al piano primo, ufficio, sala riunioni con servizio e antibagno, disimpegno,
ingresso e spogliatoi uomini e donne con due servizi e due docce ciascuno, al piano
terreno; ampio locale destinato a magazzino, al quale si accede da una scala frontale,
con due wc e antibagno e due zone soppalcate. una tergale e una frontale al piano primo,
con annessa centrale termica costituita in aderenza al fabbricato principale;
nonché con
annesso circostante resede di terreno di pertinenza di proprietà esclusiva. Quanto sopra
è censito al Catasto Fabbricati di al foglio 52 particella 477 piani T -1-2 zona CP_11
censuaria unica, categoria D/1, rendita catastale € 7576.00. A confini: via Casalpiano,
Fratelli Amorevoli, GES. , salvo altri. L'area di Controparte_12 CP_13
terreno su cui insiste il fabbricato. comprese le superfici scoperte destinate a resede, è
rappresentata al Catasto Terreni di alla partita 1 nel foglio 52 particella 477 CP_11
di mq 3050 come ente urbano, giusta il tipo mappale registrato all'Ufficio del Territorio
di Siena in data 9/6/2005 n. 54872”.
A tali richieste la ricorrente ha premesso: -che, in data 5.7.2005, la mandante CP_5
poi denominata aveva acquistato dalla Controparte_6 Controparte_4
al prezzo di euro 1.031.250,00, oltre imposte, il Controparte_2
fabbricato ad uso industriale, sito nel comune di Sinalunga (SI), via Casalpiano 16, meglio descritto in atti, concesso in locazione finanziaria, con il contratto immobiliare registrato al n. AL/3051060036, stipulato in data 15.3.2005, alla -che il Controparte_1
contratto da ultimo indicato veniva variato e integrato con atti del luglio 2006, gennaio
2010, febbraio 2011, aprile 2011 e settembre 2012 e il corrispettivo della locazione finanziaria era pattuito in euro 2.461.804,86, oltre iva, suddiviso in nn. 216 canoni mensili;
-che dall'anno 2013 la aveva interrotto il pagamento di Controparte_1
3 diversi canoni, divenendo morosa per una somma pari ad euro 148.768,39 e pertanto la
Banca concedente comunicava alla società utilizzatrice, in data 14.3.2014, la risoluzione del contratto di locazione finanziaria sopra indicato e la invitava alla riconsegna dell'immobile che ne era oggetto nonché a pagare quanto dovuto per canoni insoluti e accessori;
ma, nonostante ciò, la persisteva nell'inadempimento. Controparte_1
1.1-Si è costituita la ed ha eccepito, in via preliminare, la parziale Controparte_1
connessione/continenza con altre due cause, aventi ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, già instaurate – oltre che la lei – dalla Controparte_2
da e l'una innanzi al Tribunale di Siena, a seguito CP_10 CP_2
dell'escussione della garanzia fideiussoria prestata per garantire l'esatta esecuzione del medesimo contratto di leasing oggetto del giudizio in esame e l'altra presso il Tribunale
di Roma, per contestare la debenza di quanto preteso dalla banca locatrice finanziaria con il decreto monitorio opposto;
quindi, ha insistito, anzitutto per la sospensione del giudizio instaurato ex art. 702-bis c.p.c. – ex art. 295 c.p.c. – al fine di evitare la contraddittorietà
di giudicati, avendo ad oggetto tutti i citati giudizi la preliminare verifica della illiceità
delle condizioni regolanti il medesimo dedotto contratto di leasing, poiché contenente la pattuizione di interessi usurari e che venisse dichiarata la litispendenza e venisse disposta la riunione dei procedimenti.
La ha poi contestato la fondatezza della domanda avversaria, Controparte_1
chiedendone il rigetto e proposto domanda riconvenzionale al fine di sentire “- accertare
e dichiarare la nullità e 1'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della
[...]
e della per interessi, spese e competenze, CP_3 Controparte_4
per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96 e all'art. 644 c.p., e per l'effetto
dichiarare che, alla data della comunicata risoluzione contrattuale, avvenuta il
14.03.2014, nessun inadempimento poteva essere imputato alla Controparte_1
4 con conseguente invalidità ed inefficacia della risoluzione medesima;
- per l'effetto
dichiarare valido ed operante tra le parti il contratto di leasing di cui è causa, con
epurazione di tutti gli oneri non dovuti ai sensi dell'art.1815 c.c., nonché di tutte le
pattuizioni che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà alla normativa
vigente; - imputare tutte le somme sino ad oggi percepite a titolo di interessi e spese a
decurtazione degli importi ancora dovuti a titolo di capitale e conseguentemente
addebitare, rata per rata, il solo capitale residuo, al netto di ogni e qualsivoglia interesse,
ai sensi e per gli effetti dell'alt. 1815 c.c.; - nella denegata ipotesi in cui non venga
dichiarata la nullità parziale del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815
secondo comma, dichiarare la nullità ex art. 1284 c.c. delle clausole relative
all'applicazione di interessi ultralegali per tutti i motivi espressi in narrativa, con
conseguente rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
In ogni
caso: respingere la domanda avversaria perché del tutto infondata in fatto ed in diritto
per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.2-Il primo giudice, disposto il mutamento del rito, ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.; ha ritenuto la causa istruita in virtù della documentazione prodotta e ha disposto la riunione con l'altra causa, la n. 16814/2015 R.G., pure pendente dinanzi al
Tribunale di Roma, poiché instaurata da e dai garanti, Controparte_1 [...]
e con atto di citazione notificato Controparte_2 CP_10 CP_2
il 6.3.2015, al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2015, reso il 5.1.2015 dal Tribunale di Roma su ricorso della quale RO
mandataria di per intimargli in pagamento, in solido, nelle Controparte_4
rispettive qualità, della complessiva somma di euro 148.768,39, oltre interessi richiesti
“nel limite del tasso soglia”, così come convenuti nel dedotto contratto di locazione
5 finanziaria e in virtù delle fideiussioni prestate fino alla concorrenza di euro 2.461.804,86;
oltre spese del procedimento.
1.3-Rigettate tutte le richieste delle parti, convenuta e opponenti, il primo giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che, evidenziata l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ha ritenuto accertata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del dedotto rapporto di locazione finanziaria e condannato conduttrice, all'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1
oggetto del ridetto contratto. Ha altresì rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2015 e condannato sia la che i garanti-opponenti Controparte_1
a rifondere alla le spese processuali relative ad entrambe le RO
cause riunite e decise con la sentenza qui impugnata.
In parte motiva ha specificato il tribunale: “Con la pattuizione di queste clausole del
contratto di locazione finanziaria (art.4 e 8) la società utilizzatrice si è obbligata a
corrispondere ciascun canone alla relativa scadenza mensile o alla ricezione della
relativa fattura, con la preclusione della facoltà di effettuare l'imputazione dei pagamenti
per un titolo diverso rispetto a quello pattuito e con esclusione della possibilità di
eccepire in compensazione eventuali crediti inerenti a pagamenti eseguiti per importi
ritenuti non dovuti, essendosi obbligata a far valere ogni eventuale pretesa “in separata
sede”. Questa clausola del contratto di locazione finanziaria, specificamente approvata
ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., comporta la rinuncia dell'utilizzatore a far valere
preventivamente l'eccezione di compensazione del credito per la dedotta eccessività di
quanto richiesto e corrisposto rispetto alle pattuizioni contrattuali e alle previsioni di
legge”. Ed ancora, dopo aver affermato che l'entità dei canoni di leasing e accessori sono stati pattuiti dalle parti nell'esercizio dell'autonomia contrattuale e che non si ravvisa alcun contrasto con alcun principio di ordine pubblico, ha segnalato: “Si rileva che non è
6 stata prodotta documentazione comprovante l'applicazione e il pagamento di interessi
moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, a sua
volta, non cumulabile con alcuna componente dalla rata mensile del corrispettivo del
leasing, costituente la suddivisione in canoni dell'intero corrispettivo pattuito dalle parti
nella complessiva misura indicata nell'espositiva che precede, né il contenuto della
perizia di parte resistente dimostra i fatti illustrati. [………] non Controparte_1
ha allegato o provato di aver corrisposto alla società concedente i canoni alle scadenze
pattuite, né di aver rilasciato a suo favore il bene immobile oggetto del contratto, il cui
rapporto si è risolto di diritto in base alla precitata clausola risolutiva espressa, con cui
le parti hanno previsto che l'inadempimento anche a una sola delle obbligazioni ivi
indicate avrebbe potuto comportare la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
e tra tali clausole è indicato l'art. 4, intitolato Corrispettivo, riguardante l'ammontare e
le modalità di pagamento dei canoni di locazione finanziaria nei termini suindicati”.
§2-La sentenza è stata in questa sede impugnata da dalla Controparte_1
e da , nelle rispettive qualità di cui Controparte_2 CP_2
in premessa, con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di motivi rubricati e, in sintesi, individuabili come segue: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE - Violazione e falsa applicazione dell'art. 295
c.p.c.”. Il Tribunale di Roma, in pendenza del giudizio preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Siena, avente ad oggetto questioni costituenti il presupposto logico-
giuridico di quello portato alla sua cognizione, al fine di evitare il formarsi di giudicati confliggenti, avrebbe dovuto sospendere il processo, sino all'esito di quello preventivamente instaurato.
Infatti, innanzi al Tribunale di Siena, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo era stato instaurato dagli odierni appellanti contro Controparte_14
[..
[...] garante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice con il
[...]
dedotto contratto di locazione finanziaria, siccome aveva agito in rivalsa nei confronti della debitrice principale, e degli altri garanti, Controparte_1 [...]
, per ottenere il rimborso della fideiussione escussa da Controparte_2 CP_2
E in tale giudizio i medesimi odierni appellanti avevano eccepito Controparte_4
in via riconvenzionale l'usurarietà del contratto di leasing, e avevano chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa in al fine di contestare anche nei Controparte_4
suoi confronti l'invalidità delle clausole contra legem regolanti il contratto di locazione finanziaria oggetto di questo giudizio e la conseguente illegittima escussione della fideiussione, in assenza di inadempimento da parte della società utilizzatrice. Duque, la risoluzione di quelle medesime questioni di nullità oggetto del giudizio in esame avrebbe imposto senz'altro la sospensione di quest'ultimo, successivamente instaurato.
“2) NEL MERITO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1456 c.c.”. Il primo giudice ha totalmente ignorato la possibilità che la dedotta nullità delle clausole contrarie a norme imperative potesse escludere l'inadempimento posto a base della risoluzione contrattuale comunicata dalla concedente. Ciò sull'errato presupposto che la clausola risolutiva espressa contenuta nel dedotto contratto fosse pienamente valida ed efficace,
indipendentemente da qualsivoglia eccezione formulata.
Al contrario, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risoluzione ex art. 1456
c.c., non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la risoluzione contrattuale, considerando semplicisticamente il solo dato dell'inadempimento, piuttosto dovendo accertare l'imputabilità dell'inadempimento medesimo al soggetto obbligato, al fine di verificare se effettivamente si erano verificate le condizioni per l'applicazione della clausola risolutiva espressa.
8 Invero, il positivo accertamento dell'originaria pattuizione di interessi usurari e la rideterminazione del piano di ammortamento al netto di tutti gli oneri e interessi, ex art. 1815 c.c., avrebbe permesso di riscontrare come, al momento della comunicata risoluzione, la non fosse affatto inadempiente, avendo invece Controparte_1
corrisposto in pagamento delle rate scadute una somma di gran lunga superiore a quella effettivamente dovuta, con la conseguenza che la società concedente non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa, non essendosi verificato alcun inadempimento della conduttrice.
“3) NEL MERITO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.; dell'art. 2 L 108/96,
dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 117 TUB”. La pattuizione dei tassi di interessi usurari si sarebbe potuta agevolmente evincere dall'analisi del contratto di leasing e delle sue integrazioni, analisi che il primo giudice avrebbe potuto e dovuto affidare a CTU, così
come richiesto dagli appellanti, che avevano anche provveduto a corroborare le loro deduzioni con la produzione di consulenza tecnica di parte. Peraltro, la presenza della
clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del dedotto contratto, non era assolutamente idonea ad escludere la nullità per illiceità, per contrasto con gli art. 644 c.p. e 2 della legge n. 108/96, della pattuizione stessa.
“4) IN VIA ISTRUTTORIA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio di
motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie”. Il primo giudice non ha considerato che, pur avendo RO
contestato i principi di diritto sottesi alla redazione delle perizie allegate in atti
[...]
dagli appellanti, non ne ha mai contestato le risultanze contabili;
che, pertanto, avrebbero dovuto essere considerate pienamente valide, ex art. 115 c.p.c..
In più il tribunale ha illegittimamente rigettato la richiesta di CTU, senza neppure motivare le ragioni del rigetto.
9 Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte
di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa
immediata sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, in
totale riforma e/o annullamento e/o declaratoria di nullità della sentenza n. 19333/2017,
emessa dal Tribunale di Roma in data 15.09.2017 e pubblicata in data 13.10.2017: In via
preliminare: - stante la parziale connessione/continenza con la causa già pendente
innanzi al Tribunale di Siena (RGNR 3711/2014), si chiede che venga disposta la
sospensione del giudizio sino all'esito della causa pendente innanzi al suddetto Tribunale
di Siena, avente ad oggetto la dedotta risoluzione contrattuale per inadempimento;
adottando ogni opportuno provvedimento al fine di evitare il possibile contrasto di
giudicati; Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della e della RO Controparte_4
per interessi, spese e competenze, per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96
[...]
e all'art. 644 c.p., e per l'effetto dichiarare che, alla data della comunicata risoluzione
contrattuale, avvenuta il 14.03.2014, nessun inadempimento poteva essere imputato alla
con conseguente invalidità ed inefficacia della risoluzione Controparte_1
medesima; - per l'effetto dichiarare valido ed operante tra le parti il contratto di leasing
di cui è causa, con epurazione di tutti gli oneri non dovuti ai sensi dell'art. 1815 c.c.,
nonché di tutte le pattuizioni che verranno dichiarate nulle e/o inefficaci per contrarietà
alla normativa vigente;
- imputare tutte le somme sino ad oggi percepite a titolo di
interessi e spese a decurtazione degli importi ancora dovuti a titolo di capitale e
conseguentemente addebitare, rata per rata, il solo capitale residuo, al netto di ogni e
qualsivoglia interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c.; - nella denegata ipotesi
in cui non venga dichiarata la nullità parziale del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1815 secondo comma, dichiarare la nullità ex art. 1284 c.c. delle clausole relative
10 all'applicazione di interessi ultralegali per tutti i motivi espressi in narrativa, con
conseguente rideterminazione degli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
- per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli opponenti alla società opposta in
relazione al rapporto dedotto in giudizio. In ogni caso: - dichiarare nullo o comunque
privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché del tutto
infondato in fatto ed in diritto per tutti i suesposti motivi, anche alla luce della rilevata
indeterminatezza dello stesso, respingere la domanda di risoluzione e restituzione ex
adverso promossa, perché del tutto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti
in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
§2.1-Si è costituita RO
nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di e ha Controparte_4
contestato specificamente i singoli motivi di appello chiedendone il rigetto.
§2.2-Si è costituita con comparsa di intervento – ex art. 111 c.p.c. – già CP_7
in qualità di mandataria di e quale cessionaria del CP_8 Controparte_9
credito e perciò successore a titolo particolare, facendo propria la posizione processuale della cedente medesima, nonché tutte le domande di merito e di rito, deduzioni, eccezioni,
conclusioni ed istanze formulate e rassegnate in giudizio dalla predetta cedente;
quindi,
ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Ha poi chiesto l'estromissione della cedente, limitatamente alla posizione di credito, ed eccepito la carenza di legittimazione passiva di in merito ad eventuali Controparte_9
conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
§2.3-La corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e ha poi rimesso la causa sul ruolo, onerando le parti del deposito di tutta la documentazione idonea a conoscere lo stato della controversia
11 pendente presso il Tribunale di Siena. Poi, acquisita la sentenza che ha definito il detto giudizio, precisate nuovamente le conclusioni, mutato il relatore, all'udienza del
26.09.2024, ha posto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
§3-L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va subito detto che il primo motivo è superato dall'intervenuta definizione del procedimento che gli appellanti hanno indicato essere stato preventivamente incardinato presso il Tribunale di Siena, avente ad oggetto le medesime questioni qui dibattute.
In effetti, tutti motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sottopongono all'attenzione di questo collegio questioni connesse e, soprattutto, già
decise con efficacia di giudicato dal Tribunale di Siena, come evincibile dalla sentenza allegata in atti (cfr. all. alle note scritte, sostitutive dell'udienza del 26.09.2024, depositate a cura dell'appellata mandataria con rappresentanza di RO
, in ottemperanza a quanto disposto con decreto della Corte Controparte_4
del 13 marzo 2024, con attestato del suo avvenuto passaggio in giudicato della cancelleria del medesimo tribunale senese. Sentenza questa che ha rigettato tutte le richieste di declaratoria di nullità, per violazione degli artt. 644 c.p., art. 2 legge N. 108/1996, del dedotto contratto di leasing, sulla base di quanto emerso dall'accertamento tecnico-
contabile in quella sede disposto e che ha escluso tutti i segnalati profili di illiceità degli interessi pattuiti con il piano di ammortamento regolante l'accordo negoziale in esame.
A tal proposito, si richiamano gli orientamento pacifici della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo
negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in
giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una
questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause
(o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il
12 riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia
finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass.
civ. Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023; Sez. 2 -, Ordinanza n. 27161 del
25/10/2018); e “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non
soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di
eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se
pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie
della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici
essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi
sia stato definito con sentenza passata in giudicato, pertanto, l'accertamento compiuto
circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto
incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituente indispensabile
premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato,
precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo
giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo”
(Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9712), essendo tutte le richieste oggetto del giudizio in esame fondate sul presupposto che le clausole negoziali regolanti il dedotto contratto di leasing finanziario siano nulle quanto alla determinazione delle rate costituenti il canone periodico da pagare a carico della utilizzatrice il bene oggetto del medesimo rapporto, poiché importanti l'applicazione di un tasso di interesse, al momento della loro pattuizione, al di sopra del “tasso soglia” di cui all'art. 2 della L. 108/1996.
E, dunque, l'accertamento definitivo della infondatezza del rilievo e della legittimità delle censurate clausole, nell'ambito della menzionata sentenza del Tribunale di Siena, non più
soggetta a mezzi di impugnazione, intervenuta in giudizio cui hanno partecipato tutte le
13 parti anche in questa sede costituite, preclude a questo collegio qualsivoglia analisi e decisione in senso contrario.
Rimane solo da ribadire che il Tribunale di Siena, sulla scorta dei disposti accertamenti tecnico-contabili, ha definitivamente accertato l'infondatezza dell'eccezione relativa all'applicazione di tassi usurari, avendo affermato che “non vi è prova che sia stata
commessa alcuna illiceità”. Conseguentemente, è destituita di qualsivoglia pregio giuridico la difesa degli appellanti, siccome in tutti e tre i giudizi in premessa indicati univocamente fondata sull'usurarietà dei tassi di interesse applicati, che avrebbe dovuto provocare la nullità ed inefficacia delle pretese avanzate dalla RO
e, di rimando, la non ipotizzabilità dell'inadempimento dell'utilizzatrice, sulla
[...]
scorta del quale la concedente ha provocato l'automatica risoluzione del dedotto contratto di leasing e ha preteso il pagamento dei ratei scaduti e non pagati, otre che l'escussione della garanzia fideiussoria prestata in suo favore e la definitiva restituzione del bene concesso in locazione finanziaria.
Ne deriva che non può che addivenirsi alla conferma della sentenza impugnata, avendo comunque anche questa evidenziato l'assenza di idonea documentazione comprovante l'applicazione e il pagamento di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge n. 108 del 1996, a sua volta, non cumulabile con alcuna componente dalla rata mensile del corrispettivo del leasing, costituente la suddivisione in canoni dell'intero corrispettivo pattuito dalle parti nonché la validità della clausola risolutiva espressa, in applicazione della quale l'inadempimento anche di una sola delle obbligazioni avrebbe comportato la risoluzione del ridetto contratto. Dal che, la sussistenza anche dell'obbligo di restituzione dell'immobile oggetto del disciolto contratto in capo a Con l'ulteriore precisazione che la normativa Controparte_1
applicabile al leasing traslativo, quale deve definirsi quello in esame, è quella prevista
14 dall'art. 1526 c.c.; per cui, intanto la parte appellante avrebbe potuto dolersi della eventuale usurarietà degli interessi applicati, in quanto, prima di tutto, avesse specificamente dedotto quale sia stata l'entità del capitale finanziato, come e in quanto tempo i canoni pattuiti in ognuno dei nove dedotti contratti sono valsi a restituirlo, con quale margine di profitto per il lessor e con quale penale per l'ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, solo così potendo in concreto indagarsi la lamentata illiceità dei patti assunti.
Infine, quanto all'intervento di già in qualità di CP_7 CP_8
mandataria di e quale cessionaria del credito, ed in particolare Controparte_9
all'istanza di estromissione della cedente dalla stessa avanzata, si rileva che il fenomeno
è regolato dal disposto normativo di cui all'art. 111 c.p.c., per cui, in mancanza dell'adesione alla richiesta da parte di tutti i soggetti costituiti in lite, nessuna pronuncia può essere resa nel senso richiesto.
§3.1-Le spese di lite del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti in solido e liquidate, in favore della RO
in qualità di mandataria con rappresentanza di
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come da dispositivo, in ragione dei medi tariffari vigenti per cause Controparte_4
di “valore indeterminabile, bassa complessità”; mentre, vanno compensate riguardo alla intervenuta cessionaria del credito, data la marginalità del suo ruolo in lite. Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24
dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
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PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di in qualità di RO
mandataria con rappresentanza di liquidandole in €. Controparte_4
9.991,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%.
3) Compensa le medesime spese tra gli appellanti e l'intervenuta, cessionaria del credito,
già in qualità di mandataria di CP_7 CP_8 Controparte_9
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti.
Così deciso nella camera di consiglio del 20.02.2025
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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