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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1009/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MA AL, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14060/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259010934453000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento, in epigrafe
Cindicata,limitatamente alla cartella di pagamento 07120180035717369000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF anno 2012 deducendo, a fondamento del ricorso, l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa azionata.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
La parte successivamente al deposito del ricorso presentava istanza di rinuncia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la rinuncia al ricorso operata dalla parte ricorrente non può comportare l'estinzione del giudizio in quanto l'art.306 c.p.c. subordina la medesima all'accettazione della resistente costituita che, nella fattispecie de qua, non risulta espresso.
Il ricorso deve,pertanto,essere trattato nel merito.
Tanto premesso il ricorso è infondato risultando ritualmente notificata la cartella di pagamento impugnata dedotta,unitamente ad altre cartelle, a fondamento della gravata intimazione,secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta,ex art. 60,comma 1,lett.e) del DPR 600/1973,mediante affissione alla Casa
Comunale, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26,comma quarto,del DPR
602/73 e 60 comma 1,lett.e) del DPR 29.9.1973 n. 600. La suindicata notifica deve ritenersi legittima essendo comprovate in atti le ricerche effettuate legittimanti l'esperimento della suindicata procedura.
Da tal premessa consegue che anche l'eccezione di prescrizione è infondata venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale e risultando notificata, la gravata intimazione, in data 29.04.2025.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1000,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MA AL, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14060/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259010934453000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento, in epigrafe
Cindicata,limitatamente alla cartella di pagamento 07120180035717369000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF anno 2012 deducendo, a fondamento del ricorso, l'omessa notifica della sottesa cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa azionata.
La resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
La parte successivamente al deposito del ricorso presentava istanza di rinuncia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente giova evidenziare che la rinuncia al ricorso operata dalla parte ricorrente non può comportare l'estinzione del giudizio in quanto l'art.306 c.p.c. subordina la medesima all'accettazione della resistente costituita che, nella fattispecie de qua, non risulta espresso.
Il ricorso deve,pertanto,essere trattato nel merito.
Tanto premesso il ricorso è infondato risultando ritualmente notificata la cartella di pagamento impugnata dedotta,unitamente ad altre cartelle, a fondamento della gravata intimazione,secondo la procedura dell'irreperibilità assoluta,ex art. 60,comma 1,lett.e) del DPR 600/1973,mediante affissione alla Casa
Comunale, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26,comma quarto,del DPR
602/73 e 60 comma 1,lett.e) del DPR 29.9.1973 n. 600. La suindicata notifica deve ritenersi legittima essendo comprovate in atti le ricerche effettuate legittimanti l'esperimento della suindicata procedura.
Da tal premessa consegue che anche l'eccezione di prescrizione è infondata venendo in rilievo un tributo sottoposto a prescrizione decennale e risultando notificata, la gravata intimazione, in data 29.04.2025.
Per l'effetto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1000,00 oltre IVA e CPA e altri oneri per legge .