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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO Sezione Civile
Il dott. Enrico Di Dedda, quale giudice dell'appello in c.m. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1276/2023 R.G.A.C. tra , in Parte_1 persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (Appellante) C O N T R O
, con l'Avv.to S. Cutone (Appellato). Controparte_1
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 15/2023, depositata il 31/01/2023. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa risalgono al 20/10/2021, quando, i Carabinieri – N.O.R. di Bojano – transitando sulla S.S. 17, in agro del comune di Guardiaregia, notavano un autocarro T.I.R., il cui rimorchio era sprovvisto di targa.
Dopo aver fermato il conducente, si procedeva al controllo del veicolo che, proprio perché senza targa, veniva sottoposto a fermo amministrativo, limitatamente alla sua motrice, e veniva altresì irrogata la sanzione pecuniaria pari ad €87,00, all'esito della redazione di apposito verbale n. 0113713, ove si contestava la violazione dell'art. 100, co. 4, 11 e 15 Cds.
Avverso il suddetto verbale, la società proprietaria del mezzo – – Controparte_1 proponeva ricorso al Giudice di Pace di Campobasso per la sos o provvedimento.
Da qui, dunque, traeva origine la vicenda processuale.
Si costituiva in giudizio la e con sentenza n. 15/2023, il Giudice di Pace accoglieva il CP_2 ricorso proposto dalla soc nte.
Avverso la suddetta pronuncia, in data 31/7/2023 proponeva appello la che CP_2 eccepiva il vizio di nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o e/o contraddittoria motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello si costituiva in giudizio parte appellata, in data 8/2/2024.
Venivano depositate ulteriori note conclusionali e all'odierna udienza la causa veniva assunta in decisione. L'appello è fondato e va accolto.
In sede probatoria ci si baserà esclusivamente sul verbale di contestazione dell'illecito amministrativo depositato dall'appellato in quanto la costituzione della in primo CP_2 grado è senz'altro tardiva.
Le censure dell'appellante riguardano le motivazioni della sentenza laddove si è ritenuta dal G.d.P. la nullità de verbale di accertamento n. 0113713 emesso il 20.10.2021 dalla Compagnia dei Carabinieri di Bojano – N.O.R. Aliquota Radiomobile, a carico della Parte_2
Il verbale di contestazione coglie pienamente e facilmente nel segno.
L'art. 100 del D. Lgs. n. 285/1992, in via generica e preliminare, contempla l'obbligo, in capo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di munire tali mezzi di apposita targa contenente i dati di immatricolazione.
Ora il mezzo agganciato alla motrice e di proprietà della società oggi resistente, qualificato nel verbale come “rimorchio” dagli operanti, era pacificamente privo di targa – quindi circolava in violazione dell'art. 100, co.3 – C.d.S., era soggetto alla medesima sanzione dell'art. 100, co.11 C.d.S. contestata e alla misura amministrativa di cui all'art. 100, co.15 C.d.S.
Infatti:
“In tema di circolazione stradale, il traino di un rimorchio privo del prescritto duplicato della targa del veicolo trainante, già punito come illecito penale ai sensi dei commi terzo ed ottavo dell'art. 66 cod. strad. previgente, integra ora, giusto il disposto dei commi quarto e undicesimo dell'art. 100 del nuovo cod. strad. un mero illecito amministrativo. Ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui al citato comma ottavo dell'art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione il disposto del comma secondo dell'art. 2 cod. pen., mentre gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa. Nè a diversa conclusione inducono le norme transitorie recate dal nuovo codice, atteso che l'art. 235, del D.Lgs. n. 285 del 1992 relativo alle norme del titolo terzo, si limita a fissare al comma settimo il termine iniziale di applicabilità del nuovo regime dettato in genere in materia di targhe, senza alcun cenno alle violazioni anteriormente commesse e, quindi, senza limitare l'applicabilità del principio di cui al ricordato comma secondo dell'art. 2 cod. pen..” Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 9523 del 12/07/1993 Ud. (dep. 20/10/1993 ) Rv. 195322, Imp.: . Persona_1
L'erronea indicazione della norma violata non esclude affatto la commissione dell'illecito, essendo perfettamente descritta la condotta ossia la circolazione del rimorchio senza la prescritta targa posteriore ed identiche le conseguenze sanzionatorie.
Quanto al fermo amministrativo, ulteriore questione dirimente nel presente giudizio, è d'uopo operare una premessa di carattere interpretativo.
Nel caso di specie, il mezzo incorso nella violazione è composto da una motrice e da un rimorchio.
Sebbene, ai sensi dell'art. 56 C.d.S, allo stato, anche il rimorchio è considerato a tutti gli effetti un veicolo, esso assolve una concreta utilità e, dunque, la sua effettiva funzione, soltanto ove trainato da un autoveicolo.
Ne deriva, quindi, che trattasi di un unico mezzo, in alcun modo scindibile.
Infatti, sul punto, consolidata giurisprudenza afferma che: “Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6431 del 31/03/2015 – Rv. 635068 - 01).
“Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 27371 del 17/11/2017 – Rv. 647140 - 01).
“In tema di assicurazione di una vettura motrice con rimorchio, l'assicurazione obbligatoria stipulata per la prima copre la responsabilità per i danni provocati dal secondo ad essa agganciato in ragione della considerazione unitaria del complesso autoarticolato (cd. rischio dinamico), mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella diversa ipotesi in cui il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano (cd. rischio statico)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 27371 del 17/11/2017 – Rv. 647140 - 02).
Giova altresì osservare che, ai sensi dell'art 46 C.d.S., la nozione di “veicolo” è collegata a quella di una macchina, di qualsiasi specie, circolante sulle strade e guidata dall'uomo. E certamente, il rimorchio - in sé - non è una “macchina” in quanto privo di una capacità semovente propria.
Giocoforza quindi la P.G. che avrebbe potuto fermare l'intero convoglio si è limitata, tuzioristicamente, a fermare la sola motrice.
Le spese, limitate a questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del G.d.P. di Campobasso n. 15/2023, e, in totale riforma della medesima, rigetta la domanda di annullamento del verbale n. 0113713, emesso in data 20/10/2021 dai Carabinieri – Compagnia di Bojano – N.O.R. Aliquota Radiomobile e lo conferma totalmente;
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'appellante, liquida o di giudizio in euro 462, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Campobasso, data del deposito
Il Giudice Monocratico dott. Enrico Di Dedda
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO Sezione Civile
Il dott. Enrico Di Dedda, quale giudice dell'appello in c.m. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1276/2023 R.G.A.C. tra , in Parte_1 persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso (Appellante) C O N T R O
, con l'Avv.to S. Cutone (Appellato). Controparte_1
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 15/2023, depositata il 31/01/2023. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa risalgono al 20/10/2021, quando, i Carabinieri – N.O.R. di Bojano – transitando sulla S.S. 17, in agro del comune di Guardiaregia, notavano un autocarro T.I.R., il cui rimorchio era sprovvisto di targa.
Dopo aver fermato il conducente, si procedeva al controllo del veicolo che, proprio perché senza targa, veniva sottoposto a fermo amministrativo, limitatamente alla sua motrice, e veniva altresì irrogata la sanzione pecuniaria pari ad €87,00, all'esito della redazione di apposito verbale n. 0113713, ove si contestava la violazione dell'art. 100, co. 4, 11 e 15 Cds.
Avverso il suddetto verbale, la società proprietaria del mezzo – – Controparte_1 proponeva ricorso al Giudice di Pace di Campobasso per la sos o provvedimento.
Da qui, dunque, traeva origine la vicenda processuale.
Si costituiva in giudizio la e con sentenza n. 15/2023, il Giudice di Pace accoglieva il CP_2 ricorso proposto dalla soc nte.
Avverso la suddetta pronuncia, in data 31/7/2023 proponeva appello la che CP_2 eccepiva il vizio di nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o e/o contraddittoria motivazione.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello si costituiva in giudizio parte appellata, in data 8/2/2024.
Venivano depositate ulteriori note conclusionali e all'odierna udienza la causa veniva assunta in decisione. L'appello è fondato e va accolto.
In sede probatoria ci si baserà esclusivamente sul verbale di contestazione dell'illecito amministrativo depositato dall'appellato in quanto la costituzione della in primo CP_2 grado è senz'altro tardiva.
Le censure dell'appellante riguardano le motivazioni della sentenza laddove si è ritenuta dal G.d.P. la nullità de verbale di accertamento n. 0113713 emesso il 20.10.2021 dalla Compagnia dei Carabinieri di Bojano – N.O.R. Aliquota Radiomobile, a carico della Parte_2
Il verbale di contestazione coglie pienamente e facilmente nel segno.
L'art. 100 del D. Lgs. n. 285/1992, in via generica e preliminare, contempla l'obbligo, in capo ai proprietari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, di munire tali mezzi di apposita targa contenente i dati di immatricolazione.
Ora il mezzo agganciato alla motrice e di proprietà della società oggi resistente, qualificato nel verbale come “rimorchio” dagli operanti, era pacificamente privo di targa – quindi circolava in violazione dell'art. 100, co.3 – C.d.S., era soggetto alla medesima sanzione dell'art. 100, co.11 C.d.S. contestata e alla misura amministrativa di cui all'art. 100, co.15 C.d.S.
Infatti:
“In tema di circolazione stradale, il traino di un rimorchio privo del prescritto duplicato della targa del veicolo trainante, già punito come illecito penale ai sensi dei commi terzo ed ottavo dell'art. 66 cod. strad. previgente, integra ora, giusto il disposto dei commi quarto e undicesimo dell'art. 100 del nuovo cod. strad. un mero illecito amministrativo. Ne consegue che nei procedimenti in corso per i reati di cui al citato comma ottavo dell'art. 66 del previgente codice deve trovare applicazione il disposto del comma secondo dell'art. 2 cod. pen., mentre gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa. Nè a diversa conclusione inducono le norme transitorie recate dal nuovo codice, atteso che l'art. 235, del D.Lgs. n. 285 del 1992 relativo alle norme del titolo terzo, si limita a fissare al comma settimo il termine iniziale di applicabilità del nuovo regime dettato in genere in materia di targhe, senza alcun cenno alle violazioni anteriormente commesse e, quindi, senza limitare l'applicabilità del principio di cui al ricordato comma secondo dell'art. 2 cod. pen..” Cass. Pen. Sez. 4, Sent. n. 9523 del 12/07/1993 Ud. (dep. 20/10/1993 ) Rv. 195322, Imp.: . Persona_1
L'erronea indicazione della norma violata non esclude affatto la commissione dell'illecito, essendo perfettamente descritta la condotta ossia la circolazione del rimorchio senza la prescritta targa posteriore ed identiche le conseguenze sanzionatorie.
Quanto al fermo amministrativo, ulteriore questione dirimente nel presente giudizio, è d'uopo operare una premessa di carattere interpretativo.
Nel caso di specie, il mezzo incorso nella violazione è composto da una motrice e da un rimorchio.
Sebbene, ai sensi dell'art. 56 C.d.S, allo stato, anche il rimorchio è considerato a tutti gli effetti un veicolo, esso assolve una concreta utilità e, dunque, la sua effettiva funzione, soltanto ove trainato da un autoveicolo.
Ne deriva, quindi, che trattasi di un unico mezzo, in alcun modo scindibile.
Infatti, sul punto, consolidata giurisprudenza afferma che: “Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 6431 del 31/03/2015 – Rv. 635068 - 01).
“Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un'entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità di distinguere tra i diversi elementi che compongono il mezzo circolante” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 27371 del 17/11/2017 – Rv. 647140 - 01).
“In tema di assicurazione di una vettura motrice con rimorchio, l'assicurazione obbligatoria stipulata per la prima copre la responsabilità per i danni provocati dal secondo ad essa agganciato in ragione della considerazione unitaria del complesso autoarticolato (cd. rischio dinamico), mentre l'autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella diversa ipotesi in cui il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano (cd. rischio statico)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. VI - III, ordinanza n. 27371 del 17/11/2017 – Rv. 647140 - 02).
Giova altresì osservare che, ai sensi dell'art 46 C.d.S., la nozione di “veicolo” è collegata a quella di una macchina, di qualsiasi specie, circolante sulle strade e guidata dall'uomo. E certamente, il rimorchio - in sé - non è una “macchina” in quanto privo di una capacità semovente propria.
Giocoforza quindi la P.G. che avrebbe potuto fermare l'intero convoglio si è limitata, tuzioristicamente, a fermare la sola motrice.
Le spese, limitate a questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del G.d.P. di Campobasso n. 15/2023, e, in totale riforma della medesima, rigetta la domanda di annullamento del verbale n. 0113713, emesso in data 20/10/2021 dai Carabinieri – Compagnia di Bojano – N.O.R. Aliquota Radiomobile e lo conferma totalmente;
- condanna la società al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 dell'appellante, liquida o di giudizio in euro 462, oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Campobasso, data del deposito
Il Giudice Monocratico dott. Enrico Di Dedda